IL DIRETTORE GENERALE 
             per l'igiene e la sicurezza degli alimenti 
                         e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172,  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.
145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle  nuove
norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente il regolamento di semplificazione  dei  procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005  e  successivi  aggiornamenti  di  cui
l'ultimo n. 839/2008  del  31  luglio  2008,  concernenti  i  livelli
massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e
mangimi di origine vegetale e animale e  che  modifica  la  direttiva
91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art.  80  concernente  le
misure transitorie; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  546/2011,  547/2011,
di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  che  abroga  le   direttive   del   Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE, ed in particolare l'art. 80, paragrafi  5  e
6, concernente «misure transitorie»; 
  Visto  l'art.  58   regolamento   (CE)   n.   1107/2009,   relativo
all'immissione sul mercato e uso dei coadiuvanti; 
  Visto l'art. 81, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1107/2009  che
deroga alle disposizioni di cui all'art. 58, paragrafo 1; 
  Vista la domanda presentata in data 24 novembre 2009,  dall'impresa
Chemtura Italy Srl, con sede legale in  Latina  Scalo  (Latina),  via
Pico della  Mirandola  n.  8,  intesa  ad  ottenere  l'autorizzazione
all'immissione in commercio del coadiuvante di prodotto fitosanitario
denominato  «Silwet  Sprintex»,   contenente   la   sostanza   attiva
eptametiltrisilossano,  polialchilene  ossido  modificato,   CAS   N.
27306-78-1, prodotto uguale al  prodotto  di  riferimento  denominato
Silwet L-77, registrato al n. 13837 con decreto direttoriale in  data
29 maggio 2007, titolare di entrambe le registrazioni  la  suindicata
impresa; 
  Rilevato che la  verifica  tecnico-amministrativa  dell'ufficio  ha
accertato la sussistenza dei requisiti per  l'applicazione  dell'art.
16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,
n. 290, e in particolare che il prodotto e' uguale al citato prodotto
di riferimento Silwet L-77; 
  Ritenuto di limitare la validita' dell'autorizzazione al 29  maggio
2012, data di scadenza del prodotto di  riferimento,  fatti  comunque
salvi gli adempimenti e  gli  adeguamenti  alle  eventuali  ulteriori
disposizioni comunitarie relative alla sostanza  attiva  coadiuvante,
componente per il prodotto fitosanitario di riferimento; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale  9
luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
  A decorrere dalla data del presente decreto, e fino  al  29  maggio
2012, l'impresa Chemtura Italy Srl, con sede legale in  Latina  Scalo
(Latina), via Pico della Mirandola n. 8, e' autorizzata ad  immettere
in commercio il prodotto fitosanitario  denominato  SILWET  SPRINTEX,
con  la  composizione  e  alle  condizioni  indicate   nell'etichetta
allegata al presente decreto. 
  E' fatto altresi' salvo ogni eventuale adempimento  ed  adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti la sostanza attiva coadiuvante componente. 
  Il    prodotto    e'    confezionato    nelle    taglie    da    ml
50-100-150-200-250-500; l 1-5-10. 
  Il  prodotto  e'  importato  in  confezioni  pronte  all'uso  dallo
stabilimento estero:  Chemtura  Netherlands  B.V.  -  Ankerweg  18  -
Amsterdam (Olanda), 
nonche' formulato nello  stabilimento  sopra  citato  e  confezionato
presso gli stabilimenti delle imprese: 
  Momentive Performance Materials - 3500 South State Route, Friendly,
WV 26146, USA; 
  Althaller Italia srl - San Colombano al Lambro (Milano). 
  Il prodotto suddetto e' registrato al n. 14916. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 28 ottobre 2011 
 
                                      Il direttore generale: Borrello