IL DIRETTORE GENERALE 
     della vigilanza per la qualita' e la tutela del consumatore 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre
2007  relativo  all'organizzazione  comune  dei  mercati  agricoli  e
disposizioni specifiche per  taluni  prodotti  agricoli  (regolamento
unico OCM); 
  Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del  25  maggio
2009  che  modifica  il  regolamento  (CE)  n.   1234/2007   relativo
all'organizzazione  comune  dei  mercati  agricoli   e   disposizioni
specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico  OCM),  in
particolare agli articoli 118-sexdecies e 118-septdecies  concernenti
il sistema di controllo dei vini; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,  concernente  la
tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7  luglio  2009,  n.
88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164; 
  Visto, in particolare, il Capo IV, art. 13,  del  predetto  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n.  61,  concernente  il  controllo  e  la
vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 2 novembre 2010 che, in attuazione dell'art. 13 del decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva  il  sistema  di  controllo
delle produzioni vitivinicole tutelate nonche' lo schema di piano  di
controllo e di prospetto tariffario; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  14  luglio  2011  concernente  il
riconoscimento della denominazione di origine  controllata  dei  vini
«Valtenesi» e l'approvazione del relativo disciplinare di produzione; 
  Vista la nota prot. 8/2011 del 20  settembre  2011  presentata  dal
Consorzio Garda Classico relativa all'individuazione  della  societa'
«Istituto Mediterraneo di Certificazione s.r.l.» quale  struttura  di
controllo della denominazione di origine controllata «Valtenesi»; 
  Vista la nota prot. 9/2011 del 2  ottobre  2011  con  la  quale  il
Consorzio Garda Classico ha comunicato, ai sensi dell'art. 19,  comma
5, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,  ed  in  alternativa
all'utilizzo  dei  contrassegni  di  Stato   stampati   dall'Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., la scelta del  lotto  di  cui
all'art.  13  del  decreto  legislativo  109/1992  quale  sistema  di
rintracciabilita' delle partite di vino DOC certificate; 
  Vista la nota prot. n. M1.2011.0014273 inoltrata  dalla  competente
Regione Lombardia con la quale e' stato espresso il parere favorevole
sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario  presentati  dalla
societa' «Istituto Mediterraneo  di  Certificazione  s.r.l.»  per  la
denominazione di origine controllata «Valtenesi»; 
  Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato
centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti
agroalimentari inoltrata con nota prot. U-2011-0033892 del 9 novembre
2011 dalla societa' «Istituto Mediterraneo di Certificazione  s.r.l.»
quale  struttura  di  controllo  della   denominazione   di   origine
controllata di cui sopra; 
  Ritenuto che sussistono i requisiti  per  procedere  all'emanazione
del provvedimento di  autorizzazione  nei  confronti  della  societa'
«Istituto Mediterraneo di Certificazione s.r.l.»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La societa' «Istituto Mediterraneo  di  Certificazione  s.r.l.»,
con sede in Senigallia (Ancona), via C. Pisacane, 32, e'  autorizzata
ad effettuare  i  controlli  previsti  dall'art.  118-septdecies  del
regolamento (CE) n. 1234/07, e successive  disposizioni  applicative,
per la DOC «Valtenesi» nei confronti di  tutti  i  soggetti  presenti
nella filiera che intendono rivendicare la predetta denominazione  di
origine.