L'AUTORITA' 
 
  Nella riunione della commissione per i servizi e i prodotti  del  9
dicembre 2010; 
  Vista la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante  «Istituzione
dell'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme  sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  177  del  31  luglio
1997, e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 12; 
  Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo
unico della radiotelevisione», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 208 del 7 settembre 2005, come da ultimo
modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010 n.  44,  recante  il
«Testo  Unico  dei  servizi  di  media  audiovisivi  e  radiofonici»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  73
del 29 marzo 2010, e, in particolare, l'art. 2; 
  Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante  «Disposizioni  per
la parita' di accesso ai mezzi di informazione  durante  le  campagne
elettorali e referendarie e per la comunicazione politica» pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  43  del  22
febbraio 2000  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  e,  in
particolare, l'art. 8; 
  Vista  la  legge  7  marzo  2001,  n.  62,  recante  «Nuove   norme
sull'editoria e sui prodotti editoriali  e  modifiche  alla  legge  5
agosto 1981,  n.  416»  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 67 del 21 marzo 2001, e, in particolare l'art.
1; 
  Visto il decreto legislativo n. 196  del  30  giugno  2003  recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali» pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  174  del  29  luglio
2003, e successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la propria delibera n. 278/99 del 20  ottobre  1999,  recante
«Procedura per lo svolgimento di consultazioni pubbliche  nell'ambito
di  ricerche  e  indagini  conoscitive»,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana della Repubblica italiana n.  197
del 25 agosto 2001; 
  Vista la propria delibera n. 153/02/CSP del 25 luglio 2002, recante
«Approvazione  del  regolamento  in  materia   di   pubblicazione   e
diffusione  dei  sondaggi  sui  mezzi  di  comunicazione  di   massa»
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  185
dell'8  agosto  2002,  cosi'  come  modificata  dalla   delibera   n.
237/03/CSP dell'11 novembre 2003 recante «Modifiche e integrazioni al
regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui
mezzi di comunicazione di massa approvato con delibera n. 153/02/CSP»
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  285
del 9 dicembre 2003, n. 285; 
  Vista la propria delibera n. 200/00/CSP del 22 giugno 2000, recante
«Disposizioni  di  attuazione  della   disciplina   in   materia   di
comunicazione  politica  e  di  parita'  di  accesso  ai   mezzi   di
informazione nei periodi non elettorali», pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 152 del 1° luglio 2000; 
  Vista la propria circolare del 14 febbraio 2008, recante  «Corrette
modalita'  di  diffusione  dei  sondaggi  politici  ed   elettorali»,
pubblicata nel sito web dell'Autorita' in pari data; 
  Vista la delibera n. 101/10/CSP con la quale e'  stata  indetta  la
consultazione pubblica sullo schema di nuovo regolamento  in  materia
di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione
di massa; 
  Avuto  riguardo  ai  numerosi  contributi  pervenuti  in  sede   di
consultazione e alle osservazioni formulate nel corso delle audizioni
svolte con i soggetti interessati che ne hanno fatto  richiesta,  che
hanno dato luogo, in sintesi, alle osservazioni seguenti: 
  In  linea  generale,  gli  istituti  di  ricerca,  le  associazioni
scientifiche e le associazioni professionali operanti nel  campo  dei
sondaggi, le associazioni di editori e  i  fornitori  di  servizi  di
media  audiovisivi  e  radiofonici   che   hanno   partecipato   alla
consultazione pubblica hanno espresso apprezzamento per  l'intenzione
dell'Autorita'  di  procedere  all'aggiornamento  della  delibera  n.
153/02/CSP a quasi dieci anni dalla sua adozione e,  soprattutto,  di
voler sottoporre lo schema di modifica a consultazione pubblica. Tali
soggetti hanno  partecipato  costruttivamente,  avanzando,  altresi',
osservazioni e  proposte  di  modifica  del  testo  come  di  seguito
indicato articolo per articolo. 
  Art. 1 (Definizioni) 
  Con riferimento  all'art.  1,  recante  le  definizioni  utilizzate
nell'articolato, i soggetti che hanno partecipato alla  consultazione
pubblica si  sono  focalizzati  su  taluni  aspetti  in  particolare.
Pertanto, di  seguito,  si  riportano  per  comodita'  espositiva  le
posizioni principali  dei  soggetti  intervenuti  e  le  osservazioni
dell'Autorita' sui singoli articoli, suddivisi per argomento. 
Manifestazione di opinioni 
Posizioni principali dei soggetti intervenuti 
  Alcuni soggetti condividono la scelta  di  impiegare  l'espressione
«manifestazione di opinioni»  rispetto  al  termine  «inchiesta»  per
denotare quelle attivita' di rilevazione di dati che  non  permettono
una generalizzazione dei risultati rispetto  ad  un  collettivo  piu'
ampio di quello composto dai soli  individui  che  hanno  partecipato
spontaneamente alla rilevazione stessa, in quanto l'impiego improprio
del termine «sondaggio» da parte dei mezzi di  comunicazione  rischia
di ingenerare confusione nell'interpretazione dei risultati da  parte
del pubblico. In particolare, un soggetto suggerisce di  imporre  per
via regolamentare  il  divieto  di  utilizzo  improprio  del  termine
«sondaggio» per  tutte  quelle  rilevazioni  che  si  dimostrano  non
rappresentative. 
  Al contrario, altri soggetti suggeriscono di dare per acquisito  il
termine «sondaggio» e di eliminare l'espressione  «manifestazione  di
opinioni»  dal  regolamento,  considerata  la  familiarita'  diffusa,
presso il pubblico,  di  detto  termine  per  identificare  tutte  le
rilevazioni di opinione, di carattere scientifico o meno, siano  essi
d'opinione o politici ed elettorali. 
Osservazioni dell'Autorita' 
  In merito alla distinzione tra la definizione di «sondaggio»  e  la
definizione di «manifestazione di opinioni» si  rappresenta  che  tra
gli obiettivi del presente regolamento, come  gia'  rappresentato  in
sede di avvio della consultazione  pubblica,  si  annovera  anche  la
differenziazione del sondaggio propriamente inteso rispetto ad  altre
tipologie di rilevazioni di  opinioni  non  suffragate  dal  medesimo
rigore scientifico e metodologico, al fine di  tutelare  il  pubblico
attraverso   informazioni   corrette   e   veritiere,    che    siano
rappresentative della  realta'  indagata.  Pertanto,  si  reputa  non
accoglibile  la  tesi  dei   soggetti   che   vorrebbero   l'impiego,
nell'ambito  delle  definizioni  del  regolamento,  di   un   termine
improprio solo perche' affermatosi nel gergo mediatico. Nel  regolare
questa materia, infatti, non ci si puo' che rifare alla  terminologia
propria del settore  professionale  che  si  va  a  disciplinare,  ed
avallare  un  utilizzo  improprio,   «giornalistico»,   del   termine
«sondaggio» non risponde alle finalita' dell'emanando regolamento. 
  Si ritiene,  invece,  accoglibile  la  proposta  di  modificare  la
definizione delle manifestazioni  di  opinioni  specificando  che  le
stesse sono «senza valore scientifico». 
Modalita' di rilevazione 
Posizioni principali dei soggetti intervenuti 
  Un  soggetto  ritiene  che  la  definizione  del  sondaggio   quale
rilevazione demoscopica, in luogo di rilevazione campionaria,  appaia
maggiormente rispondente all'oggetto della disciplina. 
  Un  soggetto,  con  riferimento  alla  definizione  di   «sondaggio
d'opinione»  nella  parte  in  cui  si  tratta   della   «rilevazione
campionaria», fa presente l'opportunita' di inserire  un  riferimento
alla  tecnica  campionaria  impiegata,  in  modo  tale   da   offrire
informazioni sulla generalizzabilita' dei risultati. In  particolare,
il  soggetto  fa  presente  che  la  definizione  di  «campione   non
probabilistico»   e'   compatibile   con   qualsiasi   strategia   di
individuazione degli intervistati, incluse quelle che danno  luogo  a
risultati  non  generalizzabili.  Si   domanda,   pertanto,   se   la
generalizzabilita'  dei  risultati  ottenuti  presso   il   campione,
perseguita mediante metodi sia probabilistici che non probabilistici,
sia o meno un elemento caratterizzante i sondaggi. 
  In medesimo  soggetto  ritiene  inoltre  superfluo  qualificare  il
termine «sondaggio» come «d'opinione» e, per questo  motivo,  esprime
perplessita'  sull'inclusione  nella  definizione  delle  rilevazioni
relative a scelte comportamentali. 
