IL DIRETTORE GENERALE 
         dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato 
 
  Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  testo  unico   delle   disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui  consumi  e
relative sanzioni penali e amministrative; 
  Vista la direttiva del Consiglio 16 dicembre 2008,  n.  2008/118/CE
relativa al regime generale delle accise e che  abroga  la  direttiva
92/12/CEE; 
  Visto il Regolamento (CE) n.  684/2009  della  Commissione  del  24
luglio  2009  recante  modalita'  di   attuazione   della   direttiva
2008/118/CE  del  Consiglio  per   quanto   riguarda   le   procedure
informatizzate relative alla circolazione di prodotti  sottoposti  ad
accisa in sospensione dall'accisa; 
  Visto, in particolare, l'art. 6, comma 14, del decreto  legislativo
26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed  integrazioni,
il quale stabilisce che con  determinazione  del  Direttore  generale
dell'Amministrazione autonoma  dei  monopoli  di  Stato,  sentito  il
Comando generale della Guardia di finanza,  sono  stabilite,  per  la
circolazione dei tabacchi lavorati in  regime  sospensivo  che  abbia
luogo  interamente  nel  territorio  dello  Stato,  le   informazioni
aggiuntive da indicare nel documento  amministrativo  elettronico  di
cui al comma 5 per la corretta  identificazione  della  tipologia  di
prodotto  trasferito  anche  al  fine  della  esatta   determinazione
dell'accisa gravante; 
  Visti i commi 1 e 3 dell'art. 3 del decreto  legislativo  29  marzo
2010, n.  48,  concernente  attuazione  della  direttiva  2008/118/CE
relativa al regime generale delle accise e che  abroga  la  direttiva
92/12/CEE, in base ai quali con determinazioni del Direttore generale
dell'Amministrazione autonoma  dei  Monopoli  di  Stato,  sentito  il
Comando generale della Guardia di finanza,  sono  stabiliti  tempi  e
modalita' per la presentazione esclusivamente in forma telematica del
documento  di  accompagnamento  previsto  per  la  circolazione   dei
tabacchi lavorati sottoposti ad accisa in regime  sospensivo  nonche'
il contenuto dei documenti cartacei previsti dall'art. 6, commi  5  e
seguenti, del testo unico n. 504 del 1995  per  la  circolazione  dei
tabacchi lavorati in regime sospensivo; 
  Vista la determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane del
7 dicembre 2010, prot. 158235/RU, concernente modalita' e adempimenti
per la circolazione dei  prodotti  sottoposti  ad  accisa  in  regime
sospensivo con la scorta del documento amministrativo elettronico; 
  Considerato che occorre procedere all'adozione delle determinazioni
previste dalle sopraindicate disposizioni  tenendo  presente  che  e'
necessario  avvalersi  del  sistema  informatizzato   istituito   con
decisione n. 1152/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  del
16 giugno 2003 e realizzato per lo Stato italiano dall'Agenzia  delle
dogane, e che occorre disciplinare le modalita' di  circolazione  dei
prodotti di cui all'art. 39-bis,  comma  1,  lettere  d)  ed  e)  del
decreto  legislativo  26  ottobre  1995,   n.   504,   e   successive
modificazioni  ed  integrazioni,  alla  quale  non  si  applicano  le
disposizioni di cui all'art. 6 del medesimo decreto legislativo, che,
per ragioni di  semplificazione  degli  adempimenti  degli  operatori
nazionali, e' opportuno che trovino applicazione alla circolazione di
detti prodotti che abbia luogo interamente nel territorio nazionale; 
  Sentito il  Comando  generale  della  Guardia  di  finanza  che  ha
espresso il proprio parere con nota del 30 dicembre  2010,  prot.  n.
0391220/10 e con nota del 2 febbraio 2011, prot. n. 0030457/11; 
 
                  Adotta la seguente determinazione 
 
                               Art. 1 
 
 
Circolazione in regime sospensivo dei tabacchi lavorati sottoposti ad
                               accisa 
 
  1. La circolazione in regime sospensivo dei  tabacchi  lavorati  di
cui all'art. 39-bis, comma  1,  lettere  a),  b)  e  c)  del  decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, ha luogo  con  l'osservanza  delle  modalita'  e  degli
adempimenti  di  cui  agli  articoli  1,  2,  3,  4,  6  e  9   della
determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane del 7 dicembre
2010, prot. 158235/RU, ad eccezione del comma 16 dell'art.  3  e  del
comma 2 dell'art. 6. 
  2. Le  comunicazioni  previste  dagli  articoli  3,  4  e  9  della
determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane del 7 dicembre
2010,  prot.  158235/RU,  concernenti  i   tabacchi   lavorati   sono
effettuate  ai  competenti  Uffici   regionali   dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato. 
  3. Per la circolazione dei prodotti di cui ai  commi  1  e  4,  che
abbia luogo interamente nel territorio nazionale: 
    a) oltre ai dati di cui ai commi 1,  2  e  3  dell'art.  3  della
determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane del 7 dicembre
2010, prot. 158235/RU, e' indicato per  ciascuna  marca  di  tabacchi
lavorati   oggetto   della   spedizione   il   relativo   codice   di
commercializzazione  attribuito  dall'Amministrazione  autonoma   dei
monopoli di  Stato  all'atto  della  iscrizione  dei  prodotti  nella
tariffa di vendita; 
    b) qualora intervengano variazioni nelle informazioni relative al
trasporto che lo speditore deve comunicare ai sensi dell'art. 3 della
determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane del 7 dicembre
2010,  prot.  158235/RU,  lo  stesso  speditore  deve  provvedere  ad
inoltrare al  sistema  informatizzato  le  nuove  informazioni  ed  a
comunicarle al trasportatore  il  quale,  prima  di  dare  inizio  al
trasporto o di proseguirlo, se gia' cominciato, deve annotarle  sulla
copia stampata dell'e-AD, ovvero sul documento recante  l'indicazione
dell'ARC. Tali documenti, nel  caso  in  cui  le  nuove  informazioni
riguardino  anche  l'identita'  del  trasportatore  successivo,  sono
consegnati a detto nuovo soggetto dal trasportatore precedente. 
  4.  La  circolazione  intracomunitaria  in  regime  sospensivo  dei
tabacchi lavorati di cui all'art. 39-bis, comma 1, lettere d)  ed  e)
del decreto  legislativo  26  ottobre  1995,  n.  504,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, ha luogo con la scorta di un documento
commerciale, che costituisce titolo giustificativo  per  l'assunzione
in carico dei prodotti da  parte  dei  depositi  fiscali  destinatari
nazionali. 
  5. Alla circolazione in regime sospensivo dei tabacchi lavorati  di
cui al comma 4, che abbia luogo interamente nel territorio nazionale,
si applicano, oltre che  le  disposizioni  di  cui  la  comma  3,  le
disposizioni di cui ai commi 1 e 2.