IL DIRETTORE GENERALE 
             per l'igiene e la sicurezza degli alimenti 
                         e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172,  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.
145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle  nuove
norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente il regolamento di semplificazione  dei  procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
«misure transitorie»; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Vista la domanda del 2 marzo 2010 presentata dall'impresa  Sumitomo
Chemical Agro Europe S.A.S., con sede legale in Saint Didier au  Mont
d'Or, Lione (Francia), Parc Affairs de Crecy 2,  Rue  Claude  Chappe,
diretta ad  ottenere  la  registrazione  del  prodotto  fitosanitario
denominato «Clothianidin 0.7 GR», successivamente denominato «Santana
0,7 GR», contenente la sostanza attiva clothianidin; 
  Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre  2010,  tra  il
Ministero della salute  e  l'Universita'  degli  studi  di  Milano  -
MURCOR, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari  corredati
di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo n. 194/1995; 
  Visto il decreto del 10 novembre 2006 di inclusione della  sostanza
attiva clothianidin, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 194, fino al 31 luglio 2016 in  attuazione  della  direttiva
2006/41/EC della Commissione del 7 luglio 2006; 
  Visto il decreto del 15 ottobre  2010  che  modifica  l'allegato  I
della direttiva 91/414/CEE  del  Consiglio  per  quanto  riguarda  le
disposizioni specifiche relative a clothianidin, 2010/21/UE /CE della
Commissione del 12 marzo 2010; 
  Vista la valutazione dell'istituto  sopra  citato  in  merito  alla
documentazione tecnico-scientifica presentata  dall'impresa  Sumitomo
Chemical Agro Europe S.A.S. a sostegno dell'istanza di autorizzazione
del prodotto fitosanitario in questione; 
  Considerato che nell'ambito della valutazione di  cui  sopra,  sono
stati  richiesti  dal  suddetto  Istituto  dati   tecnico-scientifici
aggiuntivi; 
  Vista la nota dell'ufficio in data 11 ottobre  2011,  prot.  35854,
con  la  quale  e'  stata  richiesta  la  documentazione  ed  i  dati
tecnico-scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto,  da
presentarsi entro 6 e 12 mesi dalla sopra citata data; 
  Vista la nota pervenuta in data 14 novembre 2011 da cui risulta che
l'impresa Sumitomo  Chemical  Agro  Europe  S.A.S  ha  presentato  la
documentazione richiesta  dall'ufficio  ed  ha  comunicato  di  voler
variare la denominazione del prodotto in «Santana»; 
  Ritenuto di autorizzare il prodotto «Santana»  fino  al  31  luglio
2016  data  di  scadenza  dell'approvazione  della  sostanza   attiva
clothianidin,    fatta    salva    la    presentazione    dei    dati
tecnico-scientifici aggiuntivi nel termine sopra indicato; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19
luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
  L'impresa Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S., con sede legale  in
Saint Didier au Mont d'Or, Lione (Francia), Parc Affairs de Crecy  2,
Rue Claude Chappe,  e'  autorizzata  ad  immettere  in  commercio  il
prodotto fitosanitario denominato SANTANA con la composizione e  alle
condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino
al 31 luglio 2016, data di scadenza  dell'iscrizione  della  sostanza
attiva clothianidin nell'allegato I del decreto legislativo 17  marzo
1995, n. 194. 
  La  succitata  impresa  e'  tenuta  alla  presentazione  dei   dati
tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di  cui  in
premessa. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti. 
  Il    prodotto    e'    confezionato    nelle    taglie    da    kg
1-5-7-10-11-15-20-25-50. 
  Il  prodotto  in  questione   e'   preparato   nello   stabilimento
dell'impresa: Isagro SpA - Aprilia (Latina). 
  Il prodotto in questione e'  importato  in  confezioni  pronte  per
l'impiego dagli stabilimenti delle imprese estere: 
  Indalva S.L. Ctra. La Matanza km 0,5 - 03300 Orihuela (Alicante)  -
Spagna; 
  Arysta LifeScience S.A.S. - Nogueres (Francia). 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 14968. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 21 novembre 2011 
 
                                      Il direttore generale: Borrello