IL DIRETTORE GENERALE 
             per l'igiene e la sicurezza degli alimenti 
                         e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172,  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.
145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle  nuove
norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente il regolamento di semplificazione  dei  procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
«misure transitorie»; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Vista  la  domanda  del  28  luglio  2009  presentata  dall'impresa
Agriphar s.a., con sede legale in Ougree  (Belgio),  Rue  de  Renory,
26/1, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario
denominato Proxanil  contenente  le  sostanze  attive  propamocarb  e
cimoxanil; 
  Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre  2010,  tra  il
Ministero della salute  e  l'Universita'  degli  studi  di  Milano  -
MURCOR, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari  corredati
di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo n. 194/1995; 
  Visto il decreto del 31 luglio 2007 di  inclusione  della  sostanza
attiva propamocarb, nell'allegato I del decreto legislativo 17  marzo
1995, n. 194, fino al 30 settembre 2017 in attuazione della direttiva
2007/25/EC della Commissione del 23 aprile 2007; 
  Visto il decreto del 31 agosto 2009 di  inclusione  della  sostanza
attiva cimoxanil, nell'allegato I del decreto  legislativo  17  marzo
1995, n. 194, fino al 31 agosto 2019 in  attuazione  della  direttiva
2008/125/CE della Commissione del 19 dicembre 2008; 
  Vista la valutazione dell'istituto  sopra  citato  in  merito  alla
documentazione tecnico-scientifica presentata  dall'impresa  Agriphar
S.A.  a  sostegno  dell'istanza  di   autorizzazione   del   prodotto
fitosanitario in questione; 
  Vista la nota dell'ufficio in data 9 giugno 2011, prot. 19457,  con
la quale e' stata richiesta  la  documentazione  per  la  conclusione
dell'iter di registrazione; 
  Vista la nota pervenuta in data 7 settembre 2011 da cui risulta che
l'impresa Agriphar S.A. ha  presentato  la  documentazione  richiesta
dall'ufficio ed ha comunicato di voler variare la  denominazione  del
prodotto in «Proxanil SC»; 
  Ritenuto di autorizzare il prodotto «Proxanil SC» fino al 31 agosto
2019  data  di  scadenza  dell'approvazione  della  sostanza   attiva
cimoxanil; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19
luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
  L'impresa Agriphar s.a., con sede legale in Ougree (Belgio), Rue de
Renory n. 26/1, e' autorizzata ad immettere in commercio il  prodotto
fitosanitario denominato PROXANIL  SC  con  la  composizione  e  alle
condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino
al 31 agosto 2019, data di scadenza  dell'iscrizione  della  sostanza
attiva cimoxanil nell'allegato I del  decreto  legislativo  17  marzo
1995, n. 194. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da l 1-5-10-20-25. 
  Il  prodotto  in  questione   e'   preparato   nello   stabilimento
dell'impresa: Terranalisi S.r.l., via Nino Bixio n. 6  -  I  -  44042
Cento (Ferrara). 
  Il prodotto in questione e'  importato  in  confezioni  pronte  per
l'impiego dagli stabilimenti delle imprese estere: Chimac S.A.  -  26
Rue de Renory - B4102 Ougree (Belgium). 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 14808. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 28 ottobre 2011 
 
                                      Il direttore generale: Borrello