IL MINISTRO PER LA SANITA' Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296; Visto l'art. 10 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 7 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, con il quale gli e' stata conferita la potesta' di approvare lo elenco delle materie coloranti che possono essere impiegate nella colorazione delle sostanze alimentari e della carta o degli imballaggi destinati ad involgere le sostanze stesse, nonche' degli oggetti di uso personale e domestico, con determinazione delle caratteristiche chimico-fisiche, dei requisiti di purezza, dei metodi di dosaggio negli alimenti, dei casi di impiego e delle modalita' d'uso; Visto l'art. 5, lettera f), della precitata legge; Visto il proprio decreto in data 19 gennaio 1963, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 7 marzo 1963, riguardante la disciplina dell'impiego e approvazione dell'elenco delle materie coloranti autorizzate nella lavorazione delle sostanze alimentari, delle carte e degli imballaggi di sostanze alimentari, degli oggetti d'uso personale e domestico; Visto il proprio decreto in data 3 dicembre 1963 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 1963, n. 332), riguardante l'adeguamento alla Direttiva CEE del decreto ministeriale 19 gennaio 1963 sopracitato; Vista la Direttiva CEE del 23 ottobre 1962 (pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» CEE, n. 115 dell'11 novembre 1962) relativa al riavvicinamento delle regolamentazioni degli Stati membri sulle sostanze coloranti che possono essere impiegate nei prodotti destinati alla alimentazione umana; Viste le Direttive CEE del 25 ottobre 1965 (pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» CEE del 26 ottobre 1965, numero 178) e del 24 ottobre 1967, che modificano la Direttiva CEE sopra specificata; Considerata la necessita' di uniformare la legislazione nazionale alle direttive stesse, nonche' di provvedere all'aggiornamento delle norme contenute nei precitati decreti; Ritenuto che per le numerose modifiche da apportare ai predetti decreti e' opportuno procedere alla loro integrale sostituzione mediante emanazione di un nuovo decreto con cui venga organicamente stabilita la disciplina dei coloranti a norma degli articoli 5, lettera f), e 10 della legge 30 aprile 1962, n. 283; Sentito il Consiglio superiore di sanita'; Decreta: Art. 1. E' approvato l'allegato elenco di cui alle premesse; esso fa parte integrante del presente decreto e comprende quattro sezioni concernenti rispettivamente: Sezione A: i coloranti con i quali possono essere colorati nella massa ed in superficie o soltanto in superficie gli alimenti, per i quali sia espressamente autorizzata la colorazione; Sezione B: gli alimenti, di cui si autorizza la colorazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, lettera f) della legge 30 aprile 1962, n. 283, in aggiunta a quelli gia' disciplinati da norme in vigore; Sezione C: i coloranti con i quali possono essere colorati la carta e gli imballaggi (esclusi quelli costituiti da materie plastiche) destinati ad involgere gli alimenti; Sezione D: i coloranti con i quali possono essere colorati gli oggetti d'uso personale e domestico.