IL DIRETTORE GENERALE 
                     per l'igiene e la sicurezza 
                  degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n.  283,  modificato
dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del
Ministero della  Salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato». 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari.  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995)  concernenti
«Aspetti applicativi delle nuove norme in materia  di  autorizzazione
di prodotti fitosanitari»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla, produzione, all'immissione in commercio  e  alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del
consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo  80  concernente
"misure transitorie"; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  546/2011,  547/2011,
di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE, ed in particolare l'articolo 80, par. 5 e 6,
concernente «misure transitorie»; 
  Visto  l'art.  58  del  regolamento  (CE)  n.  1107/2009,  relativo
all'immissione sul mercato e uso dei coadiuvanti; 
  Visto l'art. 81 par. 3 del regolamento (CE) n. 1107/2009 che deroga
alle disposizioni di cui all'art. 58, par. l; 
  Visto l' art. 58, paragrafo 2, regolamento (CE)1107/2009,  a  norma
del  quale  disposizioni   dettagliate   per   l'autorizzazione   dei
coadiuvanti sono stabilite in un regolamento da adottarsi secondo  la
procedura di regolamentazione  con  controllo  di  cui  all'art.  79,
paragrafo 4; 
  Visti gli artt. 9, 15 e 16 del citato Decreto del Presidente  della
Repubblica  n.  290,   concernenti   rispettivamente,   il   rilascio
dell'autorizzazione    alla    commercializzazione    di     prodotti
fitosanitari, l'autorizzazione e  registrazione  dei  coadiuvanti  di
prodotti fitosanitari, e l'autorizzazione di coadiuvanti uguali; 
  Considerato  che,   in   ottemperanza   alle   varie   disposizioni
succedutesi   nel   tempo   numerosi   decreti   di    autorizzazione
all'immissione in commercio dei coadiuvanti, attualmente  registrati,
non prevedono una data di scadenza e che entro il  31  dicembre  2015
scade la validita'  di  un  numero  rilevante  di  autorizzazioni  di
coadiuvanti; 
  Ritenuto  necessario,  in  vista  dell'adozione   del   regolamento
comunitario  di   cui   all'art.   58,   paragrafo   2,   regolamento
(CE)1107/2009, uniformare al 31  dicembre  2015  la  validita'  delle
autorizzazioni di coadiuvanti in scadenza entro tale data, o prive di
scadenza, salva  la  dichiarazione  del  titolare  di  rinuncia  alla
registrazione; 
  Ritenuto di  dover  mantenere  la  validita'  gia'  assegnata  alle
autorizzazioni la cui scadenza e' successiva al 31 dicembre 2015; 
 
                              Decreta: 
 
la scadenza delle autorizzazioni dei coadiuvanti di cui  all'allegato
elenco e' fissata al 31 dicembre 2015, con  la  composizione  e  alle
condizioni gia' indicate nelle  relative  etichette,  fatti  comunque
salvi gli adempimenti nazionali alle scadenze previste  nei  relativi
decreti di autorizzazione. 
  E' fatto altresi' salvo ogni eventuale adempimento  ed  adeguamento
delle condizioni di autorizzazione dei coadiuvanti, in conformita'  a
provvedimenti comunitari. 
  L'elenco allegato al  presente  decreto,  relativo  ai  coadiuvanti
registrati, oggetto del  presente  provvedimento,  costituisce  parte
integrante dello stesso. 
  Il presente decreto sara' notificato, in  via  amministrativa  alle
Imprese interessate, e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana. 
    Roma, 10 gennaio 2012 
 
                                      Il direttore generale: Borrello