Osservazioni dell'Autorita' 
  In riferimento alla proposta di utilizzare il termine  «rilevazione
demoscopica» in luogo di «rilevazione campionaria» nella  definizione
di «sondaggio», si ribadisce che, tra gli obiettivi del  regolamento,
vi e' quello di meglio circoscrivere il termine sondaggio rispetto  a
quelle indagini,  quali  le  manifestazioni  di  opinioni,  che,  non
prevedendo una fase di campionamento, vengono ugualmente presentate e
diffuse con la pretesa di generalizzabilita' dei risultati. Ritenendo
che  il  campionamento  rappresenti  un  elemento  essenziale   nella
determinazione del livello di attendibilita' e di  rappresentativita'
dei risultati di un  sondaggio,  nonche'  una  discriminante  tra  lo
stesso e la manifestazione di opinioni, la proposta  e'  parzialmente
accoglibile.  Pertanto  si  ritiene  di  integrare   il   testo   del
Regolamento con l'aggiunta  dell'aggettivo  proposto,  chiarendo  che
deve trattarsi di una rilevazione demoscopica di tipo campionario. 
  Sulle metodologie di campionamento si ritiene di non accogliere  la
proposta in quanto, al pari delle metodologie probabilistiche,  anche
quelle non probabilistiche rientrano nella fattispecie delle indagini
demoscopiche, che si distinguono dalle  generiche  manifestazioni  di
opinione (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, televoto,  voto
telematico  etc.)  il  cui  sistema  di  rilevazione  non  ricorre  a
procedure di campionamento ma si basa sulla partecipazione  spontanea
di  lettori  o  telespettatori,  attraverso  chiamate   da   telefono
cellulare, SMS o chiamate da telefono fisso, al fine di consentire al
pubblico di esprimere le  proprie  preferenze  in  merito  a  diversi
argomenti. Al contempo si manifesta  la  volonta'  dell'Autorita'  di
sostituire   la   definizione   di   "inchiesta"   con   quella    di
«manifestazione di  opinioni»,  al  fine  di  identificare,  con  una
descrizione piu' esaustiva,  le  diverse  tipologie  di  raccolta  di
opinioni basate su quesiti rivolti in modo sistematico a  determinate
categorie di pubblico che si basano sulla partecipazione spontanea di
lettori o telespettatori di cui sopra. 
  Riguardo alla definizione di sondaggio, si rappresenta che essa, di
per  se',  annovera  declinazioni  di  significato  piu'  ampie   che
comprendono anche la  rilevazione  di  informazioni  inerenti  scelte
comportamentali, oltre che sentimenti,  credenze,  valori,  opinioni,
atteggiamenti. Nel fare riferimento al termine  sondaggio  d'opinione
ci si rifa' genericamente agli «orientamenti della  popolazione»  che
in linea di massima possono includere anche  scelte  comportamentali.
Il significato della  definizione,  pertanto,  non  travalica  quella
delle cosiddette «indagini di mercato» che, per  inciso,  hanno  come
finalita' di indagine la profilazione dei consumatori  rispetto  alle
loro scelte  di  consumo  rapportate  a  strutture  di  valori  e  di
personalita'. Si ritiene pertanto  non  accoglibile  la  proposta  di
eliminazione del riferimento ai comportamenti. 
Ponderazione 
Posizioni principali dei soggetti intervenuti 
  Un soggetto propone di chiarire  la  definizione  di  ponderazione,
preferendo la  dicitura  «attribuzione  di  pesi  differenziati  agli
elementi del campione» e pronunciandosi anche in  merito  all'uso  di
coefficienti di riporto alla popolazione, ossia di  quelle  procedure
in base alle quali i risultati relativi a  n  elementi  nel  campione
vengono poi riferiti alla popolazione  di  riferimento  non  solo  in
valore percentuale ma anche in valore assoluto. 
Osservazioni dell'Autorita' 
  L'Autorita' ha ritenuto di inserire  nello  schema  di  regolamento
sottoposto  a   consultazione   questa   definizione,   assente   nel
regolamento vigente, in  quanto  la  «ponderazione»  e'  una  tecnica
frequentemente utilizzata  dagli  istituti  di  ricerca,  per  meglio
delineare il campione, soppesandone i diversi  elementi  costitutivi.
Per le finalita' che si prefigge, tale definizione risulta, pertanto,
esaustiva e non necessita delle integrazioni proposte. 
Metodo di raccolta delle informazioni 
Posizioni principali dei soggetti intervenuti 
  Un soggetto ritiene che la definizione di «metodo di raccolta delle
informazioni», a suo parere eccessivamente vaga,  debba  fare  quanto
meno espresso riferimento  alla  modalita'  di  somministrazione  del
questionario (telefonico, faccia-a-faccia,  via  web,  etc.).  A  tal
riguardo  ritiene  utile  che   venga   precisato   maggiormente   il
significato dell'espressione «non rispondente», distinguendo fra  non
rispondenti al sondaggio e non  rispondenti  a  singoli  quesiti.  In
secondo luogo, fra i non rispondenti al sondaggio, l'Istituto e'  del
parere di annoverare sia le persone che  rifiutano  espressamente  di
partecipare  alla  rilevazione,  sia   le   persone   che   risultano
irreperibili durante la realizzazione del sondaggio. 
Osservazioni dell'Autorita' 
  L'indicazione del metodo di raccolta delle informazioni (CATI, CAWI
etc.) e' in genere sufficiente a ricavare  le  informazioni  relative
alla modalita' di somministrazione del questionario (telefonico,  via
web),  pertanto  non  si  ritiene  di  dover   richiedere   ulteriori
precisazioni  in  via  regolamentare.  A  riguardo  si   rappresenta,
inoltre, che la distinzione tra non rispondenti al  sondaggio  e  non
rispondenti  a  singoli  quesiti  e'  agevolmente  desumibile   dalle
informazioni  richieste  nel  documento  informativo,   sicche'   non
appaiono necessarie ulteriori integrazioni nelle definizioni. 
Sondaggi politici ed elettorali 
Posizioni principali dei soggetti intervenuti 
  Un  soggetto  propone  una  riformulazione  della  definizione   di
sondaggio  politico-elettorale   che   sottolinei   il   suo   essere
un'indagine  campionaria  con  risultati  generalizzabili  all'intera
popolazione. Allo stesso tempo, un altro soggetto  ritiene  opportuno
che tale definizione sia conforme a quella  fornita  dal  legislatore
nell'art. 8 della legge n.  28/2000.  In  particolare,  segnala  come
inopportuna l'inclusione nei sondaggi «politici ed elettorali»  delle
rilevazioni demoscopiche sulla fiducia nei politici e nel governo  in
carica, configurandosi quest'ultima  come  strumento  di  rilevazione
dell'opinione nei confronti dei politici  e  dei  rappresentanti  del
governo e non dell'orientamento politico e di voto degli elettori. 
  Opinione concorde manifesta  un  altro  soggetto,  che  propone  di
espungere dal testo dell'art. 1, comma 1, lettera e),  le  parole  «i
trend delle intenzioni di voto nei confronti di partiti politici e di
candidati, la fiducia nei politici e nel governo in carica». 
Osservazioni dell'Autorita' 
  In linea con l'orientamento consolidato espresso dalle delibere  in
materia di par condicio dell'Autorita' e, soprattutto,  col  disposto
della legge n. 28/2000, il cui  art.  8  dispone  che  «Nei  quindici
giorni precedenti la data delle votazioni e' vietato rendere pubblici
o,  comunque,  diffondere  i  risultati   di   sondaggi   demoscopici
sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti  politici  e  di  voto
degli  elettori,»  si   ritiene   di   accogliere   quanto   rilevato
relativamente all'esclusione dall'art. 1, comma  1,  lettera  d)  del
presente Regolamento dei sondaggi afferenti la fiducia  in  esponenti
politici o nel governo, con  l'ovvia  precisazione  che  gli  stessi,
esclusi, in  linea  di  principio,  dalla  definizione  di  sondaggio
politico ed elettorale,  rientrano  ad  ogni  modo  nei  sondaggi  di
opinione di cui alla lettera c) del medesimo  comma  1,  fatta  salva
ogni ulteriore valutazione sul caso concreto  laddove  il  discrimine
tra sondaggio di opinione e sondaggio politico ed elettorale  risulti
particolarmente labile. Alla luce di quanto precede, la pubblicazione
o diffusione dei medesimi deve essere soggetta alle modalita' di  cui
all'art. 3 del  presente  schema  di  regolamento,  cio'  comportando
necessariamente il contestuale invio del documento all'Autorita'. 
