IL DIRETTORE GENERALE 
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio  1963,  n.  441,  concernente  la
disciplina igienica degli alimenti; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995)  concernente
«Aspetti applicativi delle nuove norme in materia  di  autorizzazione
di prodotti fitosanitari»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  23  aprile
2001, n. 290,  concernente  il  regolamento  di  semplificazione  dei
procedimenti di autorizzazione  alla  produzione,  all'immissione  in
commercio  ed  alla  vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi
coadiuvanti; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti  i
livelli massimi di residui di  antiparassitari  nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto, in particolare, il comma 1, lettera  b)  dell'art.  4  della
citata direttiva 91/414/CEE, che  stabilisce  che  un  prodotto  puo'
essere autorizzato solo se, tra l'altro, non produce  effetti  nocivi
in maniera diretta o indiretta sulla salute dell'uomo o degli animali
o sulle acque sotterranee; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo  2006  n.
189,  relativo  al  Regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente   della   Repubblica    28    marzo    2003,    n.    129,
sull'organizzazione del Ministero della salute; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n.  172  concernente  l'istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato; 
  Visto il regolamento (CE) n.  790/2009  della  Commissione  del  10
agosto 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento  al  progresso
tecnico  e  scientifico,  del  Regolamento  (CE)  n.  1272/2008   del
Parlamento europeo e del  Consiglio  relativo  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto altresi' che  il  citato  regolamento  (CE)  n.  790/2009  ha
attuato la direttiva 2009/2/  CE  del  15  gennaio  2009  recante  il
trentunesimo  adeguamento  al  progresso  tecnico   della   direttiva
67/548/CEE del  Consiglio  secondo  la  quale  alla  sostanza  attiva
glufosinate ammonio e' attribuita la categoria 2 di tossicita' per la
riproduzione con la frase di rischio R60; 
  Visti i  decreti  con  i  quali  i  prodotti  fitosanitari  di  cui
all'allegato al presente decreto sono stati  autorizzati  per  essere
immessi in commercio; 
  Visto l'art. 11 della direttiva 91/414/CEE, secondo  il  quale  uno
Stato membro puo' limitare o proibire  provvisoriamente  l'uso  e  la
vendita nel proprio territorio di un prodotto fitosanitario  da  esso
autorizzato se ha  motivo  valido  per  ritenere  che  tale  prodotto
costituisca un rischio per la salute umana  o  degli  animali  o  per
l'ambiente; 
  Visto l'art. 7 del  regolamento  (CE)  178/2002  che  definisce  il
principio  di  precauzione  secondo  il  quale,  in   situazioni   di
incertezza sul piano  scientifico,  possono  essere  adottate  misure
provvisorie  di  gestione  del  rischio  necessarie   per   garantire
l'elevato livello di tutela della salute che la Comunita' persegue; 
  Visto il parere del 28 aprile 2004  della  Commissione  consultiva,
che ha ribadito il principio di non ammettere in  commercio  prodotti
fitosanitari contenenti  sostanze  attive  di  categoria  1  o  2  di
cancerogenesi, mutagenesi e di tossicita' per la riproduzione; 
  Acquisito il parere espresso dall'Istituto Superiore di Sanita'  in
data 27 settembre 2010, in merito alla riclassificazione dei prodotti
fitosanitari in applicazione  al  Regolamento  790/2009,  secondo  il
quale i  prodotti  fitosanitari  riportati  nell'elenco  allegato  al
presente decreto, contengono la sostanza attiva  glufosinate  ammonio
classificata in categoria 2 di tossicita' per la  riproduzione  e  ne
seguono la classificazione; 
  Considerato che  tale  classificazione  dei  prodotti  fitosanitari
richiede  una  piu'  approfondita  valutazione  dei  rischi  connessi
all'esposizione  dell'uomo,  degli  animali  e   dell'ambiente   alla
sostanza attiva glufosinate ammonio; 
  Vista la  nota  del  28  settembre  2010  ,  con  la  quale  questa
Amministrazione ha notificato all'Impresa  Bayer  Cropscience  Srl  i
pareri espressi dall'Istituto Superiore di  Sanita'  in  merito  alla
classificazione  ai  sensi  del  regolamento  790/2009  dei  prodotti
fitosanitari di cui la stessa e' titolare, tra i quali figurano anche
quelli classificati di categoria 2 di tossicita' per la riproduzione; 
  Viste le  controdeduzioni  presentate  in  data  18  novembre  2010
dall'Impresa Bayer CropScience Srl con sede legale  in  Milano,  V.le
Certosa n. 130, relative  alla  richiesta  di  revisione  del  parere
espresso   dall'Istituto   Superiore   di   Sanita'in   merito   alla
riclassificazione dei prodotti  fitosanitari  contenenti  glufosinate
ammonio; 
  Acquisito l'ulteriore parere pervenuto in  data  26  novembre  2010
dall'Istituto Superiore di Sanita' che, a  seguito  dell'esame  degli
studi presentati dall'impresa Bayer CropScience Srl ha  ritenuto  gli
stessi non rilevanti ai fini della classificazione sia della sostanza
attiva . che del prodotto, e ha confermato il parere  gia'  espresso,
ritenendo, altresi', che l'unico  studio  che  affronta  il  problema
dell'esposizione professionale  alla  suddetta  sostanza  attiva  non
consente di escludere  una  esposizione «non  trascurabile»  per  gli
operatori ne' di identificare l'utilizzo come un «sistema chiuso»; 
  Tenuto conto, altresi', che nel medesimo parere viene  sottolineata
la  necessita'  di  integrare  detta   valutazione   dell'esposizione
professionale al glufosinate ammonio con la valutazione  del  rischio
per le altre categorie potenzialmente esposte  (consumatori  astanti)
nonche' per l'ambiente e per le specie non bersaglio; 
  Tenuto conto che tutte le suddette valutazioni costituiscono  parte
del piu' complessivo esame non ancora concluso, dei dossiers conformi
all'Allegato III del decreto legislativo DL.vo  194/95,  relativi  ai
prodotti fitosanitari contenenti la  sostanza  attiva  in  questione,
alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI  del  medesimo
decreto che si concludera' entro il 30 settembre 2011; 
  Ritenuto di dare applicazione al citato  principio  di  precauzione
attraverso  l'adozione  di  misure  provvisorie  che  consentano   di
raggiungere un elevato livello di tutela della salute; 
  Ritenuto  pertanto  di  dover  sospendere,  in   via   cautelativa,
l'immissione in  commercio  e  l'impiego  dei  prodotti  fitosanitari
contenenti la sostanza attiva glufosinate d'ammonio, tossica  per  la
riproduzione di categoria 2, fino alla conclusione del suddetto esame
dei dossiers di Allegato III, che terminera' il 30 settembre 2011; 
 
                              Decreta: 
 
  Le autorizzazioni all'immissione  in  commercio  e  all'impiego  di
tutti i prodotti fitosanitari,  indicati  nell'allegato  al  presente
decreto, contenenti  la  sostanza  attiva  glufosinate  ammonio  sono
sospese fino al 30 settembre 2011. 
  L'Impresa e' tenuta ad adottare nei  confronti  dei  rivenditori  e
utilizzatori  ogni  iniziativa  idonea  ad  assicurare  una  corretta
informazione in merito al presente provvedimento. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla  sua
pubblicazione. 
    Roma, 30 novembre 2010 
 
                                      Il direttore generale: Borrello