IL DIRETTORE GENERALE della vigilanza per la qualita' e la tutela del consumatore Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM); Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), in particolare agli articoli 118-sexdecies e 118-septdecies concernenti il sistema di controllo dei vini; Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164; Visto, in particolare, il Capo IV, art. 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 novembre 2010 che, in attuazione dell'art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo delle produzioni vitivinicole tutelate nonche' lo schema di piano di controllo e di prospetto tariffario; Visto il decreto ministeriale 8 novembre 2011 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Casavecchia di Pontelatone» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Vista la nota prot. 2011.0895595 del 25 novembre 2011 con la quale la Regione Campania, sentita la filiera interessata, ha comunicato la volonta' della filiera di individuare l'Istituto Mediterraneo di Certificazione Agroalimentare quale struttura di controllo della denominazione di origine controllata «Casavecchia di Pontelatone»; Vista la nota prot. 2011.0977135 del 23 dicembre 2011 inoltrata dalla competente Regione Campania, acquisita con prot. 256 del 4 gennaio 2012, con la quale e' stato espresso il parere favorevole sul piano dei controlli, riportante, quale sistema di rintracciabilita' delle partite certificate DOC, il riferimento del lotto, nonche' sul prospetto tariffario presentati dall'Istituto Mediterraneo di Certificazione Agroalimentare per la denominazione di origine controllata «Casavecchia di Pontelatone»; Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata dall'Istituto Mediterraneo di Certificazione Agroalimentare, quale struttura di controllo della denominazione di origine controllata di cui sopra; Ritenuto che sussistono i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti dell'Istituto Mediterraneo di Certificazione Agroalimentare; Decreta: Art. 1 1. L'Istituto Mediterraneo di Certificazione Agroalimentare con sede in Napoli, Corso Meridionale, 6, e' autorizzata ad effettuare i controlli previsti dall'art. 118-septdecies del Regolamento (CE) 1234/07, e successive disposizioni applicative, per la DOC «Casavecchia di Pontelatone» nei confronti di tutti i soggetti presenti nella filiera che intendono rivendicare la predetta denominazione di origine.