IL MINISTRO PER LA SANITA' Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, concernente la istituzione del Ministero della sanita', il suo ordinamento e le sue attribuzioni; Visto l'art. 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283, circa la determinazione dei metodi ufficiali di analisi delle sostanze alimentari; Visto l'art. 22 della legge sopracitata, concernente la potesta' di approvare l'elenco degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari, specificandone, tra l'altro, i metodi di dosaggio negli alimenti; Visto il proprio decreto in data 3 gennaio 1966, con il quale e' stata istituita presso il Ministero della sanita' una commissione permanente per la determinazione dei metodi ufficiali di analisi delle sostanze alimentari e delle bevande; Visto il verbale in data 20 febbraio 1967 da cui risulta che la commissione sopracitata ha approvato alcuni metodi di analisi; Visto il proprio decreto in data 31 marzo 1965, concernente la disciplina dell'impiego e l'approvazione dell'elenco degli additivi chimici consentiti nella lavorazione delle sostanze alimentari; Sentito il Consiglio superiore di sanita'; Decreta: Sono approvati i metodi ufficiali di analisi riportati in allegato, riguardanti: 1) la determinazione dei requisiti di purezza delle paraffine e delle cere microcristalline da impiegare in contatto con alimenti; 2) la determinazione dell'anidride solforosa totale nelle bibite analcoliche, negli sciroppi e nei succhi di frutta; 3) la determinazione dell'acido benzoico e suoi sali di sodio, potassio e calcio nelle bibite analcoliche in assenza di paraossibenzoato di etile e propile. Tali metodi entrano a far parte sotto la voce «allegato B» del decreto ministeriale 31 marzo 1965, citato in epigrafe. Roma, addi' 20 febbraio 1968 Il Ministro: MARIOTTI