IL MINISTRO PER LA SANITA' 
 
  Vista  la  propria  ordinanza  11  agosto   1967,   relativa   alla
vaccinazione obbligatoria dei suini contro la peste  suina  classica,
disposta in base all'art. 3 del decreto-legge 8 maggio 1967, n.  247,
convertito in legge con la legge 7 luglio 1967, n. 514; 
  Vista la propria ordinanza 16  febbraio  1968,  mediante  la  quale
viene dato inizio alla predetta vaccinazione obbligatoria  a  partire
dal 1° marzo 1968; 
  Considerato che la legge 23 gennaio 1968, n.  34,  ha  abrogato  la
dianzi citata legge n. 514, con decorrenza 1° gennaio 1968; 
  Tenuto conto, pero', che l'art. 4 della legge 23 gennaio  1968,  n.
34, riconferisce al Ministro per la sanita' la facolta'  di  disporre
la  vaccinazione  obbligatoria  dei  suini  contro  la  peste   suina
classica; 
  Visto l'art. 264 del testo unico delle leggi  sanitarie,  approvato
con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, che demanda  all'autorita'
sanitaria la facolta' di emanare ordinanze di  profilassi  e  polizia
veterinaria; 
  Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con  decreto
del presidente della repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; 
  Considerata, pertanto, l'opportunita' che le predette ordinanze  11
agosto 1967 e 16 febbraio 1968 non  cessino  di  avere  validita'  ed
efficacia ai sensi e per gli  effetti  dell'art.  264  del  succitato
testo unico delle leggi  sanitarie  e  dell'art.  4  della  legge  23
gennaio 1968, n. 34; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1. 
 
  Le ordinanze ministeriali  11  agosto  1967  e  16  febbraio  1968,
concernenti la vaccinazione obbligatoria dei suini  contro  la  peste
suina  classica,  rimangono  in  vigore  e,  pertanto,  continuano  a
conservare la loro validita' ed efficacia.