IL DIRETTORE GENERALE 
per l'universita', lo studente e il diritto allo studio universitario 
 
  Vista  la  legge  18  febbraio  1989,   n.   56,   che   disciplina
l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti  per
l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare  l'art.
3 della suddetta legge,  che  subordina  l'esercizio  della  predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione  professionale
mediante corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali,  attivati
presso scuole di specializzazione universitarie o presso  istituti  a
tal fine riconosciuti; 
  Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15  maggio  1997,
n. 127, che prevede che con decreto del Ministro  dell'Universita'  e
della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  sia   rideterminata   la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'articolo 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989; 
  Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il  quale  e'  stato
adottato il regolamento recante norme  per  il  riconoscimento  degli
istituti  abilitati  ad  attivare  corsi   di   specializzazione   in
psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma 96, della legge n.  127
del 1997 e, in particolare, l'articolo 2, comma 5, che prevede che il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui
all'articolo 3 del precitato  decreto  n.  509/1998  e  dal  Comitato
nazionale per  la  valutazione  del  sistema  universitario,  nonche'
l'art. 5, che prevede la reiterazione dell'istanza; 
  Visto  in  particolare  l'articolo  2,  comma   5,   del   predetto
regolamento,  che  dispone  che  il  decreto  di  riconoscimento  sia
adottato sulla base dei pareri conformi formulati  dalla  Commissione
tecnico-consultiva e del Comitato nazionale per  la  valutazione  del
sistema universitario e il successivo comma 7,  che  prevede  che  il
provvedimento di diniego del  riconoscimento,  idoneamente  motivato,
sia disposto con le stesse modalita' di cui al richiamato comma 5; 
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente  ad
oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30
dicembre  1999  e  16  luglio  2004,  recanti   istruzioni   per   la
presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»; 
  Visto il decreto in data 3 agosto  2009,  con  il  quale  e'  stata
costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'articolo 3
del predetto regolamento; 
  Visto  il  decreto   in   data   21   gennaio   2009   di   diniego
dell'abilitazione  all'Istituto  «INP -  Istituto   Neufreudiano   di
psicoanalisi» ad istituire e ad attivare  nella  sede  di  Milano  un
corso di specializzazione in psicoterapia; 
  Vista la reiterazione dell'istanza con la quale l'Istituto  «INP  -
Istituto Neufreudiano di psicoanalisi» ha chiesto  l'abilitazione  ad
istituire e ad attivare un corso di specializzazione in  psicoterapia
in Milano - Viale Papiniano, 42 - per un numero  massimo  di  allievi
ammissibili a ciascun anno di corso pari a 20 unita' e, per  l'intero
corso, a 80 unita'; 
  Considerato che la competente Commissione tecnico-consultiva  nella
riunione del 14 ottobre 2011, ha espresso parere negativo all'istanza
di riconoscimento in quanto conferma forti perplessita'  sul  modello
teorico di riferimento che si rifa' a un insieme di autori dai  quali
risulta difficile individuare un approccio  teorico  coerente  e  una
traduzione di quest'ultimo nella pratica clinica; mancano riferimenti
esaustivi sulle indicazioni e controindicazioni di un trattamento che
si ispiri al modello proposto, cosi'  come  sono  totalmente  assenti
riflessioni  sulle  evidenze  che   ne   comprovino   l'efficacia   e
l'efficienza; la strutturazione del percorso didattico-formativo  non
risulta inoltre connessa con le premesse teoriche; 
  Ritenuto  che  per   i   motivi   sopraindicati   la   istanza   di
riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'istanza di riconoscimento proposta dall'Istituto «INP -  Istituto
Neufreudiano di psicoanalisi» con sede in Milano -  Viale  Papiniano,
42 - per i fini di cui all'articolo 4 del  regolamento  adottato  con
decreto 11 dicembre 1998, n.  509  e'  respinta,  visto  il  motivato
parere  contrario  della  Commissione   tecnico-consultiva   di   cui
all'articolo 3 del predetto provvedimento. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana. 
    Roma, 15 novembre 2011 
 
                                         Il direttore generale: Livon