Mezzo di comunicazione di massa 
Posizioni principali dei soggetti intervenuti 
  Un soggetto  propone  di  integrare  la  definizione  di  mezzo  di
comunicazione di massa includendovi i siti web che non possono essere
considerati  servizi  di  media  audiovisivi,  ma  che  costituiscono
possibili   strumenti   di   pubblicazione   verso   una   pluralita'
indiscriminata di persone  (pagine  web  e  versioni  telematiche  di
quotidiani e periodici, nonche' i siti web delle societa' di ricerche
di mercato). Concorda con l'esclusione di siti privati (rivolti a una
collettivita' definita di utenti)  e  ricorda  che  i  siti  web  non
rientrano nella definizione di prodotto editoriale in quanto non sono
pubblicati su supporto. 
  Per quanto riguarda la definizione di «mezzo  di  comunicazione  di
massa», chiede di specificare che il  prodotto  discografico  escluso
dall'ambito di applicazione del Regolamento e' solo quello contenente
il fonogramma.  Non  condivide,  invece,  l'esclusione  del  prodotto
librario, in quanto alcune tipologie di libri ben  si  prestano  alla
pubblicazione di sondaggi. 
  Un soggetto non ritiene  che  i  servizi  di  media  audiovisivi  a
richiesta possano essere equiparati ai  «mezzi  di  comunicazione  di
massa»  e  propone  di  specificare  che  non  costituisce   prodotto
editoriale ai sensi dell'art. 1, comma 1,  lettera  s),  il  prodotto
diffuso  su  mezzo  elettronico   che   non   abbia   caratteristiche
equivalenti a quelle di  un  mezzo  di  comunicazione  di  massa.  Al
contempo osserva che le  definizioni  proposte  non  corrispondono  a
quelle gia' previste nel testo unico. Ritiene che, al fine di evitare
una frammentazione delle nozioni, non vi possano essere modifiche  di
tali  definizioni.  Inoltre,  ritiene  che  non   dovrebbero   essere
ripetute, nella normativa secondaria, le  definizioni  gia'  previste
nella normativa primaria, ritenendo a tal fine  sufficiente  un  mero
richiamo alle definizioni rilevanti gia' contenute nel testo unico. 
Osservazioni dell'Autorita' 
  In considerazione delle  finalita'  della  presente  disciplina  in
materia di sondaggi, si ritiene di ribadire  l'esclusione  del  libro
dall'ambito di applicazione del Regolamento:  la  stessa  natura  del
prodotto librario renderebbe, infatti, di difficile  applicazione  le
disposizioni  dello  stesso,   soprattutto   con   riferimento   alla
pubblicazione di integrazioni o rettifiche della nota  informativa  e
alla  possibilita'  di  effettuare  adeguamento  spontaneo  ai  sensi
dell'art. 10. 
  Sull'esclusione dei siti  web  dei  realizzatori  di  sondaggi,  si
rimanda a quanto  esposto  nelle  osservazioni  relative  all'art.  2
«Ambito di applicazione», il quale e' stato riformulato onde renderne
il disposto maggiormente chiaro. 
  L'autorita' ritiene di non accogliere la  proposta  di  specificare
che non costituisce prodotto editoriale ai sensi dell'art.  1,  comma
1, lettera c), il prodotto diffuso su mezzo elettronico che non abbia
caratteristiche equivalenti a quelle di un mezzo di comunicazione  di
massa, in quanto i servizi di media a richiesta rientrano a tutti gli
effetti nella definizione di mezzo di comunicazione di massa in  base
alla direttiva 2010/13/UE sui  servizi  di  media  audiovisivi,  come
recepita in Italia dal decreto legislativo n. 44/2010. 
  Sebbene l'ambito di applicazione del presente regolamento trascenda
quello del testo unico, che non contiene una disciplina in materia di
sondaggi, si e'  ritenuto,  tuttavia,  di  riportarsi  a  quanto  ivi
espresso  con  riferimento  ai  servizi  di   media   audiovisivi   e
radiofonici per ragioni di  omogeneita'  terminologica,  al  fine  di
definire i mezzi di comunicazione di massa. Ad ogni modo, all'art.  1
dello schema  di  regolamento  e'  esplicitamente  affermato  che  le
definizioni ivi contenute  sono  valevoli  unicamente  «ai  fini  del
presente  regolamento».  Per  ragioni  di  logica  successione  delle
definizioni,  si  e'  ritenuto  di  collocare  quella  di  mezzo   di
comunicazione  dopo  quelle  relative  ai  sondaggi  e   ai   termini
strettamente correlati, nonche'  di  riformulare  la  definizione  di
mezzo di comunicazione di massa, sostituendo il «prodotto editoriale»
con «edizioni cartacee od elettroniche di quotidiani o periodici», in
modo da fornire una definizione piu'  chiara  e  coerente  con  altri
regolamenti adottati dall'Autorita'. 
  Art. 2 (Ambito di applicazione) 
Posizioni principali dei soggetti intervenuti 
  Alcuni soggetti non  concordano  con  l'esclusione  dall'ambito  di
applicazione del regolamento della pubblicazione e  della  diffusione
dei  risultati  dei  sondaggi  da  parte  del  soggetto  realizzatore
unicamente nel proprio sito web, in quanto  rileva  che  questi  siti
godono di un afflusso di utenti piuttosto consistente e hanno  dunque
un carattere «di massa» del  tutto  paragonabile  a  qualsiasi  altro
mezzo «tradizionale». 
  Un altro soggetto richiede di chiarire se l'esenzione prevista  per
la diffusione  nel  sito  del  soggetto  realizzatore  includa  anche
eventuali  news  o  newsletter  trasmesse   via   posta   elettronica
dall'istituto e, stante l'esclusione, quali norme  si  applichino  al
soggetto realizzatore nel caso in  cui  i  media  riprendano  i  dati
presenti esclusivamente sul suo sito e li pubblichino a sua insaputa;
si interroga, pero', sull'opportunita' di  escludere  dall'ambito  di
applicazione la diffusione sui siti dei realizzatori, rilevando  che,
per tutelare il pubblico di fronte a un sondaggio ripreso  dai  mezzi
di comunicazione,  si  puo'  ovviare  prevedendo  per  questi  ultimi
l'obbligo  di  pubblicare  una  nota  informativa   sintetica,   come
ulteriormente argomentato in merito all'art. 4. 
  Un soggetto propone di prevedere che per «pubblicazione» si intenda
solo  l'illustrazione  analitica  della  totalita'  o  di  una  parte
significativa dei risultati del sondaggio, distinguendola dalla  mera
notizia.  Propone,  altresi',  che  il  soggetto  realizzatore  renda
disponibile al mezzo di comunicazione la nota e che  il  mezzo  renda
note  la  data  e  la  testata  di   pubblicazione   comunicando   le
informazioni aggiuntive sia al realizzatore sia all'autorita'. 
  Un altro soggetto  non  concorda  con  l'esclusione  dal  campo  di
applicazione del Regolamento, prevista all'art.  2,  comma  2,  delle
«manifestazioni di opinione», nel senso che  la  sola  differenza  di
denominazione  non  e'  sufficiente  a  chiarire   al   pubblico   la
sostanziale differenza tra le rilevazioni prive di valore scientifico
e i  sondaggi  statisticamente  rappresentativi.  Propone  quindi  di
imporre anche ai realizzatori di «manifestazioni di opinione» di dare
indicazioni corrette e appropriate sia  sull'organo  di  informazione
utilizzato, sia sul sito dell'Autorita'  al  fine  di  renderne  piu'
chiara la differenza agli occhi del pubblico. Propone,  altresi',  di
aggiungere esplicitamente tra i casi di esclusione le indagini svolte
con metodologie qualitative. 
