IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, «Conversione in  legge,  con
modificazioni, del decreto-legge 18  maggio  2006,  n.  181,  recante
disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri  e  dei  Ministeri.  Delega  al
Governo  per  il  coordinamento  delle  disposizioni  in  materia  di
funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri
e dei Ministeri»; 
  Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante  disposizioni  per
la riforma degli esami di Stato conclusivi dei  corsi  di  studio  di
istruzione secondaria superiore; 
  Vista la legge 11 gennaio 2007,  n.  1,  recante  «Disposizioni  in
materia  di  esami  di  Stato  conclusivi  dei  corsi  di  studio  di
istruzione secondaria superiore e delega al  Governo  in  materia  di
raccordo tra la scuola e le universita'», in particolare l'art. 1 che
ha sostituito gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997,  n.
425, e l'art. 3, comma 3, lettera a) che ha abrogato l'art. 22, comma
7, primo, secondo, terzo, quarto e  quinto  periodo  della  legge  28
dicembre 2001, n. 448; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n.
323, per le  parti  compatibili  con  le  disposizioni  di  cui  alla
suddetta legge n. 1/2007, e, in particolare, l'art.  5,  comma  2,  e
l'art. 13; 
  Visto il decreto ministeriale 23 aprile 2003, n. 41, concernente le
modalita' di svolgimento della 1ª e 2ª prova scritta degli  esami  di
Stato  conclusivi  dei  corsi  di  studio  di  istruzione  secondaria
superiore, tuttora vigente; 
  Visto il decreto ministeriale in data 20  novembre  2000,  n.  429,
concernente le caratteristiche formali  generali  della  terza  prova
scritta negli esami di  Stato  conclusivi  dei  corsi  di  studio  di
istruzione secondaria superiore e le istruzioni  per  lo  svolgimento
della prova medesima, tuttora vigente; 
  Visto il  decreto  ministeriale  n.  358  del  18  settembre  1998,
relativo alla costituzione delle aree disciplinari, finalizzate  alla
correzione delle prove  scritte  e  all'espletamento  del  colloquio,
negli esami di Stato conclusivi dei corsi  di  studio  di  istruzione
secondaria superiore, ancora in vigore limitatamente alla fase  della
correzione delle prove scritte; 
  Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 2000, n. 49,  concernente
l'individuazione delle tipologie di esperienze  che  danno  luogo  ai
crediti formativi; 
  Vista  la  nota  n.  1045  del  6  novembre  1997,  con  la   quale
l'Ambasciata  di  Francia  in  Roma  conferma  la  disponibilita'   a
rilasciare  l'attestazione  di  acquisita  competenza  della   lingua
francese ai candidati agli esami di  Stato  nelle  sezioni  di  liceo
classico europeo; 
  Vista la nota dell'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania
prot. Ku 622.00 SB del  31  maggio  2006,  indirizzata  al  dirigente
scolastico dell'Educandato statale «Collegio Uccellis» liceo classico
europeo di Udine, con cui si  comunica  che  la  Germania  acconsente
all'istituzione di una sezione di  lingua  tedesca  presso  il  liceo
medesimo, con avvio dall'anno scolastico 2006/2007; 
  Considerato che la  sezione  di  lingua  tedesca  presso  il  liceo
classico europeo di Udine perviene agli esami di Stato  nel  corrente
anno scolastico 2010/2011 e che, pertanto, occorre  disciplinarne  lo
svolgimento; 
  Visto il decreto ministeriale 3 marzo 2009, n. 26,  concernente  le
certificazioni ed i  relativi  modelli  da  rilasciare  in  esito  al
superamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi  di  studio  di
istruzione secondaria di secondo grado; 
  Visto il decreto ministeriale, in  data  17  gennaio  2007,  n.  6,
recante modalita' e termini per l'affidamento delle  materie  oggetto
degli esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e le modalita'
di  nomina,  designazione  e  sostituzione   dei   componenti   delle
commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi  di  studio  di
istruzione secondaria superiore; 
  Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2011,  n.  6,  concernente
l'individuazione delle materie oggetto della  seconda  prova  scritta
negli esami di Stato  conclusivi  dei  corsi  di  studio  ordinari  e
sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado  e  la  scelta
delle materie affidate ai commissari esterni, per  l'anno  scolastico
2010/2011; 
  Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2011, n. 7, recante  norme
per lo svolgimento degli esami  di  Stato  conclusivi  dei  corsi  di
studio  di  istruzione  secondaria  di  secondo  grado  nelle  classi
sperimentali autorizzate, per l'anno scolastico 2010/2011; 
  Premesso che l'esame  di  Stato  anche  per  le  sezioni  di  liceo
classico  europeo  si  conclude  con  l'assegnazione  del   voto   in
centesimi, che viene attribuito secondo quanto stabilito dalla  legge
11 gennaio 2007, n. 1;  
  Ritenuta la necessita' di disciplinare  con  norme  particolari  lo
svolgimento degli esami di Stato  nelle  sezioni  di  liceo  classico
europeo, in relazione alla specificita' del corso di studi svolto; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                           Prove di esame 
 
  L'esame consta di tre prove scritte e di un colloquio. 
