IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2008)»; 
  Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  del  6  agosto  2008,  n.  133  recante
disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo,  la   semplificazione,   la
competitivita',  la  stabilizzazione  della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria, ed in particolare l'art.  66,  e  successive
modificazioni ed integrazioni,  che  disciplina  il  turn-over  delle
amministrazioni dello Stato, anche  ad  ordinamento  autonomo,  delle
agenzie,  incluse  le  Agenzie  fiscali,  degli  enti  pubblici   non
economici, compresi gli enti di ricerca e gli enti  pubblici  di  cui
all'art. 70 del decreto legislativo n. 165 del 2001; 
  Visto l'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  in
tema di «Reclutamento del personale»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,  n.
487, e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto l'art. 17, commi da 10 a  13,  del  decreto-legge  1°  luglio
2009, n. 78 convertito con modificazioni, nella legge 3  agosto  2009
n. 102 che disciplina una procedura speciale di reclutamento  per  il
personale in possesso dei prescritti requisiti; 
  Visto il  decreto  legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150  ed  in
particolare l'art.  62  che  ha  modificato  l'art.  52  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aggiungendo il comma 1-bis secondo
cui le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso  pubblico,
ferma restando la possibilita' per l'amministrazione di destinare  al
personale interno, in possesso dei titoli  di  studio  richiesti  per
l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque  non  superiore
al 50 per cento di quelli messi a concorso; 
  Visto il predetto art. 35, commi  4  e  4-bis  del  citato  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, secondo cui le  determinazioni  relative  all'avvio  di
procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o
ente  sulla  base  della  programmazione  triennale  del   fabbisogno
deliberata ai sensi dell'art. 39 della legge  27  dicembre  1997,  n.
449, e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto lo stesso art. 35 del citato decreto legislativo n.  165  del
2001 che, sempre  al  comma  4,  subordina  l'avvio  delle  procedure
concorsuali per le amministrazioni dello Stato, anche ad  ordinamento
autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli  enti  di
ricerca, con organico superiore alle 200  unita',  all'emanazione  di
apposito decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  da
adottare su  proposta  del  Ministro  per  la  funzione  pubblica  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
  Visto il comma 4-bis dell'art. 35 del decreto  legislativo  n.  165
del 2001 secondo cui l'avvio  delle  procedure  concorsuali  mediante
l'emanazione di apposito decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
di cui al comma 4 si applica anche alle procedure di  reclutamento  a
tempo determinato  per  contingenti  superiori  alle  cinque  unita',
inclusi i contratti di formazione  e  lavoro,  e  tiene  conto  degli
aspetti finanziari, nonche' dei criteri previsti dall'art. 36; 
  Visto l'art. 36 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001  che
in tema di utilizzo di contratti di lavoro flessibile dispone che  le
pubbliche amministrazioni, per le esigenze connesse  con  il  proprio
fabbisogno ordinario, assumono esclusivamente con contratti di lavoro
subordinato  a  tempo  indeterminato   seguendo   le   procedure   di
reclutamento previste dall'art. 35  e  che  possono  avvalersi  delle
forme  contrattuali  flessibili  di  assunzione  e  di  impiego   del
personale previste dal codice civile e dalle leggi  sui  rapporti  di
