IL DIRETTORE GENERALE 
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo  2006  n.
189,  relativo  al  Regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente   della   Repubblica    28    marzo    2003,    n.    129,
sull'organizzazione del Ministero della salute; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato». 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale  n.  145  del  23  giugno
1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme  in  materia
di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; 
  Visto l'art. 4, comma 1, del sopra citato  decreto  legislativo  17
marzo 1995, n. 194, concernente condizioni  per  l'autorizzazione  di
prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in allegato
I; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
consiglio del 23 febbraio 2005  e  successivi  aggiornamenti  di  cui
l'ultimo n. 1050/2009 del 28  ottobre  2009,  concernenti  i  livelli
massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e
mangimi di origine vegetale e animale e  che  modifica  la  direttiva
91/414/CEE del consiglio; 
  Visto il regolamento (CE) n.  790/2009  della  commissione  del  10
agosto 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento  al  progresso
tecnico  e  scientifico,  del  regolamento  (CE)  n.  1272/2008   del
Parlamento europeo e del  consiglio  relativo  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Vista la domanda del 16 luglio 2009 presentata  dall'Impresa  Green
Ravenna S.r.l. con sede legale in Ravenna, via Matteotti 16,  diretta
ad ottenere la registrazione del  prodotto  fitosanitario  denominato
GR-0912 contenente la sostanza attiva rame solfato tribasico; 
  Vista la convenzione del 10 e 22 dicembre 2009, per l'attuazione di
programmi   in   materia   di   prodotti   fitosanitari   a   seguito
dell'emanazione  di  regolamenti  e  direttive  comunitarie  tra   il
Ministero della salute e l'Istituto  superiore  di  sanita',  con  la
quale il Ministero  affida  all'Istituto  l'incarico  di  valutare  i
prodotti fitosanitari; 
  Visto il decreto del 15 settembre 2009 di inclusione della sostanza
attiva  rame  solfato  tribasico,   nell'allegato   I   del   decreto
legislativo 17 marzo 1995  n.  194  fino  al  30  novembre  2016,  in
attuazione della direttiva 2009/37/CE della commissione del 23 aprile
2009; 
  Considerato che per i prodotti fitosanitari contenenti la  sostanza
attiva rame solfato tribasico  occorre  adempiere  alle  prescrizioni
previste per la Fase 1 di adeguamento a seguito dell'iscrizione della
stessa in allegato I ai sensi del decreto ministeriale  15  settembre
2009 art. 2 comma 2; 
  Considerato altresi'  che  il  prodotto  dovra'  essere  rivalutato
secondo i principi  uniformi  di  cui  all'allegato  VI  del  decreto
legislativo  n.  194/1995  sulla  base  di  un   fascicolo   conforme
all'allegato III da presentarsi entro  il  31  maggio  2012  pena  la
revoca, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto di recepimento; 
  Viste le valutazioni tecniche espresse dall'Istituto  superiore  di
sanita' relative alle condizioni d'impiego del prodotto fitosanitario
in questione; 
  Vista la nota dell'ufficio in data 18 ottobre  2010  con  la  quale
sono stati richiesti gli atti definitivi; 
  Vista la nota pervenuta in data 23 dicembre 2010 da cui risulta che
la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio ed
ha comunicato di voler variare la denominazione del prodotto in UENO; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19
luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
  L'Impresa Green Ravenna S.r.l. con  sede  legale  in  Ravenna,  via
Matteotti n. 16, e' autorizzata ad immettere in commercio il prodotto
fitosanitario denominato UENO con la composizione e  alle  condizioni
indicate nell'etichetta allegata al  presente  decreto,  fino  al  30
novembre 2016, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva
nell'allegato I. 
  Sono fatti salvi, pena la revoca dell'autorizzazione del  prodotto,
gli adempimenti relativi alla presentazione del fascicolo di allegato
III  entro  il  31  maggio  2012  e  i  conseguenti  adeguamenti   in
applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto
legislativo n. 194/1995 con le  modalita'  definite  dalla  direttiva
d'iscrizione 2009/37/CE del 23 aprile 2009  per  la  sostanza  attiva
componente. 
  Il    prodotto    e'    confezionato    nelle    taglie    da    ml
10-20-50-100-150-200-250-500 e litri 1-5-10-20. 
  Il  prodotto  in  questione   e'   preparato   nello   stabilimento
dell'Impresa  STI  -  Solfotecnica  Italiana  S.p.A.   in   Cotignola
(Ravenna). 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n.14782. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 13 gennaio 2011 
 
                                      Il direttore generale: Borrello