IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  16  marzo  1999,  n.  79,  ed   in
particolare: 
    l'art. 2, comma 8,  che  definisce  cogenerazione  la  produzione
combinata di energia elettrica e calore che garantisce  un  risparmio
di energia rispetto alle produzioni separate; 
    l'art. 3, comma 3, che istituisce nell'ambito  della  regolazione
del  settore  elettrico  l'obbligo   di   utilizzazione   prioritaria
dell'energia elettrica  prodotta,  oltre  che  da  fonti  energetiche
rinnovabili, mediante cogenerazione; 
    l'art. 11, commi 2 e 4, che riconosce  all'energia  elettrica  da
cogenerazione l'esenzione dall'obbligo di cui al  medesimo  art.  11,
comma 1 e la precedenza sulla rete di trasmissione nazionale; 
  Vista la delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica e  il  gas
del 19 marzo 2002, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni,  che
definisce le condizioni per il  riconoscimento  della  produzione  di
energia elettrica e calore ai sensi del predetto art. 2, comma 8  del
decreto legislativo 79/1999 (di seguito: delibera 42/2002) 
  Vista  la  Direttiva  2004/8/CE  del  Parlamento  europeo   e   del
Consiglio,   dell'11   febbraio   2004,   sulla   promozione    della
cogenerazione basata su una  domanda  di  calore  utile  nel  mercato
interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE; 
  Vista  la  direttiva  2006/32/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 5 aprile  2006,  concernente  l'efficienza  degli  usi
finali dell'energia e i  servizi  energetici  e  recante  abrogazione
della direttiva 93/76/CEE del Consiglio; 
  Visto il  decreto  legislativo  8  febbraio  2007,  n.  20  recante
«Attuazione  della  direttiva  2004/8/CE   sulla   promozione   della
cogenerazione basata su una  domanda  di  calore  utile  nel  mercato
interno dell'energia, nonche' modifica alla direttiva 92/42/CEE»  (di
seguito: decreto legislativo 20/2007), ed in particolare: 
    l'art. 3 che, avvalendosi della facolta' riconosciuta agli  Stati
membri di  utilizzare  metodi  alternativi  nella  definizione  della
Cogenerazione ad Alto Rendimento (di seguito anche: CAR),  stabilisce
che fino al 31 dicembre 2010 sia considerata tale quella  rispondente
alle condizioni e ai  criteri  definiti  all'art.  2,  comma  8,  del
decreto legislativo 79/99, definiti con la predetta delibera 42/02  e
successive modifiche ed integrazioni; 
    l'art. 4 che riconosce al produttore che lo richiede  il  diritto
al  rilascio  della  garanzia  di  origine  di  elettricita'  da  CAR
designando il  Gestore  dei  Servizi  Elettrici  -  GSE  S.p.A  quale
soggetto incaricato di rilasciarla; 
    l'art. 6,  comma  1  secondo  periodo,  che  riconosce  alla  CAR
l'accesso al sistema dei  certificati  bianchi,  ovvero  ai  benefici
derivanti  dall'applicazione  dei   provvedimenti   attuativi   delle
disposizioni legislative in  materia  di  incremento  dell'efficienza
energetica degli usi finali  di  energia,  nel  settore  dell'energia
elettrica e del gas; 
    l'art. 6, comma 2, che riconosce l'accesso ai benefici di cui  al
comma 1 anche alla cogenerazione abbinata al teleriscaldamento; 
    l'art. 14, come modificato dall'art. 38, comma 12, della legge 23
luglio 2009, n.99, che riconosce i  diritti  acquisiti  dai  soggetti
titolari di  impianti  realizzati  o  in  fase  di  realizzazione  in
attuazione dell'art. 1, comma 71, della legge 23 agosto  2004,  n.239
come vigente al 31 dicembre 2006, stabilendone i requisiti; 
  Visto  il  decreto  legislativo  30  maggio  2008  n.115,   recante
«Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza  degli
usi finali dell'energia e i servizi energetici  e  abrogazione  della
direttiva 93/76/CEE» (di seguito: decreto  legislativo  115/2008),  e
successive modificazioni ed in particolare l'art.  7,  concernente  i
certificati bianchi, e gli articoli 2, comma  1,  lettera  t)  e  10,
istitutivi della disciplina dei  sistemi  efficienti  di  utenza  per
impianti  di  produzione  di  energia  elettrica,  con  potenza   non
superiore a 20 MWe, alimentati da fonti rinnovabili ovvero in assetto
cogenerativo ad alto rendimento; 
  Visto la legge 23 luglio 2009, n. 99 recante «Disposizioni  per  lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia» (di seguito: legge 99/2009) ed in particolare: 
    l'art. 30 comma 11 che: 
      prevede che il regime di sostegno previsto per la CAR di cui al
secondo periodo del comma 1 dell'art. 6 del decreto legislativo 20/07
sia  riconosciuto  per  un  periodo  non  inferiore  a  dieci   anni,
limitatamente alla nuova potenza entrata in esercizio dopo la data di
entrata in vigore del medesimo  decreto  legislativo,  a  seguito  di
nuova costruzione o rifacimento nonche' limitatamente ai  rifacimenti
di impianti esistenti; 
      indica che il regime di sostegno e' riconosciuto sulla base del
risparmio  dell'energia  primaria,  anche  con  riguardo  all'energia
