Regime di rimborsabilita' e prezzo a seguito di nuova indicazione
terapeutica del  medicinale  HERCEPTIN  (trastuzumab):  Herceptin  in
associazione  a  capecitabina  o  5-fluorouracile  e  cisplatino   e'
indicato nel trattamento di pazienti con  adenocarcinoma  metastatico
dello stomaco o della giunzione gastroesofagea HER2-positivo, che non
siano stati precedentemente sottoposti a trattamento antitumorale per
la malattia metastatica. Herceptin deve essere somministrato soltanto
a pazienti con carcinoma gastrico metastatico i cui tumori presentano
iperespressione  di  HER2,  definita  come  un  risultato   IHC2+   e
confermata da un risultato SISH o FISH, o definita come un  risultato
IHC3+. Devono essere utilizzati metodi di determinazione  accurati  e
convalidati. 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto  l'art.  48  del  decreto  legge  30  settembre  2003  n.269,
convertito  nella  legge  24  novembre  2003,n.326,  che   istituisce
l'Agenzia Italiana del Farmaco; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre  2004,  n.245  recante  norme  sull'organizzazione  ed   il
funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145 
  Visto il decreto del Ministro del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche  sociali  del  16  luglio  2008,  registrato   dall'Ufficio
Centrale del Bilancio al Registro Visti Semplici, foglio  n.  803  in
data 18 luglio 2008, con il quale viene nominato il prof. Guido  Rasi
Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8; 
  Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
  Vista la legge 14 dicembre 2000, n.376, recante  «Disciplina  della
tutela sanitaria delle attivita' sportive e  della  lotta  contro  il
doping»; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni; 
  Visto l'art. 5  della  legge  222/2007  pubblicata  sulla  Gazzetta
Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007; 
  Visto il decreto legislativo 8  aprile  2003,  n.  95,  concernente
l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco
di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001; 
  Visto il Regolamento n. 726/2004/CE; 
  Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004  (Revisione
delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla  Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; 
  Vista la determinazione AIFA del 3  luglio  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006; 
  Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.  227,  del  29  settembre  2006
concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»; 
  Vista la domanda con la quale la ditta Roche  Registration  Limited
ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilita'; 
  Visto il parere della Commissione Consultiva Tecnico -  Scientifica
nella seduta del 27 luglio 2010; 
  Visto il parere del Comitato Prezzi e Rimborso nella seduta del  14
ottobre 2010; 
  Vista la deliberazione n. 27 in data 21 ottobre 2010 del  Consiglio
di Amministrazione  dell'AIFA  adottata  su  proposta  del  Direttore
Generale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  La nuova  indicazione  terapeutica:  Herceptin  in  associazione  a
capecitabina  o  5-fluorouracile  e  cisplatino   e'   indicato   nel
trattamento di pazienti con adenocarcinoma metastatico dello  stomaco
o della giunzione gastroesofagea HER2-positivo, che non  siano  stati
precedentemente sottoposti a trattamento antitumorale per la malattia
metastatica. Herceptin deve essere somministrato soltanto a  pazienti
con  carcinoma  gastrico  metastatico   i   cui   tumori   presentano
iperespressione  di  HER2,  definita  come  un  risultato   IHC2+   e
confermata da un risultato SISH o FISH, o definita come un  risultato
IHC3+. Devono essere utilizzati metodi di determinazione  accurati  e
convalidati 
del medicinale HERCEPTIN (trastuzumab): e' rimborsata come segue: 
    Confezione: 150 mg polvere  per  concentrato  per  soluzione  per
infusione  endovenosa  1  flaconcino  uso  endovenoso  -  n.   A.I.C.
034949014/E (in base 10) 11BKWQ (in base 32); 
    Classe di rimborsabilita': H; 
    Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 640,41; 
    Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1056,93; 
    Validita' del contratto: 24 mesi. 
  Sconto obbligatorio su Ex Factory alle strutture pubbliche  secondo
le condizioni negoziali 
  Ai fini delle prescrizioni a carico del SSN, i centri  utilizzatori
dovranno  compilare  la  scheda  raccolta  dati   informatizzata   di
arruolamento  che  indica  i  pazienti  eleggibili  e  la  scheda  di
follow-up e applicare le condizioni negoziali secondo le  indicazioni
pubblicate  sul  sito  http://monitoraggio‑farmaci.agenziafarmaco.it,
categoria Antineoplastici, che costituiscono parte  integrante  della
presente determinazione.