IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'articolo 5, comma 5, del  testo  unico  delle  disposizioni
legislative e regolamentari in materia di debito pubblico (di seguito
"Testo  unico"),  approvato  con  il  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398,  come  modificato  dall'articolo
47, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (di seguito  "Legge
di contabilita' e finanza pubblica"); 
  Vista la convenzione stipulata tra  il  Ministero  dell'Economia  e
delle Finanze (di  seguito  "Ministero")  e  la  Banca  d'Italia  (di
seguito "Banca") in data 22 marzo 2011, ai sensi del citato  articolo
5, comma 5, del Testo unico (di seguito "Convenzione"); 
  Visto il decreto del Ministro  dell'Economia  e  delle  Finanze  n.
19080 del 29 luglio 2011,  che  da'  attuazione  alla  Convenzione  e
autorizza lo svolgimento di una fase di sperimentazione  della  nuova
operativita' (di seguito "Decreto"); 
  Tenuto conto dello straordinario contesto di  mercato,  che  impone
ulteriore  prudenza  nella  gestione   della   liquidita'   e   nella
valutazione dei livelli di rischio ed onerosita' delle operazioni del
Ministero sul mercato monetario; 
  Tenuto conto delle criticita'  tecniche  ed  operative  emerse  nel
corso della citata fase di sperimentazione,  anche  in  relazione  al
suddetto contesto di mercato; 
  Tenuto conto che il quadro regolamentare di  cui  all'articolo  47,
commi 1 e 5, della Legge di contabilita' e  finanza  pubblica  e'  in
fase di completamento; 
  Considerata  l'opportunita'   di   verificare   l'efficacia   delle
disposizioni definite in attuazione dell'articolo 46 della  Legge  di
contabilita' e finanza pubblica, come modificato dall'articolo 22 del
decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011, convertito in legge n. 111 del
15 luglio 2011; 
  Considerato che l'entrata in vigore della Convenzione dipende anche
dall'esito  del  citato  periodo   di   sperimentazione,   ai   sensi
dell'articolo 9, comma 1, della stessa Convenzione; 
  Sentito il parere della Banca; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Durata del periodo di sperimentazione  ed  entrata  in  vigore  della
                             Convenzione 
 
  1. La fase di sperimentazione di cui all'articolo 1, comma  1,  del
decreto e' estesa fino al giorno 29 novembre 2011. 
  2. L'entrata in vigore della Convenzione, stabilita all'articolo 3,
comma 1, del decreto  e'  posticipata  a  tutti  gli  effetti  al  30
novembre 2011.