IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, che ha approvato lo  statuto  speciale
della regione Friuli-Venezia Giulia; 
  Visto il comma 946 dell'articolo 1, della legge 27  dicembre  2006,
n. 296, che ha modificato l'articolo 49, primo comma,  dello  statuto
speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, ed il successivo  comma
948 che ne ha previsto la relativa decorrenza dal 1° gennaio 2008; 
  Visto il decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137, recante  norme
di  attuazione  dello  statuto  speciale   della   regione   autonoma
Friuli-Venezia Giulia in materia di finanza regionale; 
  Visto, in particolare, l'articolo 1 del citato decreto  legislativo
n. 137 del 2007, il quale prevede,  tra  l'altro,  che  le  quote  di
proventi  erariali  spettanti  alla  regione  Friuli-Venezia  Giulia,
oggetto  di  versamento  unificato  e  di  compensazione  nell'ambito
territoriale, sono riversate dalla struttura di gestione  individuata
dall'articolo 22 del decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,
direttamente alla regione a decorrere dal 1° gennaio 2008; 
  Visto l'articolo 1, comma 4, del citato decreto legislativo n.  137
del 2007,  il  quale  prevede,  tra  l'altro,  che,  tra  le  entrate
regionali sono comprese,  nella  misura  prevista  dall'articolo  49,
primo comma, n. 1), della legge costituzionale  n.  1  del  1963,  le
ritenute sui redditi da pensione, di cui all'articolo  49,  comma  2,
lettera a), del testo unico delle imposte  sui  redditi,  di  cui  al
decreto del presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,
riferite  ai  soggetti  passivi  residenti  nella  medesima  regione,
ancorche' riscosse fuori del territorio regionale; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  17
ottobre  2008,  previsto  dall'articolo  2  del  menzionato   decreto
legislativo n. 137 del 2007, adottato previa intesa con  la  regione,
che  individua  i  criteri  contabili  di  imputazione,   sul   conto
infruttifero ordinario aperto  presso  la  tesoreria  statale,  della
quota  del  gettito  erariale  spettante,   nonche'   le   forme   di
compensazione  delle  anticipazioni  effettuate   a   seguito   delle
compensazioni operate dai contribuenti ai  sensi  del  capo  III  del
decreto legislativo n. 241 del 1997 e  dell'erogazione  dei  rimborsi
eseguiti a favore dei contribuenti residenti nella regione; 
  Visto l'articolo 2, comma 5, della legge 24 dicembre 2007, n.  244,
il quale ha previsto che in sede di prima  applicazione,  i  maggiori
introiti a favore del bilancio della regione autonoma  Friuli-Venezia
Giulia derivanti dall'applicazione del comma 4  dell'articolo  1  del
decreto legislativo n. 137 del 2007 non  possono  superare,  per  gli
anni 2008 e 2009, rispettivamente gli importi di 20 milioni di euro e
di 30 milioni di euro; 
  Vista la sentenza della Corte Costituzionale n.  74  del  13  marzo
2009,   con   la   quale   e'   stata   dichiarata   l'illegittimita'
costituzionale del citato articolo 2, comma 5, primo  periodo,  della
legge n. 244 del 2007; 
  Visto l'articolo 2, comma 21, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
il quale, in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale  n.
74 del 2009, prevede l'istituzione di un  tavolo  paritetico  tra  il
Ministero dell'economia e delle finanze e la  regione  Friuli-Venezia
Giulia al fine di determinare l'ammontare delle somme da  riconoscere
alla  regione  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  4,  del   decreto
legislativo n. 137  del  2007,  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2010,
nonche', in attesa della predetta determinazione,  la  corresponsione
alla regione, nell'anno 2010, di un acconto di 200 milioni di euro; 
  Visto il resoconto dei lavori  del  tavolo  paritetico  in  data  9
febbraio 2010; 
  Visto il Protocollo d'intesa tra lo Stato  e  la  regione  autonoma
Friuli-Venezia Giulia per il  coordinamento  della  finanza  pubblica
nell'ambito  del  processo  di  attuazione  dell'articolo  119  della
Costituzione, sottoscritto in data 29 ottobre 2010, il quale prevede,
a   decorrere   dall'annualita'   2010,   il   trasferimento    della
compartecipazione di cui all'articolo 49, comma 2,  lettera  a),  del
decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,
nella misura prevista dall'articolo 49, primo  comma,  n.  1),  della
legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1  (statuto  speciale  della
regione Friuli-Venezia Giulia), secondo le modalita' di trasferimento
individuate dall'articolo 1 del decreto legislativo 31  luglio  2007,
n. 137; 
  Considerato che la somma di 200 milioni di euro di cui all'articolo
2, comma 21, della legge 23 dicembre  2009,  n.  191,  e'  ricompresa
nelle quote di compartecipazione spettanti alla  regione  per  l'anno
2010; 
  Considerata, altresi', la necessita' di adeguare le  modalita'  dei
versamenti sul conto  intestato  alla  regione  e  aperto  presso  la
tesoreria  statale  alle  disposizioni  contenute  nel  decreto   del
Ministro dell'Economia e delle Finanze 4 agosto 2009; 
  Visto  l'articolo  11,  comma   2,   del   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2008; 
  Vista la nota n. 10133 del  13  dicembre  2010,  con  la  quale  la
regione autonoma Friuli-Venezia  Giulia  ha  espresso  la  prescritta
intesa; 
  Sentita  l'Agenzia  delle  entrate,  che  ha  reso  il  parere   di
competenza con nota prot. n. 2010/174728 del 14 dicembre 2010; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  recante  la
riforma dell'organizzazione del Governo; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  recante  le
norme generali sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
          Disciplina delle ritenute sui redditi da pensione 
 
  1. Dopo l'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze  17  ottobre  2008,  concernente  l'"Attuazione  del  decreto
legislativo 31 luglio 2007, n. 137, recante: "Disposizioni in materia
di finanza regionale  del  Friuli-Venezia  Giulia",  e'  aggiunto  il
seguente articolo: 
 
                            "Art. 3-bis. 
 