Osservazioni dell'Autorita' 
  In merito alla previsione  dello  schema  di  regolamento  posto  a
consultazione relativa all'esclusione dei siti internet dei  soggetti
realizzatori dal suo campo di applicazione, si rappresenta  che  essa
non  aveva  lo  scopo  escluderli  dalla  definizione  di  mezzi   di
comunicazione di massa, ma unicamente di esentarli dagli obblighi  di
cui agli articoli 4 e 5 del regolamento. Tale previsione si  e'  resa
necessaria per evitare che i mezzi di  comunicazione  di  massa,  che
eventualmente pubblicassero o diffondessero i risultati  di  sondaggi
attingendoli da tali siti,  si  sentissero  esentati  dal  provvedere
all'onere di pubblicazione della nota  informativa,  considerando  il
sito  internet  del  realizzatore  come  prima  pubblicazione.   Tale
eventualita', infatti,  comporterebbe  un  vulnus  nella  tutela  del
pubblico,  che  sarebbe  privato  delle  informazioni  necessarie   a
valutare la serieta'  ed  attendibilita'  della  rilevazione,  ed  un
sostanziale  svuotamento  di  effettivita'   delle   previsioni   del
regolamento. Il comma e' stato, tuttavia,  riformulato  onde  offrire
maggiori delucidazioni al riguardo, giustificandosi, pertanto, per la
medesima ratio, le modifiche introdotte mediante  l'esclusione  dagli
obblighi di cui agli articoli 4 e 5 per la diffusione di sondaggi  in
occasione di convegni o conferenze stampa. 
  La proposta  di  modifica  della  denominazione  di  manifestazione
d'opinione appare senz'altro corretta ed  e'  stata  conseguentemente
riportata nel testo della definizione all'art. 1. A tale riguardo, si
e' provveduto, in primo luogo, a riformulare il corpo del testo della
definizione  delle  manifestazioni  di  opinione   ed,   inoltre,   a
prevedere, nel contempo, uno specifico obbligo di informazione  circa
l'assenza di valore scientifico delle medesime. 
  Art. 3 (Modalita' di pubblicazione o diffusione) 
Posizioni principali dei soggetti intervenuti 
  Un soggetto, pur apprezzando la previsione che demanda al mezzo  di
comunicazione  che  pubblica  il   sondaggio   di   provvedere   alla
trasmissione del documento, ritiene che tale soluzione  possa  essere
problematica sul piano della gestione dei «tempi giornalistici». 
  Dello stesso avviso e' un altro soggetto che considera la procedura
troppo complessa e macchinosa e propone di prevedere che il  soggetto
che realizza il sondaggio, indipendentemente dalla pubblicazione  e/o
diffusione dello stesso, debba trasmettere il  documento,  privo  dei
risultati, ai soggetti individuati dall'art. 3  del  regolamento.  In
merito,   altri   soggetti    propongono    maggiore    flessibilita'
nell'interpretazione del concetto di «contestualita'». 
  Un  soggetto  propone,   inoltre,   di   sancire   chiaramente   la
responsabilita' in solido dei soggetti coinvolti (committente,  mezzo
di pubblicazione di massa e  soggetto  realizzatore),  in  base  alla
quale ciascuno dovrebbe rispondere della propria condotta per  quanto
di competenza. Per quanto riguarda l'ipotesi di mancata comunicazione
da parte del mezzo di comunicazione e/o del committente, il  medesimo
soggetto ritiene  che  il  soggetto  realizzatore  non  possa  essere
ritenuto responsabile della  mancata  applicazione  del  regolamento,
della quale dovrebbe, invece, rispondere il mezzo  di  comunicazione.
Propone,  pertanto,  di  esonerare  il  soggetto  realizzatore  dalla
responsabilita' rispetto alla  tempestivita'  degli  adempimenti.  Il
soggetto ritiene, inoltre, necessario definire sia le  modalita'  con
cui i mezzi devono rivolgersi al  soggetto  realizzatore,  sia  entro
quanto tempo prima della pubblicazione  stessa  debba  avvenire  tale
interlocuzione. In caso di ripresa di risultati successivamente  alla
prima  pubblicazione  o  diffusione,  propone  di  prevedere  che   i
realizzatori di sondaggi siano  responsabili  degli  adempimenti  con
riferimento solo alla  «prima  volta»  in  cui  i  risultati  vengano
pubblicati su un organo di informazione. 
  In merito ai  sondaggi  realizzati  a  livello  internazionale,  il
medesimo  soggetto  sottolinea  come  il  regolamento  sottoposto   a
consultazione, concentrato sui sondaggi  nazionali,  tralasci  quelli
internazionali.    Per    questi    ultimi    dovrebbe     applicarsi
l'interpretazione  restrittiva  secondo  la  quale   sul   territorio
nazionale debbano valere le regole interne, sebbene l'adeguamento dei
sondaggi   internazionali   alle   regole   italiane   risulti   poco
praticabile. Tra l'altro il soggetto sottolinea che negli altri Paesi
europei non vige la medesima richiesta  informativa  da  parte  delle
autorita'  garanti,  con  conseguente  rischio   di   disparita'   di
trattamento giuridico da parte dei diversi Paesi europei, da un lato,
e,  dall'altro,  l'impossibilita'  di  controllare   il   flusso   di
diffusione  delle  informazioni  che,  attraverso  la  rete,  non  ha
confini. I  sondaggi  internazionali  commissionati  a  una  societa'
appartenente ad un gruppo  internazionale  di  istituti  di  ricerca,
infatti, possono essere realizzati in forma totalmente  centralizzata
dall'estero oppure subappaltando la sola  raccolta  dei  dati  grezzi
agli istituti locali del gruppo. La pubblicazione  di  tali  sondaggi
sui media internazionali, se ripresa dai  mezzi  italiani,  pone  una
problematica non chiaramente affrontata dal regolamento. Dato che gli
istituti italiani  non  hanno  la  disponibilita'  ne'  di  tutte  le
informazioni relative ai dati italiani,  avendo  solo  raccolto  dati
grezzi, ne' di alcuna di quelle relative ai dati di altri  paesi,  ne
consegue che  essi  non  sono  nelle  condizioni  di  adempiere  agli
obblighi previsti. 
Osservazioni dell'Autorita' 
  Per quanto concerne le criticita'  sollevate  sulla  contestualita'
dell'invio del documento, l'Autorita' ha previsto  che  questo  debba
avvenire  non  oltre  48  ore  dalla   pubblicazione/diffusione   dei
risultati dei sondaggi, in modo  da  tener  conto,  nel  definire  la
contestualita' dell'invio, anche degli eventuali tempi tecnici legati
al mezzo di comunicazione. D'altra parte, le 48  ore  sono  anche  il
tempo in cui, per prassi, si consuma il diritto di cronaca  in  campo
radiotelevisivo, intervallo di tempo, dunque, che non fa venire  meno
la tutela dell'interesse pubblico alla conoscenza della notizia. 
  La proposta di prevedere la pubblicazione del  documento  sul  sito
dell'autorita' anche in  assenza  di  diffusione  dei  risultati  dei
sondaggi sui mezzi di comunicazione non e', invece,  accoglibile,  in
quanto contraria al disposto della legge n. 249/1997, la quale non ha
lo scopo di delegare  all'autorita'  un  controllo  sui  sondaggi  in
generale, bensi' ha attribuito ad essa compiti di determinazione  dei
criteri  ai  quali  ci  si  deve  attenere  per  la  pubblicazione  e
diffusione dei risultati dei sondaggi sui mezzi di  comunicazione  di
massa e poteri di vigilanza per la  verifica  del  rispetto  di  tali
requisiti. 
  Non si ritiene, inoltre, di accogliere l'osservazione in materia di
responsabilita'  solidale,   in   quanto   la   reperibilita'   delle
metodologie di rilevazione e dei dati e'  un  onere  deontologico  in
capo agli istituti di  ricerca,  i  cui  ricercatori,  anche  secondo
quanto espresso dal codice  internazionale  di  condotta  ICC/ESOMAR,
all'art. 11, lettera c),  «devono  sempre  essere  pronti  a  rendere
disponibili le informazioni  tecniche  necessarie  per  stabilire  la
validita'  di  qualsiasi   risultato   pubblicato»   a   coloro   che
commissionano un sondaggio o ne fanno richiesta. Sempre dal codice in
parola, nell'elencazione dei principi generali, si  apprende  che  «i
ricercatori di mercato devono uniformarsi a tutte le leggi  nazionali
e internazionali rilevanti e pertinenti». Inoltre, si fa presente che
il divieto dei 15 giorni posto dalla legge n. 28/2000 vale per  tutti
i  sondaggi  diffusi  in  Italia,  indipendentemente  dal  luogo   di
realizzazione del sondaggio. 
  Per quanto, invece, concerne la difficolta'  di  reperimento  delle
informazioni  inerenti  la  pubblicazione  di   sondaggi   realizzati
all'estero sui media internazionali e ripresa dai mezzi italiani,  si
rimanda a quanto argomentato in merito  alle  disposizioni  contenute
nell'alveo  dei  vincoli  dettati  dalla  «Carta   dei   doveri   del
giornalista», sottoscritta dal Consiglio  Nazionale  dell'Ordine  dei
Giornalisti e dalla Federazione Nazionale della Stampa Italiana,  l'8
luglio 1993, cosi' come evidenziato all'art. 4 del regolamento. 
