IL DIRETTORE GENERALE della vigilanza per la qualita' e la tutela del consumatore Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM); Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), in particolare agli articoli 118-sexdecies e 118-septdecies concernenti il sistema di controllo dei vini; Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164; Visto, in particolare, il Capo IV, art. 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010 che, in attuazione dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo delle produzioni vitivinicole tutelate nonche' lo schema di piano di controllo e di prospetto tariffario; Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2001 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Offida» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione, nonche' i decreti con i quali sono state apportate modifiche al citato disciplinare; Visto il decreto ministeriale 15 giugno 2011 concernente il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Offida» e l'approvazione del relativo disciplinare di produzione; Vista la nota del 19 settembre 2011 presentata dal Consorzio di tutela dei vini Piceni relativa all'individuazione della societa' Valoritalia societa' per la certificazione delle qualita' e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l. quale struttura di controllo della denominazione di origine controllata e garantita «Offida»; Vista la nota prot. 0754123 del 16 dicembre 2011 inoltrata dalla competente Regione Marche con la quale e' stato espresso il parere favorevole sul piano dei controlli e sul prospetto tariffario presentati dalla societa' Valoritalia societa' per la certificazione delle qualita' e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l. per la denominazione di origine controllata e garantita «Offida»; Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dalla societa' Valoritalia societa' per la certificazione delle qualita' e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l., con nota prot. 2222/11 del 9 dicembre 2011, quale struttura di controllo della denominazione di origine controllata di cui sopra; Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti della societa' Valoritalia societa' per la certificazione delle qualita' e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l.; Decreta: Art. 1 1. La societa' Valoritalia societa' per la certificazione delle qualita' e delle produzioni vitivinicole italiane s.r.l., con sede in Roma, via Piave, 24, e' autorizzata ad effettuare i controlli previsti dall'art. 118 septdecies del Regolamento (CE) n. 1234/07, e successive disposizioni applicative, per la DOCG «Offida» nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.