IL DIRETTORE GENERALE 
           dello sviluppo agroalimentare e della qualita' 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del  Consiglio,  cosi'  come
modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni  specifiche
per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito  e'  stato  inserito  il
Regolamento   (CE)    n.    479/2008    del    Consiglio,    relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo  (OCM  vino),  che
contempla,  a  decorrere  dal  1°  agosto  2009,  il  nuovo   sistema
comunitario per la protezione delle denominazioni di  origine,  delle
indicazioni geografiche  e  delle  menzioni  tradizionali  di  taluni
prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e  49  relativi
alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria
e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di  origine  e
delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione; 
  Visto il regolamento (CE)  n.  607/09  della  Commissione,  recante
modalita' di  applicazione  del  regolamento  (CE)  n.  479/2008  del
Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette  e
le  indicazioni  geografiche  protette,  le  menzioni   tradizionali,
l'etichettatura  e   la   presentazione   di   determinati   prodotti
vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via
transitoria e con scadenza al 31 dicembre  2011,  per  l'esame  delle
domande, relative al conferimento della protezione ed  alla  modifica
dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione
geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009,  si
applica la procedura prevista dalla preesistente normativa  nazionale
e comunitaria in materia; 
  Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante  nuova  disciplina
delle denominazioni di origine dei vini; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante  la
disciplina del procedimento di  riconoscimento  di  denominazione  di
origine dei vini; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,  recante  tutela
delle denominazioni di origine e delle  indicazioni  geografiche  dei
vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88; 
  Visto il decreto del ministero  Risorse  agricole  del  19  ottobre
2004, con il quale e' stata riconosciuta  la  Indicazione  geografica
tipica  dei  vini  «Campania»  ed  e'  stato  approvato  il  relativo
disciplinare di produzione; 
  Vista la domanda  della  Federazione  Provinciale  CC.DD.  Caserta;
Confederazione  Italiana  Agricoltori  Caserta;  Unione   Provinciale
Agricoltori Caserta, intesa ad ottenere il riconoscimento dei vini  a
Denominazione di Origine Controllata «Casavecchia di  Pontelatone»  e
l'approvazione del disciplinare d produzione; 
  Visto il parere favorevole della Regione Campania  sull'istanza  di
cui sopra; 
  Viste  le  risultanze  della  pubblica  audizione,  concernente  la
predetta istanza con la partecipazione  di  rappresentanti  di  Enti,
Organizzazioni ed Aziende vitivinicole; 
  Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la  tutela  e
la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle  indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e  la  proposta  di
modifica del relativo disciplinare di  produzione,  pubblicati  nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2011; 
  Considerato che e' pervenuta  nei  termini  e  nei  modi  previsti,
istanza avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati,
da parte della Federazione Provinciale Coltivatori Diretti - Caserta;
Confederazione  Italiana  Agricoltori  Caserta;  Unione   Provinciale
Agricoltori  Caserta,  intesa  ad  apportare  la  seguente   modifica
all'art. 5, comma 2, della proposta di  disciplinare  di  produzione,
relativo alla  zona  di  vinificazione,  aggiungendo  alla  fine  del
periodo il seguente testo aggiuntivo: «ed il territorio del Comune di
Amorosi in provincia di Benevento»; 
  Visto  il  parere  del  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la
valorizzazione delle denominazioni di  origine  e  delle  indicazioni
geografiche tipiche dei vini, espresso nella riunione del  5  ottobre
2011, con il quale e' stata accolta la suddetta istanza; 
  Ritenuta la necessita' di dover procedere al  riconoscimento  della
Denominazione  di  origine  controllata  dei  vini  «Casavecchia   di
Pontelatone», in conformita' ai  pareri  espressi  dal  sopra  citato
Comitato; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' riconosciuta la Denominazione di origine controllata dei vini
«Casavecchia di Pontelatone» ed e' approvato, nel  testo  annesso  al
presente decreto, il relativo disciplinare di produzione. 
  2.  La  Denominazione  di  origine  controllata   «Casavecchia   di
Pontelatone» e' riservata ai vini che rispondono alle  condizioni  ed
ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma
1 del presente articolo, le cui  disposizioni  entrano  in  vigore  a
decorrere dalla campagna vendemmiale 2011 - 2012.