IL DIRETTORE GENERALE 
          della sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari, in particolare l'art.4, comma  1,
lettere a) e b), l'art. 6, comma 4 e l'art. 13, comma 1;  nonche'  la
circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale  n.  145
del 23 giugno 1995)  concernente  «Aspetti  applicativi  delle  nuove
norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi regolamenti  di  modifica
dei relativi allegati  tecnici,  concernente  i  livelli  massimi  di
residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di
origine vegetale e animale; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1272/2008 e il successivo  Regolamento
n.  790/2009  di  adeguamento  al  progresso  tecnico  e  scientifico
relativi alla classificazione,  all'etichettatura  e  all'imballaggio
delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE CEE ed in particolare l'art.  80  concernente
«misure transitorie»; 
  Visto il Regolamento (UE) n.  540/2011  della  Commissione  del  25
maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del Regolamento  (CE)
n. 1107/2009 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  e  successive
modifiche,  per  quanto  riguarda  l'elenco  delle  sostanze   attive
approvate; 
  Visto il Regolamento (UE) n.  544/2011  della  Commissione  del  10
giugno 2011, recante disposizioni di attuazione del Regolamento  (CE)
n. 1107/2009 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  per  quanto
riguarda i requisiti  relativi  ai  dati  applicabili  alle  sostanze
attive; 
  Visto il Regolamento (UE) n.  545/2011  della  Commissione  del  10
giugno 2011, recante disposizioni di attuazione del Regolamento  (CE)
n. 1107/2009 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  per  quanto
riguarda  i  requisiti  relativi  ai  dati  applicabili  ai  prodotti
fitosanitari; 
  Visto il Regolamento (UE) n.  546/2011  della  Commissione  del  10
giugno 2011, recante disposizioni di attuazione del Regolamento  (CE)
n. 1107/2009 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  per  quanto
riguarda i principi uniformi per la  valutazione  e  l'autorizzazione
dei prodotti fitosanitari; 
  Visti i decreti con i quali alcuni prodotti fitosanitari sono stati
autorizzati ad essere immessi in commercio per un numero limitato  di
anni, ai sensi  del  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  194,
articoli 5, come modificato dal citato decreto del  Presidente  della
Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e 8, comma 1; 
  Visti  in  particolare  i   decreti   che   fissano   la   scadenza
dell'autorizzazione all'immissione  in  commercio  e  all'impiego  di
alcuni prodotti fitosanitari entro il 30 novembre 2011; 
  Visti i decreti ministeriali di recepimento delle  direttive  della
Commissione relativi  all'iscrizione  di  sostanze  attive  figuranti
nell'allegato I del decreto legislativo  17  marzo  1995,  n.  194  a
conclusione  della  loro  valutazione  comunitaria  ora   considerate
approvate ai sensi del Regolamento (CE) 1107/2009 come  disposto  dal
Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 e successive modifiche; 
  Considerato che le suddette direttive di iscrizione  e  i  relativi
decreti di recepimento definiscono specifiche modalita' e scadenze di
attuazione  per  gli  adeguamenti  dei  prodotti  fitosanitari   alle
condizioni di iscrizione delle sostanze  attive  componenti,  nonche'
condizioni e decorrenza della revoca dei prodotti  per  i  quali  non
sono state presentate, secondo le scadenze  prefissate,  le  relative
istanze di adeguamento e le documentazioni previste; 
  Considerato  che  sono  attualmente  in  corso  di   emanazione   i
provvedimenti   di   ri-registrazione   provvisoria   dei    prodotti
fitosanitari conformi alle condizioni di approvazione delle  sostanze
attive componenti e che si rende necessario assicurare  nel  contempo
la  continuita'  delle  relative  autorizzazioni   al   commercio   e
all'impiego; 
  Ritenuto  di  prorogare  al  30  giugno  2012   l'efficacia   delle
autorizzazioni all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti
fitosanitari autorizzati con scadenza precedentemente  fissata  entro
il 30 novembre 2011, contenenti sostanze attive approvate  a  livello
comunitario, per i quali: 
    si  sono  concluse  positivamente  le   previste   verifiche   di
rispondenza ai requisiti relativi ai dati applicabili  alle  sostanze
attive  di  cui  all'allegato  al  Regolamento  (UE)   544/2011   del
Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 giugno 2011; 
    sono state presentate le istanze di adeguamento  alle  condizioni
di approvazione delle sostanze attive componenti e per i  quali  sono
tutt'ora  in  corso  le  previste  verifiche  di  rispondenza  o   la
valutazione secondo  i  principi  uniformi  di  cui  all'allegato  al
Regolamento (UE) n. 546/2011 del Parlamento europeo e  del  Consiglio
dell'11 maggio 2011 sulla base di un fascicolo conforme ai  requisiti
di cui all'allegato al regolamento (UE) n.  545/2011  del  Parlamento
europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2011; 
 
                              Decreta: 
 
  Sono prorogate al 30 giugno 2012 le  autorizzazioni  all'immissione
al commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari autorizzati  con
scadenza  precedentemente  fissata  entro  il   30   novembre   2011,
contenenti sostanze attive approvate a  livello  comunitario,  per  i
quali: 
  si sono concluse positivamente le previste verifiche di rispondenza
ai requisiti relativi ai dati applicabili alle sostanze attive di cui
all'allegato al Regolamento (UE) 544/2011 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio dell'11 giugno 2011; 
  sono state presentate le istanze di adeguamento alle condizioni  di
approvazione delle sostanze attive componenti  e  per  i  quali  sono
tuttora  in  corso  le  previste  verifiche  di  rispondenza   o   la
valutazione secondo  i  principi  uniformi  di  cui  all'allegato  al
Regolamento (UE) n. 546/2011 del Parlamento europeo e  del  Consiglio
dell'11 maggio 2011 sulla base di un fascicolo conforme ai  requisiti
di cui all'allegato al regolamento (UE) n.  545/2011  del  Parlamento
europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2011; 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione dei prodotti  fitosanitari,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e notificato in via amministrativa  alle  imprese
interessate. 
    Roma, 8 settembre 2011 
 
                                      Il direttore generale: Borrello