  Art. 4 (Nota informativa) 
Posizioni principali dei soggetti intervenuti 
  Un soggetto sottolinea che la proposta  dell'autorita'  implica  un
impoverimento della nota informativa rispetto alla normativa vigente,
ritenendo, pertanto, necessario prevedere l'inclusione di dati  quali
la  popolazione  di  riferimento,  il  metodo   di   raccolta   delle
informazioni e di  campionamento,  oltre  al  testo  integrale  delle
domande, tutti dati che rivestono notevole importanza a  garanzia  di
un'interpretazione oggettiva dei risultati del sondaggio. Inoltre, il
medesimo soggetto sottolinea che i requisiti previsti dallo schema di
regolamento  sono  meno  stringenti  rispetto  a  quelli   menzionati
all'art. 8, comma 3, della legge n. 28 del 2000. Il soggetto  ritiene
opportuno che vengano date indicazioni  piu'  precise  sul  tasso  di
risposta  da  includere  nella  nota  informativa  e  nel  documento,
prevedendo che nel computo dei non rispondenti siano compresi  sia  i
soggetti che hanno rifiutato di partecipare alla rilevazione,  sia  i
soggetti che non  sono  risultati  reperibili.  In  riferimento  alle
«sostituzioni», le ritiene ridondanti, tenuto conto del fatto che una
tecnica di campionamento  non  necessariamente  prevede  la  presenza
espressa di elementi  sostituivi.  Propone  pertanto  di  introdurre,
riguardo alla composizione della nota informativa, la numerosita' dei
singoli sottogruppi usati nell'articolazione dei risultati,  al  fine
di  evitare  una  possibile  fonte   di   distorsione   difficilmente
avvertibile dal lettore. 
  Di parere contrario e' un altro soggetto che, in considerazione del
numero e della complessita'  delle  informazioni  che  la  nota  deve
contenere, suggerisce di sintetizzarne le modalita' di  pubblicazione
in caso di diffusione dei risultati attraverso i media audiovisivi  e
radiofonici e prevederne, invece, la pubblicazione in forma integrale
nel sito internet dell'emittente. 
  Un soggetto propone di includere la possibilita' di  diffondere  la
nota integrativa anche «in voce» dal conduttore del programma. Alcuni
soggetti  ritengono  che  la  nota  integrativa  debba  essere   resa
disponibile dall'agenzia che ha effettuato il lancio. 
  Un  soggetto   auspica   l'impiego   di   nuove   tecniche/grafiche
editoriali. Ritiene, inoltre, che l'obbligo  di  pubblicazione  della
nota informativa per sondaggi diffusi dalle agenzie di  stampa  debba
applicarsi solo ove per il sondaggio siano stati gia'  adempiuti  gli
obblighi di cui all'art. 5. 
  Un soggetto propone che sia l'agenzia  di  stampa  ad  avvisare  il
soggetto realizzatore e ad inviare copia del documento all'autorita',
per evitare il rischio di diffusione impropria. Ritiene, inoltre,  in
riferimento   all'indicazione   territoriale,   piu'    agevole    la
rappresentazione tramite una tabella grafica anche  se  lo  strumento
perde la  sua  valenza  rispetto  a  sondaggi  effettuati  attraverso
telefoni cellulari o online. 
  Un   soggetto   ribadisce   l'opportunita'   di   distinguere    la
pubblicazione/diffusione di un sondaggio dalla  mera  notizia  di  un
sondaggio, al fine di stabilire quali obblighi informativi sussistano
in capo al mezzo e al realizzatore;  evidenzia  che  non  ci  sarebbe
proporzionalita' fra l'entita' di quanto  comunicato  e  la  mole  di
informazioni  richieste.  Propone  di  obbligare  chiunque   diffonda
sondaggi a pubblicare la nota informativa e, in merito  ai  lanci  di
agenzia, ritiene che se il lancio fornisce  la  mera  notizia  di  un
sondaggio,  allora  esso  va   considerato   fuori   dall'ambito   di
applicazione del regolamento,  mentre  se  il  lancio  e'  analitico,
l'agenzia dovra' diffondere anche la nota informativa. 
  Un soggetto reputa complesso  l'adempimento  dell'obbligo  relativo
alla nota informativa,  stante  la  difficolta'  del  giornalista  di
reperire agevolmente informazioni cosi' articolate  su  un  sondaggio
eventualmente solo citato da un intervistato. 
Osservazioni dell'Autorita' 
  In merito alle considerazioni sollevate  dai  soggetti  intervenuti
rispetto  al  numero  e  alla  complessita'  delle  informazioni   da
includere nella nota informativa, si fa  presente  che  la  redazione
della stessa, la quale ha il fine di corredare la pubblicazione o  la
diffusione dei risultati totali o parziali dei sondaggi sui mezzi  di
comunicazione di  massa,  deve  servire  a  garantire  una  chiara  e
immediata lettura di tali risultati da parte del pubblico. Il vincolo
di sintesi, rispetto al documento informativo al quale si rimanda per
un  maggiore  dettaglio  delle  informazioni   sulle   modalita'   di
realizzazione   del   sondaggio,   si   prefigura   come   essenziale
nell'esposizione di suddette informazioni sui mezzi di  comunicazione
di massa e per tale ragione non si ritiene opportuno appesantirla  di
ulteriori informazioni. 
  Con  particolare  riferimento  alla  richiesta   di   un   maggiore
discernimento sul tasso di risposta, ed in  particolare  sul  computo
dei «non rispondenti», si ritiene di accogliere la  proposta  secondo
quanto osservato in merito  anche  all'art.  5,  ritenendo  opportuno
prevedere l'indicazione, per ciascuna domanda, della percentuale  dei
soggetti che «non sanno» e dei soggetti che «non  rispondono».  Detta
specificazione contribuisce a rendere completamente edotto il lettore
sui risultati dei sondaggi diffusi. 
  A fronte di quelle osservazioni che evidenziano,  da  un  lato,  la
sproporzione fra le informazioni riguardanti il sondaggio ripreso  su
altri mezzi e quelle da fornire ai sensi dell'art. 4 del  regolamento
e, dall'altro, la gravosita' dell'onere per  il  giornalista,  si  e'
ritenuto di  inserire  un  nuovo  comma  7  che  obbliga  coloro  che
riprendono i risultati, o divulgano la notizia di un  sondaggio  gia'
diffuso, a fornire solo gli elementi essenziali idonei  a  consentire
l'individuazione del  sondaggio  medesimo,  quali  l'indicazione  del
soggetto realizzatore, l'oggetto del sondaggio  e  il  sito  internet
dove e' possibile consultarlo. Tale onere in capo al giornalista  non
appare gravoso o limitativo  della  liberta'  di  informazione  e  di
opinione, ma sembra anzi inserirsi  nell'alveo  dei  vincoli  dettati
dalla «Carta dei doveri del giornalista» sottoscritta, dal  Consiglio
Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti e dalla  Federazione  Nazionale
della Stampa Italiana, l'8 luglio 1993; in essa, infatti, si  afferma
che il giornalista deve sempre verificare  le  informazioni  ottenute
dalle sue fonti, per accertarne l'attendibilita'  e  per  controllare
l'origine di quanto  viene  diffuso  all'opinione  pubblica.  Per  la
divulgazione di queste informazioni non sussistono i rigorosi criteri
formali richiesti per la nota  informativa  completa,  tanto  che  il
mezzo di  comunicazione  di  massa  puo'  scegliere  se  inserire  le
informazioni nel corpo del testo se si tratta di stampati, fornirle a
voce in caso di  contenuti  audiovisivi,  o  adoperando  il  consueto
riquadro graficamente distinto rispetto alle immagini o allo  scritto
in cui e' inserito il messaggio. 
