IL DIRETTORE PER LE ACCISE 
         dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato 
 
  Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei
tabacchi e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  testo  unico   delle   disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui  consumi  e
relative sanzioni penali ed amministrative; 
  Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive
modificazioni ed integrazioni, regolamento recante norme  concernenti
l'istituzione ed il regime dei depositi  fiscali  e  la  circolazione
nonche' le attivita' di accertamento e  di  controllo  delle  imposte
riguardante i tabacchi lavorati; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni, recante norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto  legislativo  24  giugno  2003,  n.  184,  recante
l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in  materia  di  lavorazione,
presentazione e vendita dei prodotti del tabacco; 
  Considerato che l'inserimento in tariffa dei prodotti  soggetti  ad
accisa e le sue variazioni sono disciplinati dall'articolo  39-quater
del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e  successive
modificazioni ed integrazioni, e  sono  effettuati  in  relazione  ai
prezzi richiesti dai fornitori, secondo le ripartizioni di  cui  alla
tabella A)- sigarette - allegata al  decreto  direttoriale  3  maggio
2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 115 del 19 maggio  2011,
alle tabelle B) - sigari - e D) -  tabacco  da  fiuto  o  mastico  -,
allegate al decreto direttoriale 19 dicembre 2001,  pubblicato  nella
Gazzetta ufficiale n. 1  del  2  gennaio  2002,  alla  tabella  B)  -
sigaretti  -  allegata  al  decreto  direttoriale  14   luglio   2011
pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 170 del 23 luglio  2011,  alla
tabella  C)  -  altri  tabacchi  da  fumo  -,  allegata  al   decreto
direttoriale 25 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta ufficiale  n.
255 del 2 novembre 2005 e alla tabella E)- tabacco trinciato a taglio
fino da usarsi per arrotolare le  sigarette  -  allegata  al  decreto
direttoriale 29 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 90
del 19 aprile 2011; 
  Viste le istanze con le quali la British  American  Tobacco  Italia
Spa, la Philip Morris Italia Srl, la JT International Italia Srl,  la
Imperial Tobacco Italia Srl, la  Santa  Fe  Natural  Tobacco  Company
Italy Srl, la Cotragemo Scrl, la Manifattura Italiana Tabacco Spa, la
Collezione  Italiana  Tabacco  Srl,  la  Terre  del  Nord   Srl,   la
Continental Tobacco Italy Srl e la International Tobacco  Agency  Srl
hanno chiesto di variare il prezzo di vendita  di  alcune  marche  di
tabacchi lavorati; 
  Considerato che occorre procedere alla variazione  dell'inserimento
di alcune marche di sigarette  in  conformita'  ai  prezzi  richiesti
dalle citate societa' con le sopraindicate istanze, nella tariffa  di
vendita di cui alla tabella A) -  sigarette  -  allegata  al  decreto
direttoriale 3 maggio 2011, alla tabella B) - sigaretti - allegata al
decreto direttoriale 14  luglio  2011  e  alla  tabella  E)-  tabacco
trinciato a taglio fino da  usarsi  per  arrotolare  le  sigarette  -
allegata al decreto direttoriale 29 marzo 2011; 
 
                              Decreta: 
 
  L'inserimento nella tariffa di vendita delle  sottoindicate  marche
di tabacchi lavorati e' modificato come di seguito riportato: 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
  Il presente decreto e'  trasmesso  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione e le relative disposizioni  si  applicano  a  decorrere
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana. 
    Roma, 15 settembre 2011 
 
                                  Il direttore per le accise: Rispoli 

Registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 2011 
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n.
9 Economia e finanze, foglio n. 214