IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121; 
  Visto il testo unico delle leggi di  pubblica  sicurezza  approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e  successive  modifiche  e
integrazioni; 
  Visto il regolamento di esecuzione al testo unico  delle  leggi  di
pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635,
e successive modifiche e integrazioni; 
  Visto l'art. 3 della legge  n.  94  del  15  luglio  2009,  recante
«Disposizioni in materia di sicurezza pubblica» e, in particolare,  i
commi dal 7  al  13  che  autorizzano  e  disciplinano  l'impiego  di
personale  addetto  ai  servizi  di  controllo  delle  attivita'   di
intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti  al  pubblico  o  in
pubblici esercizi anche a tutela dell'incolumita' dei presenti; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno del 6 ottobre  2009,  di
attuazione del  predetto  art.  3  della  citata  legge  n.  94/2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  del  9  ottobre  2009,  n.  235,
recante «Determinazione dei requisiti  per  l'iscrizione  nell'elenco
prefettizio del personale  addetto  ai  servizi  di  controllo  delle
attivita' d'intrattenimento e  di  spettacolo  in  luoghi  aperti  al
pubblico o in pubblici esercizi, le modalita' per la selezione  e  la
formazione del  personale,  gli  ambiti  applicativi  e  il  relativo
impiego, di cui ai commi da 7 a 13 dell'art. 3 della legge 15  luglio
2009, n. 94»; 
  Visto il decreto  del  Ministro  dell'interno  del  31  marzo  2010
recante «Modifiche all'art. 8 del decreto del Ministro dell'interno 6
ottobre  2009,   concernente   determinazione   dei   requisiti   per
l'iscrizione nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi
di controllo delle attivita' d'intrattenimento  e  di  spettacolo  in
luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, le modalita' per la
selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e  il
relativo impiego, di cui ai commi da 7 a 13 dell'art. 3  della  legge
15  luglio  2009,  n.  94»  che  ha  prorogato  l'applicazione  delle
disposizioni transitorie in materia di  corsi  di  formazione  al  31
dicembre 2010; 
  Considerato che alcune regioni non sono in grado di  completare  il
percorso formativo per il personale addetto ai servizi  di  controllo
entro il 31 dicembre 2010; 
  Visto l'ordine del giorno A.C. 3857-A del 2 dicembre  2010  con  il
quale la Camera impegna il Governo a prorogare di ulteriori sei  mesi
il termine finale per l'avvio dei corsi di formazione da parte  delle
regioni e delle province all'uopo incaricate, al fine  di  permettere
agli operatori gia' iscritti ai corsi formativi entro il 31  dicembre
2010 di poter completare il percorso al fine di ottenere  l'attestato
di frequenza richiesto; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Modifiche all'art. 8 
        del decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2009 
 
  1. Al decreto  del  Ministro  dell'interno  6  ottobre  2009,  come
modificato dal decreto del Ministro dell'interno del 31  marzo  2010,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'art. 8, comma 1, ultimo periodo, le parole: « fino  al  31
dicembre 2010» sono sostituite con le seguenti: «fino  al  30  giugno
2011». 
      Roma, 17 dicembre 2010 
 
                                                  Il Ministro: Maroni 
 

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2010 
Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 20, foglio n. 363