lavoro subordinato nell'impresa,  nel  rispetto  delle  procedure  di
reclutamento vigenti, solo per rispondere ad esigenze  temporanee  ed
eccezionali; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122  recante  misure
urgenti in materia di stabilizzazione della  finanza  pubblica  e  di
competitivita' economica ed in particolare l'art. 9, commi 25,  26  e
27; 
  Visto l'art. 9, comma 28 del citato decreto-legge n.  78  del  2010
secondo cui, a decorrere dall'anno  2011,  le  amministrazioni  dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le  Agenzie
fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto  legislativo  30
luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni,  gli  enti  pubblici
non economici, le universita' e gli enti pubblici di cui all'art. 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  e  successive
modificazioni e integrazioni, fermo quanto previsto dagli articoli 7,
comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  possono
avvalersi di personale a tempo determinato o con  convenzioni  ovvero
con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite
del 50 per cento  della  spesa  sostenuta  per  le  stesse  finalita'
nell'anno 2009. Resta fermo quanto previsto dall'art. 1,  comma  188,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di  ricerca  resta
fermo, altresi', quanto previsto dal  comma  187  dell'art.  1  della
medesima legge n.  266  del  2005,  e  successive  modificazioni.  Il
mancato   rispetto   dei   predetti   limiti   costituisce   illecito
disciplinare e determina responsabilita' erariale; 
  Visto l'art. 34-bis del decreto legislativo n.  165  del  2001  che
detta disposizioni in  materia  di  mobilita'  del  personale  e  che
prevede gli adempimenti da seguire prima di bandire un concorso; 
  Visto l'art. 30 del richiamato decreto legislativo 30  marzo  2001,
n. 165 come successivamente integrato  e  modificato  concernente  il
passaggio diretto di personale tra  amministrazioni  diverse,  ed  in
particolare il comma 2-bis secondo cui «Le amministrazioni, prima  di
procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla
copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le  procedure
di mobilita' di cui al comma  1,  provvedendo,  in  via  prioritaria,
all'immissione  in  ruolo  dei  dipendenti,  provenienti   da   altre
amministrazioni,  in  posizione  di  comando  o   di   fuori   ruolo,
appartenenti alla stessa area funzionale,  che  facciano  domanda  di
trasferimento  nei  ruoli  delle  amministrazioni  in  cui   prestano
servizio». 
  Visto l'art. 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive
modificazioni ed integrazioni il quale al  comma  1  prevede  che  le
amministrazioni nell'individuazione  delle  dotazioni  organiche  non
possono determinare, in presenza di vacanze di  organico,  situazioni
di soprannumerarieta' di personale anche temporanea  nell'ambito  dei
contingenti relativi alle singole  posizioni  economiche  delle  aree
funzionali e di livello dirigenziale e, al comma 6,  dispone  che  le
amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di  cui
allo stesso articolo non possono assumere nuovo  personale,  compreso
quello appartenente alle categorie protette; 
  Visto il decreto-legge 30 dicembre  2009,  n.  194,  convertito  in
legge, con modificazioni,  dall'art.  1,  comma  1,  della  legge  26
febbraio 2010, n. 25; 
  Visto l'art. 2, comma 8-quater, del predetto decreto-legge  n.  194
del 2009 secondo cui alle amministrazioni che non  abbiano  adempiuto
alle riduzioni delle dotazioni organiche  previste  dal  comma  8-bis
dello stesso articolo, entro il 30 giugno  2010,  e'  fatto  comunque
divieto, a decorrere dalla predetta data, di procedere ad  assunzioni
di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto; continuano
