IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo  30  luglio  1999,
n.330; 
  Visto  l'art.48  del  decreto  legge  30  settembre  2003  n.  269,
convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA); 
  Visto il decreto del Ministero  della  Salute  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20
settembre 2004,  n.  245  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'AIFA, a norma del  comma  13  dell'art.  48  sopra
citato; 
  Visto il Decreto del Ministro del  Lavoro,  della  Salute  e  delle
Politiche  sociali  del  16  agosto  2008,  registrato   dall'Ufficio
Centrale del Bilancio al Registro Visti Semplici, Foglio  n.  803  in
data 16 luglio 2008, con cui il Prof. Guido Rasi  e'  stato  nominato
Direttore Generale dell'AIFA; 
  Visto l'art.5  della  legge  del  29  novembre  2007,  n.  222,  di
conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre
2007, n. 159; 
  Visto in particolare l'art.11 comma 6 del  D.L.78/2010,  convertito
con modificazioni nella legge n. 122 del 30 luglio 2010, che  dispone
il versamento da parte delle aziende farmaceutiche alle Regioni di un
importo pari all'1,83% sul prezzo di vendita  al  pubblico  al  netto
dell'imposta sul valore aggiunto dei medicinali erogati in regime  di
Servizio Sanitario Nazionale; 
  Tenuto conto della normativa vigente  in  tema  di  pay-back  delle
Aziende farmaceutiche nei confronti delle Regioni, di cui  all'art.1,
comma 796 lettera g della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 e la  sua
ultima applicazione ai sensi della Determinazione AIFA del  7  aprile
2010; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  1. A partire dal 31 luglio 2010, data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione  del  decreto  legge  78  del  31  maggio  2010,
l'importo pari all'1,83 per cento sul prezzo di vendita  al  pubblico
al netto dell'imposta sul valore aggiunto dei medicinali  erogati  in
regime  di  Servizio  Sanitario  Nazionale  a  carico  delle  aziende
farmaceutiche verra'  versato  dalle  aziende  alle  Regioni  tramite
procedura di pay-back sulla base delle tabelle pubblicate dall'AIFA. 
  2. In fase di prima applicazione, entro il 28 febbraio 2011, l'AIFA
provvedera' a comunicare tramite il sistema della  trasparenza  (AIFA
Front End) l'elenco delle aziende farmaceutiche  e  i  corrispondenti
importi di pay-back relativi al periodo 1 agosto 2010 -  31  dicembre
2010, che dovranno essere versati ad ogni Regione entro i  successivi
10 giorni dall'apertura del sistema della trasparenza. 
  3. Le distinte di versamento attestanti l'effettivo pagamento degli
importi previsti devono essere trasmesse all'AIFA tramite il  sistema
della trasparenza entro i  successivi  10  giorni  dall'apertura  del
sistema stesso.