IL DIRETTORE GENERALE 
           della tutela della qualita' e repressione frodi 
                     dei prodotti agroalimentari 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre
2007  relativo  all'organizzazione  comune  dei  mercati  agricoli  e
disposizioni specifiche per  taluni  prodotti  agricoli  (regolamento
unico OCM); 
  Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del  25  maggio
2009  che  modifica  il  regolamento  (CE)  n.   1234/2007   relativo
all'organizzazione  comune  dei  mercati  agricoli   e   disposizioni
specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico  OCM),  in
particolare agli articoli 118-sexdecies e 118-septdecies  concernenti
il sistema di controllo dei vini; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,  concernente  la
tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7  luglio  2009,  n.
88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164; 
  Visto, in particolare, il capo IV, art. 13,  del  predetto  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n.  61,  concernente  il  controllo  e  la
vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 2 novembre 2010 che, in attuazione dell'art. 13 del decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva  il  sistema  di  controllo
delle produzioni vitivinicole tutelate nonche' lo schema di piano  di
controllo e di prospetto tariffario; 
  Visto l'art. 10, commi 4  e  5,  del  decreto  del  Ministro  delle
politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010; 
  Visto il riconoscimento a denominazione di origine controllata  dei
vini «Squinzano» nonche' l'approvazione del relativo disciplinare  di
produzione; 
  Visto il decreto  dirigenziale  prot.  17687  del  31  luglio  2009
relativo  al  conferimento  alla  Camera   di   commercio   industria
artigianato agricoltura di  Brindisi  ed  alla  Camera  di  commercio
industria artigianato agricoltura di Lecce dell'incarico  a  svolgere
le funzioni di controllo previste dall'art. 48 del  Regolamento  (CE)
n. 479/08 per la DOC «Squinzano»; 
  Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'ispettorato
centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti
agroalimentari  inoltrata  dalla  Camera   di   commercio   industria
artigianato agricoltura di  Brindisi  e  dalla  Camera  di  commercio
industria  artigianato  agricoltura  di  Lecce  quale  struttura   di
controllo della denominazione di origine controllata di cui sopra; 
  Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Puglia, con  nota
prot. 7250 del 23 maggio 2011, nelle more di costituzione del  gruppo
tecnico di valutazione previsto dall'art. 13,  comma  1  del  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61; 
  Ritenuto che sussistono i requisiti  per  procedere  all'emanazione
del provvedimento di adeguamento; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il piano dei controlli per la DOC «Squinzano», approvato con  il
decreto dirigenziale prot. 17687 del  31  luglio  2009,  e'  adeguato
secondo le disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2010, n.  61
e  le  successive  disposizioni  applicative  previste  dal   decreto
ministeriale 2 novembre 2010. 
  2. La Camera di  commercio  industria  artigianato  agricoltura  di
Brindisi e la Camera di commercio industria  artigianato  agricoltura
di Lecce, gia' autorizzate in  solido  con  il  decreto  dirigenziale
prot. 17687 del 31 luglio 2009, devono assicurare che,  conformemente
alle prescrizioni  del  piano  di  controllo  approvato,  i  processi
produttivi ed i prodotti certificati della predetta denominazione  di
origine rispondano ai requisiti stabiliti nel  relativo  disciplinare
di produzione. 
  3. La struttura di controllo autorizzata  non  puo'  modificare  il
piano di controllo ed il prospetto  tariffario  approvati,  senza  il
preventivo assenso del gruppo tecnico di valutazione ed e'  tenuta  a
comunicare ogni variazione concernente  il  personale  ispettivo,  la
composizione del Comitato di certificazione e dell'organo decidente i
ricorsi. 
  4.  La  struttura  di  controllo  ha  l'obbligo  di  rispettare  le
prescrizioni  previste  dal  presente  decreto  nonche'  dal  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61, dal decreto ministeriale 2 novembre
2010 e dalle disposizioni  complementari  che  l'Autorita'  nazionale
competente, ove lo ritenga utile,  decida  di  impartire  nonche'  di
svolgere le attivita' di cui all'art. 1 del presente decreto  secondo
le disposizioni del piano di controllo  e  del  prospetto  tariffario
approvati.