ad essere esclusi dal predetto divieto  gli  incarichi  conferiti  ai
sensi dell'art. 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive  modificazioni.  Fino  all'emanazione  dei
provvedimenti di cui al  comma  8-bis  le  dotazioni  organiche  sono
provvisoriamente individuate in misura pari  ai  posti  coperti  alla
data del 28 febbraio 2010; sono fatte salve le procedure  concorsuali
e  di  mobilita'  nonche'  di  conferimento  di  incarichi  ai  sensi
dell'art. 19, commi 5-bis e 6, del decreto  legislativo  n.  165  del
2001 avviate alla predetta data; 
  Visto il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge,
con modificazioni, dall'art. 1, comma 1,  della  legge  14  settembre
2011, n. 148; 
  Visto l'art. 1, comma 3, del citato decreto-legge n. 138  del  2011
secondo cui le amministrazioni indicate nell'art. 74,  comma  1,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,  e  successive  modificazioni,
all'esito della riduzione degli assetti  organizzativi  prevista  dal
predetto art. 74 e dall'art. 2, comma  8-bis,  del  decreto-legge  30
dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni  dalla  legge  26
febbraio 2010, n. 25, provvedono, anche  con  le  modalita'  indicate
nell'art. 41, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2008,  n.  207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009,  n.  14:
a) ad apportare, entro il 31 marzo 2012, un'ulteriore riduzione degli
uffici  dirigenziali  di  livello  non  generale,  e  delle  relative
dotazioni organiche, in misura non  inferiore  al  10  per  cento  di
quelli risultanti a seguito dell'applicazione del  predetto  art.  2,
comma  8-bis,  del  decreto-legge  n.   194   del   2009;   b)   alla
rideterminazione  delle  dotazioni  organiche   del   personale   non
dirigenziale,  ad  esclusione  di  quelle  degli  enti  di   ricerca,
apportando una ulteriore riduzione non  inferiore  al  10  per  cento
della spesa complessiva relativa al numero dei posti di  organico  di
tale personale risultante a seguito  dell'applicazione  del  predetto
art. 2, comma 8-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009; 
  Visto l'art. 1, comma 4, dello stesso decreto-legge n. 138 del 2011
secondo cui alle amministrazioni che non abbiano adempiuto  a  quanto
previsto dal comma 3  entro  il  31  marzo  2012  e'  fatto  comunque
divieto, a decorrere dalla predetta data, di procedere ad  assunzioni
di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto; continuano
ad essere esclusi dal predetto divieto  gli  incarichi  conferiti  ai
sensi dell'art. 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive  modificazioni.  Fino  all'emanazione  dei
provvedimenti  di  cui  al  comma  3  le  dotazioni  organiche   sono
provvisoriamente individuate in misura pari  ai  posti  coperti  alla
data del 17 settembre 2011; sono fatte salve le procedure concorsuali
e  di  mobilita'  nonche'  di  conferimento  di  incarichi  ai  sensi
dell'art. 19, commi 5-bis e 6, del decreto  legislativo  n.  165  del
2001 avviate alla predetta data; 
  Visto l'art. 1, comma 5, del citato decreto-legge n. 138  del  2011
secondo cui restano esclusi dall'applicazione dei  commi  3  e  4  il
personale amministrativo operante presso gli  uffici  giudiziari,  la
Presidenza  del  Consiglio,  le  Autorita'  di  bacino   di   rilievo
nazionale,  il  Corpo  della  polizia  penitenziaria,  i  magistrati,
l'Agenzia italiana del farmaco, nei limiti consentiti dalla normativa
vigente, nonche' le strutture del  comparto  sicurezza,  delle  Forze
armate, del Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  e  quelle  del
personale  indicato  nell'art.  3,  comma  1,  del   citato   decreto
legislativo n. 165 del 2001. Continua a trovare  applicazione  l'art.