autoconsumata sul sito di produzione, assicurando che  il  regime  di
sostegno sia in linea con quello adottato dai principali Stati membri
dell'Unione   Europea,   al   fine    di    perseguire    l'obiettivo
dell'armonizzazione e di evitare distorsioni della concorrenza; 
      prevede che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
siano stabiliti i criteri e le modalita' per  il  riconoscimento  dei
benefici economici per la CAR di cui al medesimo comma, garantendo la
non cumulabilita' delle forme incentivanti; 
    l'art. 33 che definisce le «reti interne di utenza»; 
  Visto il decreto  legislativo  3  marzo  2011,  n.28  (di  seguito:
decreto legislativo 28/2011), ed in particolare l'art. 29,  comma  4,
secondo cui gli impianti cogenerativi entrati in esercizio dopo il 1°
aprile 1999 e prima della data  di  entrata  in  vigore  del  decreto
legislativo 20/2007, riconosciuti cogenerativi ai sensi  delle  norme
applicabili alla data di entrata in  esercizio  dell'impianto,  hanno
diritto, qualora non accedano ai certificati verdi ne' agli incentivi
definiti in attuazione dell'art. 30, comma 11, della  legge  99/2009,
ad un incentivo pari  al  30%  di  quello  definito  ai  sensi  della
medesima legge per un periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata
in vigore del presente decreto,  purche',  in  ciascuno  degli  anni,
continuino ad essere cogenerativi ai sensi  delle  norme  applicabili
alla data di entrata in esercizio; 
  Visti i  decreti  20  luglio  2004  del  Ministro  delle  attivita'
produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della  tutela
del territorio, concernenti la nuova individuazione  degli  obiettivi
quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti
rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo  23
maggio  2000,  n.164  e  la  nuova  individuazione  degli   obiettivi
quantitativi per l'incremento dell'efficienza  energetica  negli  usi
finali di energia,  ai  sensi  dell'art.  9,  comma  1,  del  decreto
legislativo 79/1999; 
  Visto il decreto 21  dicembre  2007  del  Ministro  dello  sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare,  che  revisiona  ed  aggiorna  i  predetti
decreti del 20 luglio 2004; 
  Visto  il  decreto  4  agosto  2011  del  Ministro  dello  sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare, che modifica ed integra gli  allegati  del
decreto legislativo 20/2007; 
  Tenuto conto del contributo della cogenerazione ad alto  rendimento
al conseguimento degli obiettivi di riduzione dei consumi di energia,
posti dal Piano d'Azione per l'Efficienza Energetica  predisposto  in
attuazione della direttiva 2006/32/CE; 
  Ritenuto opportuno definire un regime di  sostegno,  attraverso  il
sistema dei citati certificati bianchi,  che  dia  prevedibilita'  al
valore  dell'incentivo,  in  modo  da  sostenere   gli   investimenti
necessari per sviluppare il potenziale della  cogenerazione  ad  alto
rendimento; 
  Ritenuto   necessario   attribuire   gli   incentivi   sulla   base
dell'effettivo   rendimento   degli   impianti    qualificati    come
cogenerativi ai sensi delle disposizioni  vigenti  al  momento  della
loro entrata in esercizio, ovvero sulla base di risparmi  di  energia
primaria, derivanti dalla produzione di energia  termica  ed  energia
elettrica, utilizzando coefficienti correttivi per tener conto  delle
diverse dimensioni d'impianto e dell'eventuale utilizzo  dell'energia
attraverso reti di teleriscaldamento; 
  Ritenuto opportuno, nel definire gli specifici  incentivi  previsti
dalla legge 99/2009, tenere conto degli altri strumenti  di  sostegno
previsti dalla normativa a favore della cogenerazione, garantendo  la
non cumulabilita' di alcuni di essi al fine di evitare distorsioni di
concorrenza sul mercato interno, nonche'  del  valore  economico  sul
mercato nazionale dell'energia prodotta,  in  modo  da  mantenere  il
livello del sostegno in linea con quanto riconosciuto  alla  CAR  nei
principali Stati Membri dell'Unione Europea 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                  Oggetto ed ambito di applicazione 
 
  1. Le disposizioni di cui al presente decreto definiscono il regime
di sostegno, previsto dall'art. 30, comma 11 della legge  99/09,  per
la cogenerazione ad alto rendimento e si applicano: 
    a) alle unita' di cogenerazione entrate in esercizio, come  nuove
unita' di cogenerazione ovvero come rifacimento di  unita'  esistenti
secondo le condizioni definite dal presente decreto, a decorrere  dal
7 marzo 2007, data di  entrata  in  vigore  del  decreto  legislativo
20/2007; 
    b) alle unita' di cogenerazione entrate in esercizio dopo  il  1°
aprile 1999 e prima del 7 marzo 2007, riconosciute come  cogenerative
ai sensi delle norme applicabili alla data di  entrata  in  esercizio
dell'unita' medesima, secondo le modalita' ed i criteri e nei  limiti
indicati all'art. 29, comma 4, del decreto legislativo 28/2011.