 
    Disposizioni in ordine alle ritenute sui redditi da pensione 
 
  1. A decorrere dall'anno d'imposta 2010,  la  compartecipazione  al
gettito delle ritenute sui redditi da pensione  di  cui  all'articolo
49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte  sui  redditi,
approvato con il decreto del presidente della Repubblica 22  dicembre
1986, n. 917, riferite a soggetti  passivi  residenti  nella  regione
Friuli-Venezia  Giulia,  ancorche'  riscosse  fuori  dal   territorio
regionale, spettante alla regione a norma dell'articolo 1,  comma  4,
del  decreto  legislativo  31  luglio  2007,  n.  137,  si   realizza
attraverso il versamento di acconti e saldi con le modalita' definite
dai commi che seguono. 
  2. Le somme spettanti sono corrisposte dalla struttura di  gestione
attribuendo direttamente alla Regione una percentuale dei  versamenti
eseguiti tramite il modello "F24 enti  pubblici"  (F24  EP)  riscossi
fuori dal territorio regionale,  contrassegnati  dal  codice  tributo
100E.  Tale  percentuale  e'  ottenuta  dal  rapporto  tra  le  somme
spettanti alla regione a titolo di acconto e  saldo,  determinate  ai
sensi dei commi successivi e l'ammontare complessivo  dei  versamenti
effettuati nell'anno solare precedente  tramite  il  modello  F24  EP
riscossi fuori dal territorio regionale,  contrassegnati  dal  codice
tributo 100E. 
  3. Ai fini del presente  articolo,  il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, Dipartimento delle finanze, comunica alla struttura di
gestione ed alla regione, entro  il  20  febbraio  di  ciascun  anno,
l'ammontare  complessivo  delle  somme  di  spettanza  della  regione
medesima,  determinato  sulla  base   dei   dati   desumibili   dalle
dichiarazioni dei redditi  dell'ultimo  anno  d'imposta  disponibile.
Tale importo costituisce la somma da  corrispondere  alla  regione  a
titolo di acconto per l'anno in corso. 
  4. Per ciascun anno d'imposta, sulla base  della  comunicazione  di
cui al comma precedente, la Struttura di Gestione calcola il saldo  a
debito  ovvero  a  credito  della  regione,   rispetto   alle   somme
corrisposte a titolo  di  acconto  e  ne  comunica  l'ammontare  alla
regione ed al Ministero dell'economia e delle  finanze,  Dipartimento
delle finanze. Il saldo a credito della regione viene  corrisposto  a
quest'ultima sommando il relativo  importo  alle  somme  spettanti  a
titolo di acconto per l'anno in corso.  L'eventuale  saldo  a  debito
della  regione  viene  recuperato   dalla   struttura   di   gestione
trattenendo  il   relativo   importo   dai   mandati   eseguiti   per
l'attribuzione diretta delle quote di gettito erariale spettanti alla
regione medesima. 
  5. Sulla base dei dati di cui ai commi  3  e  4,  la  struttura  di
gestione determina ed aggiorna la percentuale di cui  al  comma  2  a
partire dalle  ripartizioni  di  gettito  del  1°  marzo  di  ciascun
esercizio. 
  6. La nuova percentuale di cui al comma 2 e  le  somme  corrisposte
alla regione  nell'anno  solare  precedente,  sono  comunicate  dalla
struttura di gestione alla regione e  al  Ministero  dell'economia  e
delle  finanze,  Dipartimento  delle   finanze.   Tali   somme   sono
considerate  prioritariamente  corrisposte  a  titolo  dell'eventuale
saldo a credito della regione, di cui al  comma  4  e  per  la  parte
residua sono computate a titolo di acconto. 
  7. Per l'anno 2010,  la  struttura  di  gestione  corrisponde  alla
regione  gli  acconti  previsti  dal  presente   articolo,   pari   a
482.221.671 euro, richiedendo all'Ufficio Centrale di Bilancio presso
il Ministero dell'economia e delle finanze le  necessarie  rettifiche
delle quietanze gia' emesse a favore del bilancio dello Stato  per  i
versamenti eseguiti tramite il codice tributo  100E.  Tale  somma  e'
comprensiva  dell'acconto   di   200   milioni   di   euro   previsto
dall'articolo 2, comma 21, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. 
  8.  Per  l'anno  2011,  in  attesa   della   determinazione   della
percentuale di cui al comma 5, la quota dei versamenti  eseguiti  con
il codice tributo 100E da corrispondere  alla  regione  a  titolo  di
acconto e' determinata provvisoriamente nella misura dell'1%."