  Art. 5 (Documento) 
Posizioni principali dei soggetti intervenuti 
  Quanto    al    requisito    di    fornire    informazioni    sulla
«rappresentativita' del campione, inclusa l'indicazione  del  margine
di errore», un soggetto ritiene che nella  prassi  esistano  ostacoli
pressoche'  insormontabili  -  legati  alle  procedure  operative  di
campionamento   e   soprattutto   all'incidenza   dei   fenomeni   di
non-risposta - che impediscono di calcolare correttamente  i  margini
di incertezza intorno alle stime campionarie.  Il  medesimo  soggetto
sottolinea l'impossibilita' di realizzare, nelle scienze sociali,  la
piena  casualita'  del  procedimento  di   selezione   delle   unita'
campionarie. Pertanto  consiglia  di  espungere  dal  regolamento  il
riferimento ai margini  di  errore,  o  magari  trasformarlo  in  una
«descrizione dei limiti alla rappresentativita' del campione» o «alla
generalizzabilita' dei risultati del sondaggio». In fine,  sottolinea
come permangano nel regolamento alcune  problematiche  irrisolte.  In
particolare, per quanto riguarda il «metodo di raccolta», quello piu'
diffuso e' senz'altro l'intervista telefonica che pero' - in presenza
di un'incidenza elevata, e che continua  ad  aumentare,  di  famiglie
prive  di  un'utenza  di  rete  fissa,  e  in  presenza  di  notevoli
difficolta'  tecniche  nel  costituire  un  piano  di   campionamento
soddisfacente basato sull'uso di utenze di rete mobile - non permette
di realizzare rilevazioni che possano davvero essere riferite  a  una
popolazione di riferimento caratterizzata in termini di  «popolazione
adulta residente in Italia». 
  Alcuni  soggetti  concordano  con  la  proposta  dell'autorita'  di
prevedere un  format  on  line  per  la  trasmissione  del  documento
informativo. In merito all'obbligo di pubblicare  anche  i  risultati
completi relativi  al  sondaggio,  non  condividono  tale  decisione,
innanzitutto per ragioni di tutela dei diritti di esclusiva acquisiti
dal committente e, in secondo luogo, perche' la divulgazione pubblica
degli  esiti   completi   delle   rilevazioni   potrebbe   ingenerare
interpretazioni errate da parte di un  pubblico  poco  esperto  nella
lettura interpretativa di dati statistici.  Un  soggetto  sottolinea,
inoltre, come la pubblicazione dei risultati  completi  dei  sondaggi
favorisca  potenzialmente  una  concorrenza  impropria  fra  soggetti
realizzatori. Potendo accedere anche ai risultati  eventualmente  non
pubblicati, alcuni  potrebbero  trarne  vantaggio  facendone  un  uso
interno (quali ad esempio, benchmarking, costruzione di trend e altre
attivita' simili). Per le  motivazioni  sopra  esposte,  un  soggetto
ritiene che la procedura piu' adeguata sia la  messa  a  disposizione
degli esiti completi dei sondaggi - qualora questi vengano  richiesti
- direttamente dall'ente proprietario delle informazioni acquisite o,
previa autorizzazione,  dall'istituto  quale  soggetto  realizzatore,
mentre l'altro  soggetto  suggerisce  di  limitare  i  risultati  dei
sondaggi  esclusivamente  a  quelli  che  vengono  pubblicati/diffusi
attraverso mezzi di comunicazione di massa. 
  Un soggetto ritiene altresi' che  l'obbligo  di  pubblicazione  dei
risultati del sondaggio nel documento sia eccessivo ed  in  contrasto
con le caratteristiche  del  mercato  dei  sondaggi.  La  motivazione
risiede nel fatto che i mezzi di comunicazione di massa commissionano
sondaggi anche per aumentare  il  proprio  numero  di  lettori  o  la
propria audience; pertanto la possibilita' di leggere i risultati dei
sondaggi nei  siti  ove  sono  pubblicati  i  documenti  relativi  al
sondaggio  stesso,  impoverirebbe  notevolmente  il  ricorso  a  tale
strumento di conoscenza della realta'. Secondo il medesimo  soggetto,
il documento del sondaggio deve limitarsi a contenere le  indicazioni
metodologiche  sul  sondaggio  stesso  al  fine   di   validarne   la
metodologia di raccolta delle informazioni. 
  Per un soggetto la mera realizzazione del sondaggio e'  fattispecie
estranea all'ambito di applicazione del regolamento, pertanto propone
di modificare l'art. 5, comma 1,  lettera  p),  specificando  che  si
tratta di sondaggio «pubblicato». 
  Un  altro  soggetto  chiede  che  venga   consentito   di   operare
integrazioni  al  documento  con  le   informazioni   relative   alle
pubblicazioni o alle nuove pubblicazioni. 
  Un soggetto ritiene opportuno precisare, al comma  5,  lettera  f),
che il mezzo indicato dal soggetto realizzatore deve  coincidere  con
quello che ha per primo pubblicato o diffuso il sondaggio, stante  la
possibilita' che lo stesso sondaggio  sia  riportato  in  seguito  da
altri mezzi. 
Osservazioni dell'Autorita' 
  Per  quanto  concerne  le  criticita'  sollevate  in  merito   alla
rappresentativita' del campione, pur  ravvisando  le  difficolta'  di
realizzare,  nelle  scienze  sociali,   la   piena   casualita'   del
procedimento  di  selezione  delle  unita'  campionarie,  si  ritiene
comunque    necessario    prevedere    espressamente    l'indicazione
dell'eventuale campionamento effettuato. La rappresentativita'  puo',
infatti,  essere  stabilita  solo  in  base  ad   alcune   specifiche
caratteristiche  e  mai  in  assoluto,  sicche'  deve  essere  sempre
dichiarato per quali variabili il  campione  e'  rappresentativo  (ad
esempio area geografica, genere etc.), mentre una  rappresentativita'
generale sarebbe valutabile solo se si  conoscesse  la  distribuzione
delle variabili nella popolazione. Non appare, inoltre, condivisibile
la proposta di eliminare il riferimento  al  margine  di  errore,  in
quanto esso rappresenta un'informazione di particolare importanza che
contribuisce  a  rafforzare  l'attendibilita'   del   risultato   del
sondaggio da parte del pubblico. In sua assenza esso non  avrebbe  un
parametro   di   riferimento   atto   a   garantire    la    generale
rappresentativita' del campione medesimo: il margine di errore di  un
sondaggio  indica,  infatti,  la  stima  di  quanto  i  risultati  si
discostano da  quelli  che  si  otterrebbero  se  fosse  interpellata
l'intera  popolazione  e  dipende  soprattutto  dalla  grandezza  del
campione, con la conseguenza che tale  stima  assume  rilievo  per  i
campioni probabilistici. 
  Per quanto concerne  la  lettera  o)  del  comma  1,  afferente  la
pubblicazione della percentuale dei rispondenti a  ciascuna  domanda,
non si ritiene condivisibile  quanto  sollevato,  in  quanto  occorre
allinearsi a quanto gia' previsto dall'art. 8, comma 3,  lettera  g),
della legge n. 28 del 2000. 
  Inoltre, si e' ritenuto opportuno  prevedere,  in  accoglimento  di
quanto da piu' parti richiesto, l'indicazione, per ciascuna  domanda,
della percentuale dei soggetti che «non sanno»  e  dei  soggetti  che
«non  rispondono».  Detta  specificazione  contribuisce   a   rendere
completamente edotto il pubblico sui risultati dei sondaggi diffusi. 
  Appare accoglibile anche quanto sollevato da piu' partecipanti alla
consultazione  in  merito  alla  necessita'  di  tutelare  il  valore
economico e la riservatezza dei risultati dei sondaggi  eventualmente
non  ancora  resi  pubblici  al  momento  della   pubblicazione   del
documento, sicche' viene eliminata la lettera p) del comma 1. Infine,
per quanto concerne l'eventuale errata interpretazione dei  risultati
da  parte  del  pubblico,  si  ritiene  che  la  pubblicazione  delle
percentuali dei rispondenti, dei non rispondenti e di coloro che  non
sanno,  non  solo  non  rende  il   sondaggio   piu'   complesso   da
interpretare, bensi' contribuisce a fornire tutti i dati utili a  chi
nutre un particolare interesse sul sondaggio effettuato. 
  Non si ritiene di accogliere la richiesta di precisare che il mezzo
indicato dal soggetto realizzatore debba  coincidere  necessariamente
con quello che ha per primo pubblicato o  diffuso  il  sondaggio,  in
quanto dalla prassi riscontrata nel corso degli anni e soprattutto  a
seguito dei contribuiti pervenuti in  occasione  della  consultazione
pubblica emerge che sarebbe eccessivamente complesso individuare  con
precisione il mezzo di comunicazione di massa che per primo  diffonda
i risultati del  sondaggio:  spesso,  infatti,  i  risultati  vengono
diffusi a seguito di una conferenza stampa alla quale  presenzia  una
moltitudine di testate giornalistiche  interessate  all'argomento  in
questione, rendendo dunque impossibile individuare quali  tra  queste
pubblichi per primo il sondaggio in questione. 
