IL MINISTRO PER LA SANITA' 
 
  Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296,  concernente  la  istituzione
del  Ministero  della  sanita',  il  suo   ordinamento   e   le   sue
attribuzioni; 
  Visto l'art. 21 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  circa  la
determinazione  dei  metodi  ufficiali  di  analisi  delle   sostanze
alimentari; 
  Visto l'art. 22 della legge sopracitata, concernente la potesta' di
approvare  l'elenco   degli   additivi   chimici   consentiti   nella
preparazione  e  per  la  conservazione  delle  sostanze  alimentari,
specificandone, tra l'altro, i metodi di dosaggio negli alimenti; 
  Visto il proprio decreto in data 3 gennaio 1966, con  il  quale  e'
stata istituita presso il Ministero  della  sanita'  una  commissione
permanente per la determinazione  dei  metodi  ufficiali  di  analisi
delle sostanze alimentari e delle bevande; 
  Visto il verbale in data 20 febbraio 1967 da  cui  risulta  che  la
commissione sopracitata ha approvato alcuni metodi di analisi; 
  Visto il proprio decreto in data  31  marzo  1965,  concernente  la
disciplina dell'impiego e l'approvazione dell'elenco  degli  additivi
chimici consentiti nella lavorazione delle sostanze alimentari; 
  Sentito il Consiglio superiore di sanita'; 
 
                              Decreta: 
 
  Sono approvati i metodi ufficiali di analisi riportati in allegato,
riguardanti: 
  1) la determinazione dei requisiti di  purezza  delle  paraffine  e
delle cere microcristalline da impiegare in contatto con alimenti; 
  2) la determinazione dell'anidride solforosa  totale  nelle  bibite
analcoliche, negli sciroppi e nei succhi di frutta; 
  3) la determinazione dell'acido benzoico  e  suoi  sali  di  sodio,
potassio  e  calcio  nelle   bibite   analcoliche   in   assenza   di
paraossibenzoato di etile e propile. 
  Tali metodi entrano a far parte sotto  la  voce  «allegato  B»  del
decreto ministeriale 31 marzo 1965, citato in epigrafe. 
  Roma, addi' 20 febbraio 1968 
 
                                                Il Ministro: MARIOTTI