IL DIRETTORE GENERALE 
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n.  172  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale  n.  145  del  23  giugno
1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme  in  materia
di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
«Misure transitorie»; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di  attuazione  del
regolamento (CE) n. 1107/2009; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Vista la  domanda  del  21  ottobre  2009  presentata  dall'impresa
Agrichem B.V., con sede legale in Oosterhout (Olanda), Koopvaardijweg
9, 4906  CV,  diretta  ad  ottenere  la  registrazione  del  prodotto
fitosanitario  denominato  ETNA   contenente   la   sostanza   attiva
glifosate; 
  Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre  2010,  tra  il
Ministero della salute  e  l'Universita'  degli  studi  di  Milano  -
MURCOR, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari  corredati
di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo n. 194/1995; 
  Visto il decreto del 26 marzo 2001  di  inclusione  della  sostanza
attiva glifosate, nell'Allegato I del decreto  legislativo  17  marzo
1995, n. 194 fino al 30 giugno 2012  in  attuazione  della  direttiva
2001/99/CE della Commissione del 20 novembre 2011; 
  Visto il decreto del 30 dicembre  2010  che  modifica  la  data  di
scadenza della sostanza attiva glifosate, nell'Allegato I del decreto
legislativo 17 marzo 1995,  n.  194  fino  al  31  dicembre  2015  in
attuazione  della  direttiva  2010/77/UE  della  Commissione  del  10
novembre 2010; 
  Vista la valutazione dell'istituto  sopra  citato  in  merito  alla
documentazione tecnico-scientifica presentata  dall'impresa  Agrichem
B.V.  a  sostegno  dell'istanza  di   autorizzazione   del   prodotto
fitosanitario in questione; 
  Considerato che nell'ambito della valutazione di  cui  sopra,  sono
stati  richiesti  dal  suddetto  istituto  dati   tecnico-scientifici
aggiuntivi; 
  Vista la nota dell'ufficio in data 10 marzo 2011 prot. 7242 con  la
quale   e'   stata   richiesta   la   documentazione   ed   i    dati
tecnico-scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato istituto,  da
presentarsi entro 12 mesi dalla sopra citata data; 
  Vista la nota pervenuta in data 20 aprile 2011 da cui  risulta  che
l'impresa Agrichem B.V. ha  presentato  la  documentazione  richiesta
dall'ufficio per la conclusione dell'iter di registrazione; 
  Ritenuto di autorizzare il prodotto ETNA fino al 31  dicembre  2015
data di scadenza dell'approvazione della sostanza  attiva  glifosate,
fatta salva la presentazione dei dati tecnico-scientifici  aggiuntivi
nel termine sopra indicato; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19
luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
  L'impresa Agrichem B.V., con sede legale  in  Oosterhout  (Olanda),
Koopvaardijweg 9, 4906 CV, e' autorizzata ad immettere  in  commercio
il prodotto fitosanitario denominato ETNA con la composizione e  alle
condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino
al 31 dicembre 2015, data di scadenza dell'iscrizione della  sostanza
attiva glifosate nell'Allegato I del  decreto  legislativo  17  marzo
1995, n. 194. 
  La  succitata  impresa  e'  tenuta  alla  presentazione  dei   dati
tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di  cui  in
premessa. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da L 1 - 5 - 10 - 20 - 50. 
  Il prodotto in questione e'  importato  in  confezioni  pronte  per
l'impiego dagli stabilimenti delle  imprese  estere:  Agrichem  B.V.,
P.O.B. Box 495, 4900 AG, Olanda. 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 15146. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 1º settembre 2011 
 
                                      Il direttore generale: Borrello