  Sulla  proposta  avanzata  di  apportare  delle   integrazioni   al
documento  a  seguito  della   pubblicazione   o   delle   successive
pubblicazioni, al fine di fugare eventuali dubbi  interpretativi,  si
precisa che l'unica parte del documento che il soggetto  realizzatore
deve integrare, rispetto ai dati gia' in suo possesso, consiste nella
indicazione del mezzo di comunicazione di massa che ha  pubblicato  o
diffuso il sondaggio. 
  In merito alla proposta di specificare che si tratta  di  sondaggio
pubblicato, si ritiene accoglibile la proposta, inserendola nel testo
dell'art. 5, comma 1. 
  Art. 6 (Disposizioni in materia di pubblicazione e  diffusione  dei
sondaggi politici ed elettorali) 
Posizioni principali dei soggetti intervenuti 
  Un soggetto, in riferimento ai  sondaggi  politici  ed  elettorali,
richiede che alla nota informativa sia esteso il  requisito  previsto
per  il  documento  all'art.  5,  comma  1,  lettera  o),  ovvero  le
percentuali dei non rispondenti a ciascuna domanda, per garantire una
maggiore affidabilita' del risultato. 
  Alcuni  soggetti  ribadiscono  la  necessita'  di  distinguere   la
pubblicazione dei risultati del sondaggio dalla  mera  notizia  dello
stesso,  soprattutto  se  divulgata  da  esponenti  politici   o   da
partecipanti a programmi politici  in  diretta.  In  particolare,  un
soggetto ritiene  che  il  Regolamento  debba  avere  ad  oggetto  la
pubblicazione e la diffusione dei sondaggi sui media e non le notizie
relative a sondaggi  divulgate  da  soggetti  diversi  dal  mezzo  di
comunicazione di massa, a condizione che ne sia precisata  la  fonte.
Un altro soggetto sostiene che il mezzo non possa  avere  compiti  di
censura  preventiva  o   successiva   rispetto   alle   dichiarazioni
provenienti da soggetti politici o altri  intervistati,  non  avendo,
peraltro, strumenti giuridici per ottenere le informazioni di cui  al
capo  I  dello  schema  di  regolamento.  Non  condivide  neppure  la
previsione dell'obbligo, in difetto delle informazioni  indicate,  di
riferire che il sondaggio non sarebbe rispondente  alle  prescrizioni
di legge. 
  Un soggetto ritiene eccessivi gli obblighi di cui dovrebbero  farsi
carico i fornitori di servizi di media audiovisivi, in particolare le
testate giornalistiche, che si limitano, in periodo non elettorale, a
dare la  notizia  dell'esistenza  di  un  sondaggio  commissionato  e
realizzato  da  terzi.  Propone,  in  proposito,  di  limitare   tali
adempimenti all'obbligo di rinviare al  sito  Internet  del  soggetto
realizzatore. Dello stesso avviso e' un  altro  soggetto  che  chiede
altresi' di eliminare l'intera previsione  di  cui  al  comma  2,  in
quanto non sembra trovare riscontro nella normativa primaria. 
Osservazioni dell'Autorita' 
  Con riferimento  alla  problematica  sollevata  da  piu'  operatori
relativamente  alla  distinzione  tra  pubblicazione/diffusione   dei
risultati di sondaggi e mera ripresa della notizia  dei  medesimi  da
parte di un mezzo di  comunicazione  di  massa,  si  rappresenta  che
costituisce prassi costante dell'Autorita',  suffragata  altresi'  da
pronunce del Giudice amministrativo (cfr. ex  multis,  T.A.R.  Lazio,
sez. II, sent. n. 3219/2005), il fatto che, in  linea  di  principio,
non  possa  escludersi  la  possibilita'   di   dare   l'informazione
giornalistica della mera esistenza di un sondaggio, purche' la stessa
sia riportata come specifico contenuto di una notizia che  non  abbia
per oggetto diretto o indiretto  la  pubblicazione/diffusione  di  un
sondaggio.  Per  quanto  concerne,  precipuamente,  i  riferimenti  a
sondaggi effettuati da esponenti politici durante loro interventi  su
mezzi di comunicazione di massa,  costituisce  altresi'  orientamento
costante dell'autorita' ritenere che il divieto  di  cui  all'art.  8
della legge n. 28/2000 non  si  riferisca  alla  diffusione  di  dati
relativi a sondaggi che, essendo  stati  resi  pubblici  nelle  forme
volute dalla legge al  di  fuori  del  periodo  di  silenzio  di  cui
all'art. 8, comma 1, della  citata  legge  n.  28/2000,  sono  oramai
entrati nel  patrimonio  pubblico  di  conoscenza,  sicche'  il  loro
semplice richiamo  nei  quindici  giorni  precedenti  la  data  delle
votazioni non costituisce violazione del predetto divieto. Stante  il
sottile discrimen tra le fattispecie teste' illustrate,  per  evitare
che la norma regolamentare possa essere  elusa  od  aggirata,  sembra
preferibile un disposto dell'articolato sufficientemente elastico, in
modo da consentire all'autorita' di effettuare le proprie valutazioni
su elementi concreti e specifici, sulla base della  giurisprudenza  e
delle proprie pronunce consolidatesi sull'argomento. 
  Con riferimento  alla  richiesta  di  eliminare  l'intero  comma  2
dell'art. 7 dello  schema  di  regolamento,  adducendone  il  mancato
riscontro con la normativa primaria, si eccepisce che tale previsione
e' perfettamente coerente con il  disposto  dell'art.  10,  comma  7,
della legge n. 28/2000, il quale statuisce che in caso di  violazione
del proprio art. 8, recante la disciplina  dei  sondaggi  in  periodo
elettorale,   «l'autorita'   ordina   all'emittente   o   all'editore
interessato di dichiarare tale circostanza sul mezzo di comunicazione
che ha diffuso il sondaggio  con  il  medesimo  rilievo,  per  fascia
oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, con cui i sondaggi
stessi sono stati pubblicizzati». 
  Con riferimento alla proposta di estendere il riferimento requisito
previsto per il documento all'art. 5, comma 1, lettera o), ovvero  le
percentuali dei non rispondenti a ciascuna domanda, anche  alla  nota
informativa, si e' effettuato un intervento  chiarificatore  all'art.
4, che garantisce peraltro un maggior raccordo tra detta disposizione
e la legge n. 28/2000. 
  Art. 7 (Divieto di pubblicazione o diffusione dei sondaggi politici
ed elettorali) 
Posizioni principali dei soggetti intervenuti 
  Un soggetto propone l'eliminazione del secondo comma considerandolo
una restrizione alla liberta' editoriale, in quanto  l'art.  8  della
legge n. 28/2000 stabilisce il divieto di pubblicazione dei risultati
di sondaggi politici o elettorali nei quindici giorni  precedenti  la
data delle votazioni, ma non vieta che  gli  organi  di  informazione
possano riportare notizie,  relative  all'esistenza  o  all'esito  di
sondaggi, che siano gia' state rese pubbliche  da  soggetti  estranei
alla loro  responsabilita'  editoriale.  In  secondo  luogo,  propone
l'inserimento di un comma che specifichi che il presente articolo non
si applica alle dichiarazioni rilasciate,  in  diretta  televisiva  o
radiofonica, da esponenti politici o altri  soggetti  in  quanto  non
sottoposti al controllo editoriale del fornitore di servizi di  media
audiovisivi o radiofonici. 
  Un soggetto propone di  stabilire  al  comma  4  che,  in  caso  di
consultazioni elettorali locali, il divieto di  cui  al  comma  1  si
applica  ai  soli  sondaggi  di  rilevanza   esclusivamente   locale,
coincidente al massimo con l'ambito  territoriale  interessato  dalla
competizione elettorale.  Richiede  di  precisare  al  comma  2,  che
riportare la notizia e' diverso  da  fornire  la  notizia  attraverso
un'intervista in diretta. 
  Un soggetto chiede di eliminare l'intera previsione di cui al comma
2, in quanto non sembra trovare riscontro nella normativa primaria. 
  Un altro soggetto e' contraria all'oscuramento totale dei  sondaggi
e manifesta perplessita' per quanto concerne l'esclusione del divieto
di pubblicazione nei  15  giorni  precedenti  alle  votazioni  per  i
sondaggi di rilevanza  esclusivamente  nazionale,  ritenendo  che  il
comma 3 sia irragionevole nella parte in cui non prevede l'esclusione
dal divieto anche per i sondaggi relativi a bacini  territoriali  non
interessati dalle consultazioni in atto,  in  assenza  di  motivi  di
conflitto o di influenza  delle  opinioni  dell'elettorato  al  voto.
