IL DIRETTORE GENERALE 
         della sicurezza degli alimenti e della nutrizione. 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006,  n.
189,  relativo  al  Regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente   della   Repubblica    28    marzo    2003,    n.    129,
sull'organizzazione del Ministero della salute; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n.  172  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato». 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.
145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle  nuove
norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; 
  Visto l'art. 4, comma 1, del sopra citato  decreto  legislativo  17
marzo 1995, n. 194, concernente condizioni  per  l'autorizzazione  di
prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato
I; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del
consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
«misure transitorie»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91 /414/CEE del Consiglio; 
  Vista la domanda del  4  aprile  2006  presentata  dall'Impresa  W.
Neudorff GmbH KG con sede legale  in  Emmerthal  (Germania),  An  der
Mühle  3,  diretta  ad  ottenere  la   registrazione   del   prodotto
fitosanitario denominato NEU 1171 H AF  PPO  contenente  le  sostanze
attive acido pelargonico ed idrazide maleica; 
  Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre  2010,  tra  il
Ministero della salute e Istituto Superiore di Sanita',  per  l'esame
delle istanze  di  prodotti  fitosanitari  corredati  di  dossier  di
allegato III di cui al decreto legislativo 194/95; 
  Visto il decreto del 20 giugno 2003 di  inclusione  della  sostanza
attiva idrazide maleica, nell'Allegato I del decreto  legislativo  17
marzo 1995 n. 194 fino  al  31  dicembre  2013  in  attuazione  della
direttiva 2003/31/CE della Commissione dell'11 aprile 2003; 
  Visto il decreto del 22 aprile 2009 di  inclusione  della  sostanza
attiva acido pelargonico, nell'Allegato I del decreto legislativo  17
marzo 1995 n.  194  fino  al  31  agosto  2019  in  attuazione  della
direttiva 2008/127/CE della Commissione del 18 dicembre 2008; 
  Vista la valutazione dell'Istituto  sopra  citato  in  merito  alla
documentazione tecnico-scientifica presentata dall'Impresa a sostegno
dell'istanza  di  autorizzazione  del   prodotto   fitosanitario   in
questione; 
  Vista la nota dell'Ufficio in data 27 aprile 2011 prot.  13540  con
la quale e' stata richiesta  la  documentazione  per  la  conclusione
dell'iter di autorizzazione del prodotto di cui trattasi; 
  Vista la nota pervenuta in data 17 maggio 2011 da cui  risulta  che
l'Impresa  W.  Neudorff  GmbH  KG  ha  presentato  la  documentazione
richiesta  dall'Ufficio  ed  ha  comunicato  di  voler   variare   la
denominazione del prodotto in FINALSAN ULTIMA RTU; 
  Ritenuto di autorizzare il prodotto FINALSAN ULTIMA RTU fino al  31
agosto 2019 data  di  scadenza  dell'iscrizione  in  allegato  I  del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 della sostanza attiva acido
pelargonico; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19
luglio 1999. 
 
                              Decreta: 
 
  L'Impresa W.  Neudorff  GmbH  KG,  con  sede  legale  in  Emmerthal
(Germania), An der Mühle 3, e' autorizzata ad immettere in  commercio
il prodotto fitosanitario  denominato  FINALSAN  ULTIMA  RTU  con  la
composizione e alle condizioni indicate  nell'etichetta  allegata  al
presente  decreto,  fino  al  31  agosto  2019,  data   di   scadenza
dell'iscrizione della sostanza attiva acido pelargonico nell'Allegato
I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da mL 100-250 - 500; L 1. 
  Il prodotto in questione e'  importato  in  confezioni  pronte  per
l'impiego dagli stabilimenti delle Imprese estere W. Neudorff GmbH KG
- D-21337 Lüneburg, Germania. 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 13220. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 27 giugno 2011 
 
                                      Il direttore generale: Borrello