IL DIRETTORE GENERALE 
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006,  n.
189,  relativo  al  Regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente   della   Repubblica    28    marzo    2003,    n.    129,
sull'organizzazione del Ministero della salute; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n.  172  concernente  «Istituzione
del Ministero della Salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato». 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.
145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle  nuove
norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; 
  Visto l'art. 4, comma 1, del sopra citato  decreto  legislativo  17
marzo 1995, n. 194, concernente condizioni  per  l'autorizzazione  di
prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato
I; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del
consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
«misure transitorie»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Vista la domanda del 3 agosto 2006 presentata  dall'Impresa  Sipcam
Spa con sede legale in Milano, via Carroccio 8, diretta  ad  ottenere
la  registrazione  del   prodotto   fitosanitario   denominato   Tina
contenente la sostanza attiva abamectina; 
  Vista la nota del 7 dicembre 2009 con la quale  l'impresa  medesima
chiede di poter variare, in corso di registrazione,  la  composizione
del prodotto fitosanitario in oggetto sostituendo la sostanza  attiva
abamectina con la sostanza attiva lambda-cialotrina; 
  Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre  2010,  tra  il
Ministero  della  salute  e  Universita'  degli  Studi  di   Pisa   -
Dipartimento di biologia delle  piante  agrarie,  per  l'esame  delle
istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III
di cui al decreto legislativo 194/95; 
  Visto il decreto del 6 agosto 2011  di  inclusione  della  sostanza
attiva lambda cialotrina, nell'Allegato I del decreto legislativo  17
marzo 1995 n. 194 fino  al  31  dicembre  2011  in  attuazione  della
direttiva 2000/80/EC della Commissione del 4 dicembre 2000; 
  Visto il decreto del 30 dicembre  2010  che  modifica  la  data  di
scadenza della sostanza attiva lambda cialotrina, nell'Allegato I del
decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 dicembre 2015  in
attuazione  della  direttiva  2010/77/UE  della  Commissione  del  10
novembre 2010; 
  Vista la valutazione dell'Istituto  sopra  citato  in  merito  alla
documentazione tecnico-scientifica presentata dall'Impresa Sipcam Spa
a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto  fitosanitario
in questione; 
  Vista la nota dell'Ufficio in data 9 giugno 2011, prot.  19445  con
la quale e' stata richiesta  la  documentazione  per  la  conclusione
dell'iter di autorizzazione del prodotto di cui trattasi; 
  Vista la nota pervenuta in data 27 giugno 2011 da cui  risulta  che
l'Impresa  Sipcam  Spa  ha  presentato  la  documentazione  richiesta
dall'Ufficio ed ha comunicato di voler variare la  denominazione  del
prodotto in SPARVIERO; 
  Visti i documenti attestanti il subentro dell'Impresa  Oxon  Italia
Spa all'Impresa Sipcam Spa nella procedura di registrazione  relativa
al prodotto fitosanitario in questione, in corso di registrazione; 
  Ritenuto di autorizzare il prodotto SPARVIERO fino al  31  dicembre
2015 data di scadenza  dell'iscrizione  in  allegato  I  del  decreto
legislativo 17  marzo  1995  n.  194  della  sostanza  attiva  lambda
cialotrina; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19
luglio 1999. 
 
                              Decreta: 
 
  L'Impresa Oxon Italia Spa con sede legale in Milano, via  Carroccio
n.  8  e'  autorizzata  ad  immettere  in   commercio   il   prodotto
fitosanitario  denominato  SPARVIERO  con  la  composizione  e   alle
condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino
al 31 dicembre 2015, data di scadenza dell'iscrizione della  sostanza
attiva lambda cialotrina nell'Allegato I del decreto  legislativo  17
marzo 1995, n. 194. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da m L 25 - 50 - 100 - 250
- 500; L 1- 5- 10 - 20. 
  Il prodotto in questione  e'  preparato  negli  stabilimenti  delle
Imprese IRCA Service SpA-Fornovo San Giovanni (BG)  e  SIPCAM  SpA  -
Salerano sul Lambro (Lodi). 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 13451. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 15 luglio 2011 
 
                                      Il direttore generale: Borrello