6, comma 21-sexies, primo periodo del decreto-legge 31  maggio  2010,
n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.  Restano  ferme
le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni; 
  Vista la nota circolare n. 11786 del 22 febbraio 2011 con la  quale
il Dipartimento della funzione  Pubblica  ha  fornito  istruzioni  ad
alcune amministrazioni in tema di programmazione  del  fabbisogno  di
personale triennio 2011-2013, autorizzazioni ad assumere  per  l'anno
2011 e a bandire per il triennio 2011-2013; 
  Viste  le  richieste  di   autorizzazione   a   bandire   procedure
concorsuali negli anni 2011, 2012  e  2013  per  il  reclutamento  di
personale a  tempo  indeterminato,  trasmesse  dalle  amministrazioni
interessate; 
  Considerato che  le  procedure  a  bandire  concorsi  pubblici  per
dirigenti di prima fascia non sono soggette ad autorizzazione,  cosi'
come le relative assunzioni; 
  Visto il regime assunzionale vigente e ferma restando,  anche  dopo
l'autorizzazione  a   bandire,   la   necessita'   della   preventiva
autorizzazione ad assumere a conclusione delle procedure  concorsuali
autorizzate; 
  Tenuto conto che la compatibilita'  delle  richieste  pervenute  e'
stata valutata con esito favorevole rispetto al predetto regime delle
assunzioni,  nonche'  rispetto  alle  dotazioni  organiche   vigenti;
conseguentemente, ove le riduzioni delle dotazioni organiche previste
dal   citato   decreto-legge   n.   138   del   2011   determinassero
l'indisponibilita' totale o parziale dei posti di cui  alla  presente
autorizzazione, le amministrazioni interessate dovranno  bandire  nel
rispetto  delle  effettive  disponibilita'  di  posti  in   dotazione
organica; 
  Considerato che le risorse  finanziarie  previste  dalla  normativa
vigente sono gia' impegnate per le procedure concorsuali  autorizzate
con il presente provvedimento, nonche' con quelle autorizzate per gli
anni 2009 e 2010; 
  Ritenuto di dover revocare le autorizzazioni a bandire concesse per
l'anno 2008, nonche' per gli anni antecedenti al 2008, che non  siano
state ancora bandite alla data del presente provvedimento; 
  Ritenuto di poter autorizzare a bandire le  procedure  concorsuali,
come da richieste pervenute,  fermo  restando  che  i  bandi  possono
essere indetti solo ove i  posti  siano  effettivamente  disponibili,
anche al momento della pubblicazione  del  bando,  nell'ambito  della
relativa  posizione  economica  dell'area  di  riferimento  e   fermo
restando, altresi', che le amministrazioni devono avere  la  presunta
disponibilita'  finanziaria   per   le   successive   assunzioni   da
autorizzare; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  13
giugno 2008  concernente  «Delega  di  funzioni  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri  in  materia  di  pubblica  amministrazione  e
innovazione al Ministro senza portafoglio Prof. Renato Brunetta»; 
  Su  Proposta  del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione   e
l'innovazione di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Le Amministrazioni di cui  alla  tabella  allegata  al  presente
decreto, di cui costituisce parte integrante,  sono  autorizzate,  ai
sensi dell'art. 35, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, fermo restando le disposizioni e gli adempimenti di cui
al successivo  comma  2,  ad  avviare,  nel  triennio  2011-2013,  le
procedure di reclutamento a fianco di ciascuna indicate. 
  2. Le procedure di reclutamento di cui  al  comma  1  del  presente
articolo  possono  essere  avviate  tenendo  conto  dell'effettiva  e
concreta vacanza dei posti in organico nell'ambito delle aree,  e  ai
singoli livelli, nell'ambito dei profili professionali, alla data  di
emanazione del relativo bando di concorso a condizione che sia  stata
operata la riduzione degli assetti organizzativi  prevista  dall'art.
2,  comma  8-bis,  del  decreto-legge  30  dicembre  2009,  n.   194,
convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.  25  e
dall'art. 1, comma 3, del  decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
Non  si  possono  bandire  concorsi  per  posti  che  si   renderanno
disponibili  successivamente   all'indizione   della   procedura.   I
dirigenti  rispondono  per  danno  erariale  in   caso   di   mancata
individuazione delle eccedenze delle unita' di  personale,  ai  sensi
dell'art. 33, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
165, come modificato dal decreto legislativo del 27 ottobre 2009,  n.
150. 
  3. Sono revocate le autorizzazioni a bandire  concesse  per  l'anno
2008, nonche' per gli anni antecedenti al 2008 che  non  siano  state
bandite alla data del presente provvedimento. 
  Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte  dei
conti, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
  Roma, 28 ottobre 2011 
 
                                             p. Il Presidente         
                                        del Consiglio dei Ministri,   
                                        il Ministro per la pubblica   
                                      amministrazione e l'innovazione 
                                                   Brunetta           
 
 
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
         Tremonti 

Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2011 
Presidenza del Consiglio dei Ministri registro n. 2, foglio n. 61.