Nell'estratto citato in epigrafe, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 131 dell'8 giugno 2011, il periodo: «Dalla data di entrata in vigore della presente determinazione il medicinale BAXIDIN non puo' essere mantenuto in commercio e quindi devono essere immediatamente ritirati tutti i lotti gia' prodotti. Nelle more delle operazioni di ritiro il medicinale non puo' essere utilizzato.», deve intendersi integralmente sostituito dal seguente: «Le confezioni gia' prodotte del medicinale BAXIDIN non potranno piu' essere mantenute in commercio a decorrere dal 180 giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.»