IL DIRETTORE GENERALE 
             per l'igiene e la sicurezza degli alimenti 
                         e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172,  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.
145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle  nuove
norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente il regolamento di semplificazione  dei  procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
«misure transitorie»; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Vista la domanda del 14 aprile 2007 presentata dall'impresa  Chemia
Spa, con sede legale in Dosso (Ferrara) via Statale n.  327,  diretta
ad ottenere la registrazione del  prodotto  fitosanitario  denominato
«Cell» contenente la sostanza attiva deltametrina; 
  Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre  2010,  tra  il
Ministero  della  salute  e  l'Universita'  degli  studi  di  Pisa  -
dipartimento di biologia delle  piante  agrarie,  per  l'esame  delle
istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III
di cui al decreto legislativo n. 194/1995; 
  Visto il decreto del 28 marzo 2003  di  inclusione  della  sostanza
attiva deltametrina, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 194, fino al 31 ottobre 2013 in attuazione  della  direttiva
2003/5/CE della Commissione del 10 gennaio 2003; 
  Vista la valutazione dell'istituto  sopra  citato  in  merito  alla
documentazione  tecnico-scientifica  presentata  dall'impresa  Sharda
Worldwide Exports Pvt. Ltd a sostegno dell'istanza di  autorizzazione
del proprio prodotto fitosanitario di riferimento «Poleci»; 
  Visti  i  documenti  attestanti  il  subentro  dell'impresa  Sharda
Worldwide Exports Pvt.  Ltd,  con  sede  legale  in  Mumbai  (India),
Dominic Road, 29 th Road, Bandra (West), all'impresa Chemia Spa nella
procedura di registrazione  relativa  al  prodotto  fitosanitario  in
questione, in corso di registrazione; 
  Vista la nota dell'ufficio in data 25 ottobre  2011,  prot.  33712,
con la quale e' stata richiesta la documentazione per la  conclusione
dell'iter di autorizzazione del prodotto di cui trattasi; 
  Vista la nota pervenuta in data 11 novembre 2011 da cui risulta che
l'impresa  Sharda  Worldwide  Exports  Pvt.  Ltd  ha  presentato   la
documentazione richiesta dall'ufficio; 
  Ritenuto di autorizzare il prodotto «Cell» fino al 31 ottobre  2013
data  di  scadenza  dell'iscrizione  in  allegato   I   del   decreto
legislativo  17  marzo  1995,   n.   194,   della   sostanza   attiva
deltametrina; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19
luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
  L'impresa Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd,  con  sede  legale  in
Mumbai  (India),  Dominic  Road,  29  th  Road,  Bandra  (West),   e'
autorizzata ad  immettere  in  commercio  il  prodotto  fitosanitario
denominato CELL  con  la  composizione  e  alle  condizioni  indicate
nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 ottobre 2013,
data di scadenza dell'iscrizione della sostanza  attiva  deltametrina
nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da ml 10-50-100-250-500; l
1-3-5-10. 
  Il  prodotto  in  questione   e'   preparato   nello   stabilimento
dell'impresa: IRCA Service Spa - S.S Cremasca n. 591,  10  -  Fornovo
S.G. (Bergamo). 
  Il prodotto in questione e'  importato  in  confezioni  pronte  per
l'impiego dagli stabilimenti delle imprese estere: 
  Chemark Kft H-8182 Peremarton gyartelep, Tulipan utca (Ungheria); 
  Agrology papaeconomou S.A, Industrial area of  Tessaloniki,  Sindos
Building Block 53, 570 22 Thessaloniki (Grecia); 
  Safapack Ltd., 4 Stapleton Road, Orton, Peterborough, PE2 6TB (UK); 
  Laboratorios Alcotan Pol. C/Rio Viejo, 80 parc  63,  Dos  Hermanas,
Sevilla, 41700 (Spagna). 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 13796. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 30 novembre 2011 
 
                                      Il direttore generale: Borrello