IL MINISTRO PER LA SANITA' Vista la propria ordinanza 11 agosto 1967, relativa alla vaccinazione obbligatoria dei suini contro la peste suina classica, disposta in base all'art. 3 del decreto-legge 8 maggio 1967, n. 247, convertito in legge con la legge 7 luglio 1967, n. 514; Vista la propria ordinanza 16 febbraio 1968, mediante la quale viene dato inizio alla predetta vaccinazione obbligatoria a partire dal 1° marzo 1968; Considerato che la legge 23 gennaio 1968, n. 34, ha abrogato la dianzi citata legge n. 514, con decorrenza 1° gennaio 1968; Tenuto conto, pero', che l'art. 4 della legge 23 gennaio 1968, n. 34, riconferisce al Ministro per la sanita' la facolta' di disporre la vaccinazione obbligatoria dei suini contro la peste suina classica; Visto l'art. 264 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, che demanda all'autorita' sanitaria la facolta' di emanare ordinanze di profilassi e polizia veterinaria; Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del presidente della repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Considerata, pertanto, l'opportunita' che le predette ordinanze 11 agosto 1967 e 16 febbraio 1968 non cessino di avere validita' ed efficacia ai sensi e per gli effetti dell'art. 264 del succitato testo unico delle leggi sanitarie e dell'art. 4 della legge 23 gennaio 1968, n. 34; Decreta: Art. 1. Le ordinanze ministeriali 11 agosto 1967 e 16 febbraio 1968, concernenti la vaccinazione obbligatoria dei suini contro la peste suina classica, rimangono in vigore e, pertanto, continuano a conservare la loro validita' ed efficacia.