IL DIRETTORE GENERALE 
             per l'igiene e la sicurezza degli alimenti 
                         e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172,  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente il regolamento di semplificazione  dei  procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
«misure transitorie»; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Vista la domanda presentata in data 16 settembre 2011  dall'impresa
PROPLAN Plant Protection Co S.L., con sede legale  in  C.  Valle  del
Roncal, 12 - 1 Oficina n. 7,  E  28232  Las  Rozas  Madrid  (Spagna),
intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in  commercio  del
prodotto  fitosanitario  denominato  «Alial  System»,  contenente  le
sostanze attive fosetil alluminio e famoxadone, uguale al prodotto di
riferimento denominato «Equation Sys»  registrato  al  n.  15097  con
decreto direttoriale in data 27  giugno  2011,  a  nome  dell'impresa
Cheminova Agro Italia Srl; 
  Rilevato che la  verifica  tecnico-amministrativa  dell'ufficio  ha
accertato la sussistenza dei requisiti per  l'applicazione  dell'art.
10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,
n. 290, e in particolare che: 
  il prodotto e' uguale al citato prodotto di  riferimento  «Equation
Sys» registrato al n. 15097; 
  sussiste legittimo  accordo  tra  l'impresa  medesima  e  l'impresa
titolare del prodotto di riferimento; 
  Visto il decreto  del  29  luglio  2003  di  inclusione  di  alcune
sostanze attive, tra cui  famoxadone,  nell'allegato  I  del  decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino  al  30  settembre  2012,  in
attuazione della direttiva 2002/64/CE della Commissione del 15 luglio
2002; 
  Visto il decreto del 30 dicembre  2010  che  modifica  la  data  di
scadenza  della  sostanza  attiva  famoxadone,  nell'allegato  I  del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 31 dicembre  2015,
in attuazione della direttiva 2010/77/UE  della  Commissione  del  10
novembre 2010; 
  Visto il decreto del 20  febbraio  2007  di  inclusione  di  alcune
sostanze attive, tra  cui  fosetil  alluminio,  nell'allegato  I  del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 30 settembre 2017,
in attuazione della direttiva 2006/64/CE  della  Commissione  del  18
luglio 2006; 
  Considerato  che  per  il  prodotto  fitosanitario   in   questione
l'impresa ha ottemperato  alle  prescrizioni  previste  dall'art.  2,
comma 2 dei sopra citati  decreti  di  recepimento  per  le  sostanze
attive fosetil alluminio e famoxadone; 
  Considerato altresi'  che  il  prodotto  di  riferimento  e'  stato
valutato secondo i principi  uniformi  di  cui  all'allegato  VI  del
decreto legislativo n. 194/1995 sulla base di un  fascicolo  conforme
all'allegato III; 
  Ritenuto di limitare la validita' dell'autorizzazione al 30  aprile
2017, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva  fosetil
alluminio in allegato I; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale  9
luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
  A decorrere dalla data del presente decreto e  fino  al  30  aprile
2017, l'impresa PROPLAN Plant Protection Co S.L., con sede legale  in
C. Valle del Roncal, 12 - 1 Oficina n. 7, E 28232  Las  Rozas  Madrid
(Spagna), e'  autorizzata  ad  immettere  in  commercio  il  prodotto
fitosanitario denominato ALIAL SYSTEM  con  la  composizione  e  alle
condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da kg 1-2,5-5-10. 
  Il prodotto e' preparato presso lo  stabilimento  dell'impresa  STI
Solfotecnica Italiana Spa, in via E.  Torricelli  n.  2  -  Cotignola
(Ravenna);  importato  in  confezioni  pronte  per  l'impiego   dallo
stabilimento dell'impresa Du  Pont  De  Nemours  (France)  S.A.S.  in
Cernay, Francia. 
  Il prodotto suddetto e' registrato al n. 15274. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 28 ottobre 2011 
 
                                      Il direttore generale: Borrello