  1) La prima prova scritta e' strutturata secondo le caratteristiche
previste dal decreto ministeriale 23 aprile 2003, n. 41. 
  2) La seconda  prova  scritta  riguarda  la  disciplina  «lingue  e
letterature classiche». 
  Sono proposti ai candidati due brevi brani, uno in greco e  uno  in
latino, omogenei per argomento e per genere letterario, unitamente ad
una sintesi del loro contenuto in italiano e ad  un  questionario  di
comprensione e comparazione. 
  I candidati debbono fornire la traduzione di uno dei due  testi,  a
loro scelta, e le risposte al questionario. 
  3) La terza prova scritta e' strutturata secondo le caratteristiche
previste dal decreto ministeriale n. 429/2000. 
  4) Il colloquio e' condotto secondo quanto  prescritto  dal  citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 323/98; tenendo conto che,
ai sensi  della  legge  11  gennaio  2007,  n.  1,  in  relazione  al
colloquio, la Commissione non puo' operare per aree disciplinari. 
  5) I candidati delle sezioni di liceo classico  europeo,  ai  quali
sia stato impartito l'insegnamento di lingua e letteratura francese e
per i quali sia stata veicolata in lingua francese una disciplina del
piano di studi, qualora intendano conseguire l'attestation rilasciata
dall'Ambasciata di Francia, debbono superare le  seguenti  prove,  il
cui esito non incide sulla valutazione finale da attribuire all'esame
di Stato: 
    a)  una  prova  scritta  (durata  6  ore),  in  lingua  francese,
effettuata dal candidato a scelta fra tre modalita' di svolgimento: 
      «Etude  d'un  texte  argumentatif»,  vertente   su   un   brano
argomentativo di un massimo di 700 parole, tratto da un saggio, da un
testo critico, da un articolo di stampa, dalla prefazione di un'opera
letteraria, ecc. Esso si articola in due parti: 
        questionario contenente 3 o  4  domande  precise  e  graduali
volte a guidare lo studente alla comprensione globale del brano; 
        proposta di una tematica finalizzata a condurre lo studente a
discutere,  confutare,  riformulare  o  riassumere  una  parte  o  la
totalita' dell'argomentazione sviluppata nel brano; 
      «Etude d'un texte litteraire», vertente su un brano attinto dai
vari generi letterari (poesia, teatro,  racconto  breve,  saggistica,
romanzo, ecc.), strutturato in due parti: 
        2 o 3 domande volte a guidare l'esame metodico del brano; 
        2 o 3 domande di analisi, di interpretazione o  di  commento,
idonee a suscitare nel candidato una riflessione personale sul brano; 
      «Composition française», finalizzata  all'accertamento  e  alla
valutazione della personale cultura letteraria; 
    b) il  colloquio,  relativamente  alla  disciplina  veicolata  in
francese (storia, geografia, storia dell'arte), prevede  l'analisi  e
il commento di documenti  di  varia  natura  e  la  conoscenza  della
letteratura francese, secondo il programma svolto nell'ultimo anno di
corso. 
  A tal fine il candidato deve dimostrare di saper leggere  un  testo
letterario tratto dalle opere studiate durante l'anno.  Esse  possono
essere costituite da due opere complete o da due  raccolte  di  brani
d'autore, relativi ad una  stessa  tematica  presente  in  differenti
generi  letterari  o  in   periodi   storici   diversi.   Nel   corso
dell'esposizione,  il  candidato,  dopo  aver  eseguito  una  lettura
sistematica  del   passo   assegnatogli   evidenziandone   le   linee
essenziali,  risponde  alle  domande  dell'esaminatore  sulle   varie
caratteristiche  del  testo.  Il  candidato  ha   trenta   minuti   a
disposizione per prepararsi. 
  2. Nel liceo classico europeo - Sezione ad  opzione  internazionale
tedesca- gli esami di Stato si svolgono  secondo  le  norme  previste
dall'annuale decreto ministeriale relativo agli esami di Stato  nelle
sezioni ad opzione internazionale tedesca funzionanti presso istituti
statali e paritari. La seconda prova scritta riguarda  la  disciplina
«Lingue e letterature classiche».