IL MINISTRO PER LA SANITA' 
 
  Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296; 
  Visto l'art. 10 della legge 30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 7 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, con il quale gli e'
stata conferita la potesta' di  approvare  lo  elenco  delle  materie
coloranti  che  possono  essere  impiegate  nella  colorazione  delle
sostanze alimentari e della carta o  degli  imballaggi  destinati  ad
involgere le sostanze stesse, nonche' degli oggetti di uso  personale
e    domestico,    con    determinazione    delle     caratteristiche
chimico-fisiche, dei requisiti di purezza,  dei  metodi  di  dosaggio
negli alimenti, dei casi di impiego e delle modalita' d'uso; 
  Visto l'art. 5, lettera f), della precitata legge; 
  Visto il proprio decreto in data 19 gennaio  1963,  pubblicato  nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 7 marzo 1963,
riguardante la disciplina  dell'impiego  e  approvazione  dell'elenco
delle materie coloranti autorizzate nella lavorazione delle  sostanze
alimentari, delle carte e degli imballaggi  di  sostanze  alimentari,
degli oggetti d'uso personale e domestico; 
  Visto il proprio decreto in data 3 dicembre 1963 (pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  del  23  dicembre  1963,  n.  332),  riguardante
l'adeguamento alla Direttiva CEE del decreto ministeriale 19  gennaio
1963 sopracitato; 
  Vista la Direttiva  CEE  del  23  ottobre  1962  (pubblicata  nella
«Gazzetta Ufficiale» CEE, n. 115 dell'11 novembre 1962)  relativa  al
riavvicinamento  delle  regolamentazioni  degli  Stati  membri  sulle
sostanze  coloranti  che  possono  essere  impiegate   nei   prodotti
destinati alla alimentazione umana; 
  Viste le Direttive  CEE  del  25  ottobre  1965  (pubblicata  nella
«Gazzetta Ufficiale» CEE del 26 ottobre 1965, numero 178)  e  del  24
ottobre 1967, che modificano la Direttiva CEE sopra specificata; 
  Considerata la necessita' di uniformare la  legislazione  nazionale
alle direttive stesse, nonche' di provvedere all'aggiornamento  delle
norme contenute nei precitati decreti; 
  Ritenuto che per le numerose modifiche  da  apportare  ai  predetti
decreti e'  opportuno  procedere  alla  loro  integrale  sostituzione
mediante emanazione di un nuovo decreto con cui  venga  organicamente
stabilita la disciplina dei  coloranti  a  norma  degli  articoli  5,
lettera f), e 10 della legge 30 aprile 1962, n. 283; 
  Sentito il Consiglio superiore di sanita'; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1. 
 
  E' approvato l'allegato elenco di cui alle premesse; esso fa  parte
integrante  del  presente  decreto  e   comprende   quattro   sezioni
concernenti rispettivamente: 
  Sezione A: i coloranti con i quali possono  essere  colorati  nella
massa ed in superficie o soltanto in superficie gli alimenti,  per  i
quali sia espressamente autorizzata la colorazione; 
  Sezione B: gli alimenti, di cui  si  autorizza  la  colorazione  ai
sensi e per gli effetti dell'art. 5, lettera f) della legge 30 aprile
1962, n. 283, in aggiunta a quelli  gia'  disciplinati  da  norme  in
vigore; 
  Sezione C: i coloranti con i quali possono essere colorati la carta
e gli imballaggi (esclusi quelli  costituiti  da  materie  plastiche)
destinati ad involgere gli alimenti; 
  Sezione D: i coloranti con i  quali  possono  essere  colorati  gli
oggetti d'uso personale e domestico.