IL DIRETTORE GENERALE 
         per le politiche per l'orientamento e la formazione 
 
  Vista la legge n. 845/1978 «Legge-quadro in materia  di  formazione
professionale»; 
  Vista  la  legge  4  gennaio  1990,  n.  1,   recante   «Disciplina
dell'attivita' di estetista»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300  «Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge  15
marzo 1997, n. 59»; 
  Visto decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.
445,  recante  «Testo  unico   delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 2004, n.
244 recante il regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali; 
  Visto l'art. 1 del decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206,
che disciplina  il  riconoscimento  per  l'accesso  alle  professioni
regolamentate e il loro  esercizio,  delle  qualifiche  professionali
acquisite in  uno  o  piu'  Stati  membri  dell'Unione  europea,  che
permettono al titolare di tali qualifiche di esercitare, nello  Stato
membro di origine la professione corrispondente; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 ed in particolare l'art. 1,
comma 2, recante l'istituzione  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  16
dicembre 2010, registrato alla Corte dei conti il  17  gennaio  2011,
registro n. 1, foglio  n.  142,  con  il  quale  e'  stato  conferito
l'incarico ad interim di direttore generale della direzione  generale
per le politiche per l'orientamento e la formazione; 
  Visto  l'art.  5,  comma  1,  lettera  l)  dello   stesso   decreto
legislativo n. 206/2007, che attribuisce al Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali la competenza per il riconoscimento nei  casi
di  attivita'  professionali  per  il  cui  accesso  o  esercizio  e'
richiesto il possesso di attestati o qualifiche professionali di  cui
all'art. 19, comma 1, lettere a), b) e c); 
  Vista l'istanza con la quale la sig.ra Congia Nicoletta,  cittadina
italiana, ha chiesto il riconoscimento dei diplomi di «Beauty Therapy
NVQ Level 2° e 3°» conseguiti in Regno Unito, ai fini  dell'esercizio
in Italia della professione di estetista; 
  Considerato che il predetto titolo  possa  essere  riconosciuto  ai
sensi dell'art.  19,  comma  1,  lett.  a),  del  richiamato  decreto
legislativo n. 206/2007; 
  Udito il parere favorevole dei rappresentanti della  conferenza  di
servizi, indetta ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e art. 16
comma 3 del decreto legislativo n. 206/2007,  espresso  nella  seduta
del 28 aprile 2011; 
  Ritenuto che i titoli professionali in possesso della  richiedente,
e  la  congrua  esperienza  professionale  svolta  in   qualita'   di
lavoratrice  dipendente,  soddisfano  i  requisiti   previsti   dalla
normativa vigente; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  I titoli professionali di «Beauty  Therapy  NVQ  Level  2°  e  3°»,
rilasciati rispettivamente a luglio 1999 e ottobre  2002,  dal  «City
and Guilds of London Institute» (Regno  Unito),  alla  sig.ra  Congia
Nicoletta, nata a Decimomannu (CA) il 22 aprile 1972, e' riconosciuto
quale titolo abilitante  per  l'esercizio  in  Italia  dell'attivita'
professionale di «Estetista», in qualita' di lavoratore dipendente  o
autonomo. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 1° giugno 2011 
 
                                       Il direttore generale: Paduano