Nell'estratto  citato  in  epigrafe,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 131 dell'8 giugno 2011,  il  periodo:
«Dalla data di entrata in vigore  della  presente  determinazione  il
medicinale BAXIDIN non puo' essere mantenuto in  commercio  e  quindi
devono essere immediatamente ritirati tutti i  lotti  gia'  prodotti.
Nelle more delle operazioni di ritiro il medicinale non  puo'  essere
utilizzato.», deve intendersi integralmente sostituito dal  seguente:
«Le confezioni gia' prodotte del medicinale BAXIDIN non potranno piu'
essere mantenute in commercio a decorrere dal 180 giorno successivo a
quello  della  pubblicazione  della  presente  determinazione   nella
Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  Italiana.  Pertanto,  entro  la
scadenza  del  termine  sopra  indicato,  tali  confezioni   andranno
ritirate dal commercio.»