IL DIRETTORE GENERALE 
     della vigilanza per la qualita' e la tutela del consumatore 
 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre
2007  relativo  all'organizzazione  comune  dei  mercati  agricoli  e
disposizioni specifiche per  taluni  prodotti  agricoli  (regolamento
unico OCM); 
  Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del  25  maggio
2009  che  modifica  il  regolamento  (CE)  n.   1234/2007   relativo
all'organizzazione  comune  dei  mercati  agricoli   e   disposizioni
specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico  OCM),  in
particolare agli articoli 118-sexdecies e 118-septdecies  concernenti
il sistema di controllo dei vini; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,  concernente  la
tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche
dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7  luglio  2009,  n.
88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164; 
  Visto, in particolare, il Capo IV, art. 13,  del  predetto  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n.  61,  concernente  il  controllo  e  la
vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 2 novembre 2010 che, in attuazione dell'art. 13 del decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva  il  sistema  di  controllo
delle produzioni vitivinicole tutelate nonche' lo schema di piano  di
controllo e di prospetto tariffario; 
  Visto il decreto ministeriale 8 novembre 2011 con il quale e' stata
riconosciuta  la  denominazione  di  origine  controllata  dei   vini
«Casavecchia di  Pontelatone»  ed  e'  stato  approvato  il  relativo
disciplinare di produzione; 
  Vista la nota prot. 2011.0895595 del 25 novembre 2011 con la  quale
la Regione Campania, sentita la filiera interessata, ha comunicato la
volonta' della filiera  di  individuare  l'Istituto  Mediterraneo  di
Certificazione Agroalimentare  quale  struttura  di  controllo  della
denominazione di origine controllata «Casavecchia di Pontelatone»; 
  Vista la nota prot. 2011.0977135 del  23  dicembre  2011  inoltrata
dalla competente Regione Campania, acquisita  con  prot.  256  del  4
gennaio 2012, con la quale e' stato espresso il parere favorevole sul
piano dei controlli, riportante, quale sistema  di  rintracciabilita'
delle partite certificate DOC, il riferimento del lotto, nonche'  sul
prospetto  tariffario  presentati   dall'Istituto   Mediterraneo   di
Certificazione  Agroalimentare  per  la  denominazione   di   origine
controllata «Casavecchia di Pontelatone»; 
  Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato
centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti
agroalimentari inoltrata dall'Istituto Mediterraneo di Certificazione
Agroalimentare, quale struttura di controllo della  denominazione  di
origine controllata di cui sopra; 
  Ritenuto che sussistono i requisiti  per  procedere  all'emanazione
del  provvedimento  di  autorizzazione  nei  confronti  dell'Istituto
Mediterraneo di Certificazione Agroalimentare; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. L'Istituto Mediterraneo  di  Certificazione  Agroalimentare  con
sede in Napoli, Corso Meridionale, 6, e' autorizzata ad effettuare  i
controlli previsti  dall'art.  118-septdecies  del  Regolamento  (CE)
1234/07,  e  successive  disposizioni   applicative,   per   la   DOC
«Casavecchia di  Pontelatone»  nei  confronti  di  tutti  i  soggetti
presenti  nella  filiera  che  intendono  rivendicare   la   predetta
denominazione di origine.