IL DIRETTORE PER I GIOCHI 
         dell'amministrazione autonoma dei monopoli di stato 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998,  n.
169, recante norme per il riordino  della  disciplina  organizzativa,
funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse
dei cavalli, nonche' per il riparto dei proventi, ai sensi  dell'art.
3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  1°
marzo 2006, n. 111, concernente la disciplina delle scommesse a quota
fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su  eventi
non sportivi da adottare ai sensi dell'art. 1, comma 286, della legge
30 dicembre 2004, n. 311; 
  Vista la convenzione  di  concessione  per  la  commercializzazione
delle scommesse a totalizzatore ed a  quota  fissa  sulle  corse  dei
cavalli n. 4305 stipulata con la societa' Betshop Italia s.r.l.; 
  Vista la convenzione  di  concessione  per  la  commercializzazione
delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diverse dalle corse
dei cavalli ed eventi non sportivi n. 4006 stipulata con la  societa'
Betshop Italia s.r.l.; 
  Visto l'art. 20, comma 2, delle citate convenzioni che prevede  che
«Il concessionario ha facolta'  di  prestare  la  suddetta  garanzia,
purche' nelle forme previste al comma 1, per un periodo  pari  a  tre
anni, con validita' di un ulteriore anno rispetto al triennio  e  con
il conseguente obbligo di sostituirla, entro i sei mesi precedenti la
fine di ciascuno dei primi due trienni, con una nuova garanzia avente
validita' e condizioni analoghe»; 
  Visto il comma 3, del citato articolo che stabilisce che «A partire
dal 2008 l'importo della garanzia, ..., e' adeguato con  periodicita'
annuale, entro il 31 marzo di ogni anno, sulla base sia del numero  e
della  tipologia  di  diritti  posseduti  dal  concessionario  al  31
dicembre di ciascun anno  sia  del  movimento  netto  conceguito  dal
concessionario nell'anno solare precedente... .Il mancato adeguamento
dell'importo della  garanzia,  nei  termini  suddetti,  e'  causa  di
decadenza dalla concessione»; 
  Visto che l'art. 23, comma  2,  lettera  i)  della  convenzione  di
concessione, con il venir meno della validita' della garanzia secondo
i criteri stabiliti dall'art. 20, ha previsto la «...decadenza  della
concessione, salvo il diritto al risarcimento di ogni danno patito  e
patendo ed alla refusione delle spese, oltre  che  negli  altri  casi
espressamente previsti nella convenzione di  concessione,  anche  nel
caso  di  violazione  degli  obblighi  e   dei   doveri,   anche   di
comunicazione, di cui alla presente convenzione.»; 
  Viste, per la concessione 4305, le note Prot.  n.  14315/giochi/sco
del 19 aprile 2011 e Prot. n. 21606/giochi/sco dell'8 giugno 2011,  e
per la concessione  4006,  le  note  Prot.  43452/giochi/sco  del  22
novembre 2010, Prot. n. 4169/giochi/sco dell'8 febbraio  2011,  Prot.
16216/giochi/sco del 3 maggio 2011,  Prot.  17897/giochi/sco  del  13
maggio 2011, e Prot. n. 22369/giochi/sco del 13 giugno  2011  con  le
quali il concessionario in argomento e'  stato  inviato  a  procedere
all'adeguamento della succitata garanzia; 
  Viste le citate note del 19 aprile 2011, dell'8 febbraio 2011 e del
3 maggio 2011, con le quali alla societa'  Betshop  Italia  e'  stato
comunicato, altresi', ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli
7 e seguenti  della  legge  241/1990  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, l'avvio del procedimento di decadenza dalle  rispettive
convenzioni prevista dai citati art. 20 e  23  della  convenzione  di
concessione, a motivo del mancato rinnovo e del  mancato  adeguamento
della garanzia prestata; 
  Considerato che nessun  riscontro,  ne'  alcuna  documentazione  e'
pervenuta all'Amministrazione in merito alle note di cui sopra; 
 
                               Dispone 
 
per  i  motivi  indicati  in  premessa  ed  ai  fini   della   tutela
dell'interesse erariale, la decadenza delle concessioni nn. 4305  per
la commercializzazione delle scommesse a  totalizzatore  ed  a  quota
fissa sulle corse dei cavalli,  e  4006  per  la  commercializzazione
delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diverse dalle corse
dei cavalli ed eventi non sportivi, stipulate con la societa' Betshop
Italia s.r.l., con sede legale in via Caio Mario, n. 8 -  00192  Roma
(Roma), operanti nel comune di Roma. 
  Avverso  il  presente  decreto  e'  ammesso  ricorso   dinanzi   al
competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di 60
giorni dalla data di pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 12 luglio 2011 
 
                                            Il direttore: Tagliaferri