Propone inoltre di includere al  comma  2  anche  l'informazione  via
internet. 
Osservazioni dell'Autorita' 
  In linea generale, deve  rilevarsi  preliminarmente  che  l'art.  7
costituisce la codificazione dei  principi  enucleati  dall'autorita'
nelle proprie  delibere  recanti  disposizioni  di  attuazione  della
disciplina in materia di  comunicazione  politica  e  di  parita'  di
accesso ai mezzi di informazione che si sono  susseguite  negli  anni
relativamente alle consultazioni elettorali. 
  Con  riferimento  a  quanto  rilevato   relativamente   a   notizie
sull'esistenza o sull'esito di sondaggi che  siano  gia'  state  rese
pubbliche da soggetti estranei alla  responsabilita'  editoriale  del
mezzo,  ci  si  riporta  alle  medesime   considerazioni   effettuate
relativamente all'art. 6, per  cui  non  costituisce  violazione  del
divieto, in linea generale, il semplice richiamo di sondaggi che sono
stati gia' resi pubblici nei termini e con le  modalita'  di  cui  al
presente regolamento. 
  Con riferimento alle dichiarazioni di esponenti politici che citino
sondaggi i quali non siano previamente stati  pubblicati/diffusi  con
le modalita' di cui al capo I, si  rappresenta  che  costituisce  ius
receptum della Corte di cassazione (cfr. ex multis  Sez.  V.  pen.  -
sent. 20 dicembre  2007  -  23  gennaio  2008,  n.  3597)  «l'obbligo
dell'intervistatore politico di intervenire  -  se  possibile  -  nel
corso   dell'intervista,    quantomeno    interloquendo,    chiedendo
precisazioni, chiarendo, quando e' il caso, che  quello  espresso  e'
solo quello  dell'intervistato,  etc.,  se  si  rende  conto  che  il
dichiarante sta eccedendo i limiti della continenza o sconfinando  in
settori di nessuna rilevanza sociale». 
  La proposta di modificare l'ambito  di  applicazione  dell'art.  7,
comma 3, e' stata riformulata  estendendo  pertanto  l'esenzione  dal
divieto, gia' previsto per i sondaggi a rilevanza nazionale, anche  a
quei sondaggi relativi a bacini territoriali  non  interessati  dalle
consultazioni  elettorali.  Affinche'  questa  esenzione  operi,   e'
tuttavia necessario che il sondaggio in questione non  sia  idoneo  a
influenzare in alcun modo l'esercizio del  voto,  come  espressamente
indicato nel comma 3, aspetto che compete all'autorita' valutare caso
per caso. La gia' citata  giurisprudenza  amministrativa  in  materia
pone l'accento sulla verifica in  concreto,  a  seguito  di  adeguata
istruttoria,    delle    fattispecie    sottoposte     all'attenzione
dell'autorita'.  Con  riferimento   alla   richiesta   di   includere
nell'ambito di applicazione del  comma  2  anche  l'informazione  via
internet, si rileva che l'art. 1, lettera s),  e'  stato  riformulato
nella parte in cui si  e'  sostituita  la  definizione  di  «prodotto
editoriale» con quella, piu' chiara e coerente con altri  regolamenti
adottati dall'autorita', di «edizioni  cartacee  od  elettroniche  di
quotidiani o periodici». 
  Art. 8 (Attivita' di vigilanza) 
Posizioni principali dei soggetti intervenuti 
  Un soggetto non concorda con le previsioni di cui al  capo  III  in
materia  di  sondaggi  demoscopici,  in  quanto   non   ritiene   che
l'autorita' sia  dotata  di  un  potere  sanzionatorio  di  carattere
generale.  Esprime   pertanto   perplessita'   sulla   applicabilita'
dell'art. 1, commi, 30 e 31, della legge n. 249/1997 alle  violazioni
del regolamento. Propone, inoltre, di prevedere l'impiego del termine
«tempestivita'»  anziche'  «contestualita'»  con   riferimento   alla
trasmissione del documento rispetto alla pubblicazione del sondaggio. 
  Un altro soggetto al comma 3 chiede di inserire l'inciso  «ai  soli
fini di cui al successivo  art.  10»,  onde  sollevare  il  mezzo  di
comunicazione di massa da qualsiasi violazione eventualmente posta in
essere dal realizzatore del sondaggio. 
Osservazioni dell'Autorita' 
  Relativamente al presidio sanzionatorio di cui all'art. 1, commi 30
e 31, della legge  n.  249/1997,  si  evidenzia  come  questo  valga,
rispettivamente, solo  in  caso  di  comunicazione  all'autorita'  di
informazioni incomplete o non veritiere e di inottemperanza ad ordini
dell'autorita'; per quanto concerne la contestualita' dell'invio  del
documento, l'autorita', concordando con quanto sollevato, ha previsto
espressamente  per  l'invio  del  documento  un  arco  di  tempo  non
superiore a 48 ore dalla pubblicazione o diffusione del sondaggio, in
modo da garantire  un'estensione  temporale  ragionevole,  come  gia'
illustrato rispetto all'art. 3. 
  Non si ritiene accoglibile quanto proposto circa il rinvio all'art.
10, in quanto l'adeguamento spontaneo disciplinato da  tale  articolo
si  riferisce  esclusivamente  all'ipotesi  in  cui   il   mezzo   di
comunicazione di massa non abbia pubblicato la nota informativa o non
abbia pubblicato la suddetta nota completa di tutte le  sue  parti  e
non anche all'ipotesi in cui il soggetto realizzatore  del  sondaggio
non abbia  trasmesso  all'Autorita'  il  documento  o  non  lo  abbia
trasmesso in maniera completa. 
  Art. 9 (Termini del procedimento) 
  Non sono pervenuti contributi 
  Art. 10 (Adeguamento spontaneo) 
Posizioni principali dei soggetti intervenuti 
  Un soggetto per coerenza con quanto  osservato  nella  risposta  al
quesito n.  8,  chiede  di  sostituire  all'espressione  «Adeguamento
spontaneo»  l'espressione  «Autonoma   pubblicazione,   rettifica   o
integrazione». 
Osservazioni dell'Autorita' 
  L'art. 10 del regolamento, rubricato  «Adeguamento  spontaneo»,  e'
una previsione gia' contenuta nel regolamento allegato alla  delibera
n. 153/02/CSP, come modificato dalla delibera n. 237/03/CSP, che  con
il presente documento viene sostituito. L'autorita'  ritiene  di  non
accogliere la proposta di  sostituire  il  titolo  con  l'espressione
«Autonoma  pubblicazione,  rettifica  o  integrazione»,   in   quanto
quest'ultima contiene riferimenti a istituti  diversi.  Una  modifica
del testo in questo senso, introducendo termini  imprecisi,  potrebbe
generare confusione fra gli operatori. 
  Art.  11  (Conclusione   dell'istruttoria   e   comunicazione   dei
provvedimenti) 
  Non sono pervenuti contributi 
  Art. 12 (Sanzioni) 
  Non sono pervenuti contributi. 
  Ritenuto, pertanto, che, a seguito dei rilievi e delle osservazioni
formulate nell'ambito  della  consultazione  da  parte  dei  soggetti
interessati,  debbano  essere  introdotte,  nei  limiti  esposti,  le
conseguenti modifiche ed  integrazioni  allo  Schema  di  Regolamento
posto in consultazione; 
  Vista la proposta formulata dalla direzione contenuti audiovisivi e
multimediali; 
  Udita la relazione dei commissari Sebastiano  Sortino  e  Gianluigi
Magri, relatori ai sensi  dell'art.  29,  comma  1,  del  regolamento
concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'autorita'; 
 
                              Delibera: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  1.  L'autorita'  adotta  il  regolamento,  allegato  alla  presente
delibera, di cui forma  parte  integrante,  recante  «Regolamento  in
materia di pubblicazione e  diffusione  dei  sondaggi  sui  mezzi  di
comunicazione di massa», riportato nell'allegato A,  che  costituisce
parte integrante della presente delibera. 
  2. L'allegato A forma parte integrante e sostanziale  del  presente
regolamento. 
  3. La presente delibera entra  in  vigore  il  quindicesimo  giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente delibera e' pubblicata nel Bollettino ufficiale  e  nel
sito web dell'Autorita'. 
    Roma, 9 dicembre 2010 
 
                                              Il Presidente: Calabro' 
I commissari relatori: Sortino - Magri