IL MINISTRO DELLA DIFESA 
 
                           di concerto con 
 
 
     IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE 
 
                                  e 
 
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINAMZE 
 
  Vista  la  legge  28  dicembre  1995,  n.  549,  recante  norme  di
razionalizzazione della finanza pubblica e in particolare  l'art.  1,
comma 1, lettera c), che conferisce delega al Governo  per  procedere
alla ristrutturazione degli arsenali, degli stabilimenti e dei centri
tecnici; 
  Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459 e  successive
modificazioni,    concernente    la    riorganizzazione     dell'area
tecnico-industriale del Ministero della difesa; 
  Visto il decreto del Ministro della difesa in data 20 gennaio 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - serie generale
- n. 79 del  4  aprile  1998,  concernente  l'attuazione  del  citato
decreto legislativo n. 459 del 1997  e,  in  particolare,  l'art.  3,
comma  2,   concernente   l'individuazione   degli   enti   dell'area
tecnico-industriale del Ministero della difesa posti alle  dipendenze
del segretario generale della difesa, tra i quali figura in tabella C
ivi annessa lo stabilimento del genio di Pavia; 
  Visto in  particolare,  l'art.  4,  comma  4,  del  citato  decreto
legislativo  n.  459  del  1997,  concernente   la   disciplina   dei
procedimenti di dismissione e dei  provvedimenti  di  chiusura  degli
enti dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa: 
  Visto il regolamento concernente attribuzioni dei vertici militari,
emanato con decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre  1999,
n. 556, e, in particolare, l'art. 10, comma 1, lettera h), numero 7),
come  integrato  dall'art.  2,  comma  4,  lettera  d),  del  decreto
Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 145, che attribuisce al
VI reparto del segretariato  generale  della  difesa  il  compito  di
gestire l'area tecnico-industriale del Ministero della difesa; 
  Considerato che lo stabilimento del genio  di  Pavia  non  e'  piu'
idoneo a fornire, secondo  criteri  di  economica  gestione,  beni  e
servizi coerenti con le attuali esigenze e finalita' istituzionali di
difesa, in quanto i relativi compiti,  nel  quadro  del  processo  di
riduzione e riorganizzazione  dell'assetto  complessivo  delle  Forze
armate, sono utilmente svolti da  altri  organismi  tecnico-logistici
militari, ne' risulta possibile o  conveniente  assegnare  una  nuova
missione allo stesso stabilimento; 
  Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative,  con  riguardo
al piano esecutivo di reimpiego,  presso  altri  enti  del  Ministero
della difesa ovvero altre pubbliche  amministrazioni,  del  personale
civile gia' in servizio allo stabilimento del genio di Pavia; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni  in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                         Chiusura dell'ente 
 
  1. Lo stabilimento del genio di Pavia e' soppresso a decorrere  dal
1 gennaio 2010.