IL DIRETTORE GENERALE 
     della vigilanza per la qualita' e la tutela del consumatore 
 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre
2007  relativo  all'organizzazione  comune  dei  mercati  agricoli  e
disposizioni specifiche per  taluni  prodotti  agricoli  (regolamento
unico OCM); 
  Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del  25  maggio
2009  che  modifica  il  regolamento  (CE)  n.   1234/2007   relativo
all'organizzazione  comune  dei  mercati  agricoli   e   disposizioni
specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico  OCM),  in
particolare agli articoli 118-sexdecies e 118-septdecies  concernenti
il sistema di controllo dei vini; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,  concernente  la
tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7  luglio  2009,  n.
88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164; 
  Visto, in particolare l'art. 19, del predetto decreto legislativo 8
aprile 2010, n. 61, concernente le disposizioni per i recipienti ed i
contrassegni di Stato dei vini DOP; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 2 novembre 2010 che, in attuazione dell'art. 13 del decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva  il  sistema  di  controllo
delle produzioni vitivinicole tutelate nonche' lo schema di piano  di
controllo e di prospetto tariffario; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 19 aprile 2011 recante le disposizioni, le caratteristiche,
le diciture nonche' le modalita'  per  la  fabbricazione,  l'uso,  la
distribuzione, il controllo ed il costo dei contrassegni di Stato per
i vini a denominazione di origine controllata e  garantita  e  per  i
vini  a  denominazione  di  origine  controllata,  pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  106  del  9  maggio
2011; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali  27  dicembre  2011  che  estende  l'applicabilita'   della
procedura di cui all'art. 2, comma 3,  del  decreto  ministeriale  19
aprile  2011  anche  ai  casi  di  confezionamento  di  vini  DOC  in
contenitori di vetro la cui capacita' non sia superiore  a  200  ml.,
fatte salve le disposizioni dei relativi disciplinari di produzione; 
  Visto il riconoscimento a denominazione di origine controllata  dei
vini «Prosecco» nonche' l'approvazione del relativo  disciplinare  di
produzione; 
  Visto il decreto dirigenziale  prot.  22978  del  21  ottobre  2009
relativo   al   conferimento   a   «Valoritalia   societa'   per   la
certificazione  delle  qualita'  e  delle   produzioni   vitivinicole
italiane s.r.l.» dell'incarico a svolgere le  funzioni  di  controllo
previste dall'art. 48 del Regolamento  (CE)  n.  479/08  per  la  DOC
«Prosecco»; 
  Visto il decreto dirigenziale prot. 7267 del 29 marzo 2011 relativo
all'adeguamento del piano dei controlli  per  la  DOC  «Prosecco»  al
decreto ministeriale 2 novembre 2010; 
  Visto il decreto dirigenziale prot. 15853 del 30 giugno 2011 con il
quale e' stato introdotto, quale sistema di  rintracciabilita'  delle
partite di vino DOC «Prosecco», l'utilizzo del contrassegno di  Stato
in luogo del riferimento del lotto ai sensi dell'art. 13 del  decreto
legislativo 27  gennaio  1992,  n.  109  e  successive  modifiche  e,
contestualmente, e' stato modificato il relativo piano dei controlli; 
  Vista la nota prot. 019/12/11 con la quale il Consorzio  di  tutela
Prosecco ha richiesto di potersi avvalere del riferimento  del  lotto
quale  sistema  di  rintracciabilita'  delle  partite  di  vino   DOC
«Prosecco» confezionate in recipienti in vetro di volume nominale non
superiore ai 200 ml.; 
  Considerata la necessita' di integrare il piano dei controlli della
DOC  «Prosecco»  specificando,   nell'ambito   della   scheda   1   -
Imbottigliatore, la facolta' sopra richiamata; 
  Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Veneto, con  nota
prot. 2957 del 3 gennaio 2012, e dalla Regione Friuli Venezia Giulia,
con nota prot.  spa/7.7/1363  del  9  gennaio  2012,  alla  richiesta
nonche' alla modifica del piano dei controlli approvato  per  la  DOC
«Prosecco»; 
  Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato
centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti
agroalimentari  inoltrata  dalla   «Valoritalia   societa'   per   la
certificazione  delle  qualita'  e  delle   produzioni   vitivinicole
italiane s.r.l.» quale struttura di controllo della denominazione  di
origine controllata di cui sopra; 
  Ritenuto che sussistono i requisiti  per  procedere  all'emanazione
del provvedimento; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il piano dei controlli per  la  DOC  «Prosecco»,  approvato  con
decreto dirigenziale prot. 22978 del 21 ottobre 2009 ed adeguato  con
il decreto dirigenziale prot. 7267  del  29  marzo  2011  secondo  le
disposizioni del decreto legislativo  8  aprile  2010,  n.  61  e  le
successive disposizioni applicative previste dal decreto ministeriale
2 novembre  2010,  e'  modificato,  limitatamente  alla  scheda  1  -
Imbottigliatore, secondo quanto indicato nelle premesse. 
  2. Ferme restando le disposizioni di cui  al  decreto  dirigenziale
prot. 15853 del 30 giugno 2011, limitatamente ai vini DOC  «Prosecco»
imbottigliati e  confezionati  in  recipienti  in  vetro,  di  volume
nominale  non  superiore  ai  200  ml.,  le  ditte   imbottigliatrici
provvedono a comunicare il riferimento del lotto, ai sensi  dell'art.
13 del decreto legislativo 27  gennaio  1992,  n.  109  e  successive
modifiche, attribuito alla partita certificata, secondo le previsioni
del piano di controllo approvato. 
  3.  Restano  invariate  le  disposizioni,   gli   obblighi   e   le
responsabilita' previste dal decreto dirigenziale prot. 22978 del  21
ottobre 2009 e dal decreto dirigenziale prot. 7267 del 29 marzo 2011,
indicati nelle premesse. 
  4.  Fermo  restando  quanto  previsto  dal  piano   dei   controlli
approvato,  le  disposizioni  di  cui  al   presente   decreto   sono
applicabili anche a carico dei soggetti imbottigliatori delle partite
dei  vini  DOC  «Prosecco»  che  si  trovano  gia'  confezionate   in
recipienti in vetro di volume  nominale  non  superiore  ai  200  ml.
conformemente al decreto  ministeriale  27  dicembre  2011,  indicato
nelle premesse. 
  5. Ai fini della validita' dell'autorizzazione resta in  vigore  il
termine  stabilito  con  il  decreto  di  conferimento  dell'incarico
indicato nelle premesse. 
  Il presente decreto entra in vigore dalla data di emanazione ed  e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 18 gennaio 2012 
 
                                      Il direttore generale: La Torre