IL DIRETTORE GENERALE 
     della vigilanza per la qualita' e la tutela del consumatore 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre
2007  relativo  all'organizzazione  comune  dei  mercati  agricoli  e
disposizioni specifiche per  taluni  prodotti  agricoli  (regolamento
unico OCM); 
  Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del  25  maggio
2009  che  modifica  il  regolamento  (CE)  n.   1234/2007   relativo
all'organizzazione  comune  dei  mercati  agricoli   e   disposizioni
specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico  OCM),  in
particolare agli articoli 118-sexdecies e 118-septdecies  concernenti
il sistema di controllo dei vini; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,  concernente  la
tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7  luglio  2009,  n.
88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164; 
  Visto, in particolare, il Capo IV, art. 13,  del  predetto  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n.  61,  concernente  il  controllo  e  la
vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 2 novembre 2010 che, in attuazione dell'art. 13 del decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva  il  sistema  di  controllo
delle produzioni vitivinicole tutelate nonche' lo schema di piano  di
controllo e di prospetto tariffario; 
  Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2001 con il quale e'  stata
riconosciuta  la  denominazione  di  origine  controllata  dei   vini
«Offida»  ed  e'  stato  approvato  il   relativo   disciplinare   di
produzione, nonche' i  decreti  con  i  quali  sono  state  apportate
modifiche al citato disciplinare; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  15  giugno  2011  concernente  il
riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita
dei vini «Offida»  e  l'approvazione  del  relativo  disciplinare  di
produzione; 
  Vista la nota del 19 settembre 2011  presentata  dal  Consorzio  di
tutela dei vini Piceni  relativa  all'individuazione  della  societa'
Valoritalia societa' per la certificazione  delle  qualita'  e  delle
produzioni vitivinicole italiane s.r.l. quale struttura di  controllo
della denominazione di origine controllata e garantita «Offida»; 
  Vista la nota prot. 0754123 del 16 dicembre  2011  inoltrata  dalla
competente Regione Marche con la quale e' stato  espresso  il  parere
favorevole  sul  piano  dei  controlli  e  sul  prospetto  tariffario
presentati dalla societa' Valoritalia societa' per la  certificazione
delle qualita' e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l. per la
denominazione di origine controllata e garantita «Offida»; 
  Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato
centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti
agroalimentari inoltrata dalla societa' Valoritalia societa'  per  la
certificazione  delle  qualita'  e  delle   produzioni   vitivinicole
italiane s.r.l., con nota prot. 2222/11 del 9  dicembre  2011,  quale
struttura di controllo della denominazione di origine controllata  di
cui sopra; 
  Ritenuto che sussistono i requisiti  per  procedere  all'emanazione
del provvedimento di  autorizzazione  nei  confronti  della  societa'
Valoritalia societa' per la certificazione  delle  qualita'  e  delle
produzioni vitivinicole italiane s.r.l.; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La societa' Valoritalia societa'  per  la  certificazione  delle
qualita' e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l., con sede in
Roma, via  Piave,  24,  e'  autorizzata  ad  effettuare  i  controlli
previsti dall'art. 118 septdecies del Regolamento (CE) n. 1234/07,  e
successive  disposizioni  applicative,  per  la  DOCG  «Offida»   nei
confronti di tutti i soggetti presenti nella  filiera  che  intendono
rivendicare la predetta denominazione di origine.