Alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
                                Ministri - Segretariato generale 
 
                                Alle  Amministrazioni   dello   Stato
                                anche ad ordinamento autonomo 
 
                                Al consiglio di Stato -  Ufficio  del
                                Segretario generale 
 
                                Alla Corte dei Conti -   Ufficio  del
                                Segretario generale 
 
                                All'Avvocatura generale  dello  Stato
                                -  Ufficio del Segretario generale 
 
                                A tutte le Agenzie 
 
                                Agli Enti pubblici non economici 
 
                                Agli Enti pubblici 
 
                                Agli Enti di Ricerca 
 
                                e.p.c.: 
 
                                 Al Ministero dell'economia  e  delle
                                finanze    -    Dipartimento    della
                                Ragioneira  generale  dello  Stato  -
                                IGOP 
 
 
1. Premessa. 
  L'art. 6 della legge 4  marzo  2009,  n.  15,  recante  «Delega  al
Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttivita' del lavoro
pubblico  e   alla   efficienza   e   trasparenza   delle   pubbliche
amministrazioni ...» definisce i principi ed i criteri di delega  per
la materia  relativa  alla  dirigenza  pubblica.  Tra  gli  obiettivi
contemplati rilevano quello di: 
    rafforzare  il  principio  di   distinzione   tra   le   funzioni
d'indirizzo e  controllo  spettanti  agli  organi  di  governo  e  le
funzioni di gestione amministrativa spettanti alla dirigenza; 
    affermare la piena autonomia  e  responsabilita'  del  dirigente,
come soggetto che esercita i poteri del datore  di  lavoro  pubblico,
nella gestione delle risorse umane. 
  Tra le misure contemplate dal legislatore per realizzare i predetti
obiettivi  vi  e'  la  previsione  dell'accesso  alla  prima   fascia
dirigenziale  anche  mediante  il  ricorso  a   procedure   selettive
pubbliche concorsuali. 
  Il reclutamento di parte della dirigenza apicale mediante procedure
concorsuali pubbliche concorre a  rendere  piu'  imparziale  l'azione
amministrativa  e  a   sottolineare   la   connotazione   tecnica   e
professionale della gestione,  a  salvaguardia  dell'autonomia  delle
scelte.  Il  raccordo  con  la  sfera   politica   avviene   mediante
l'emanazione di indirizzi e direttive  da  parte  del  corrispondente
vertice. 
  La novita' dell'accesso alla dirigenza di livello generale mediante
concorso pubblico riguarda solo una percentuale dei posti disponibili
ed il legislatore riconosce la necessita' di approntare misure  volte
a  mettere  gradualmente  a  regime  il  nuovo  sistema  con   quello
precedente. Tuttavia questa novita' rappresenta un elemento di  forte
evoluzione del management amministrativo,  del  tutto  in  linea  con
l'azione propulsiva di modernizzazione ed innovazione degli  apparati
pubblici. Questi devono orientarsi nei  fatti  all'ampia  nozione  di
perfomance (soprattutto organizzativa) che risponde ad una cultura di
efficienza ed efficacia e tenere conto del fatto che  gli  indicatori
di misurazione dei  servizi  devono  prendere  a  riferimento  valori
derivanti da standard definiti non solo a livello nazionale, ma anche
sul piano internazionale. 
  L'apertura  verso  un  confronto  internazionale   della   pubblica
amministrazione  e'  confermata  dalla  previsione  secondo  cui   il
conferimento dell'incarico dirigenziale generale ai  vincitori  delle
procedure selettive pubbliche deve essere subordinato  al  compimento
di un periodo di formazione, non inferiore a sei mesi, presso  uffici
amministrativi di uno Stato dell'Unione europea  o  di  un  organismo
comunitario o internazionale. Concepire l'obbligo di  una  formazione
comparata del manager pubblico risponde ad un bisogno  incomprimibile
di cambiamento e di maggiore competitivita'  che  deve  accompagnarsi
con la revisione dei processi interni di  lavoro,  decisi  e  gestiti
dalla dirigenza, per finalizzarli all'innalzamento  del  livello  dei
servizi offerti all'utenza e realizzare  una  percezione  esterna  di
miglioramento complessivo di tutta la performance organizzativa. 
  I principi  ed  i  criteri  di  delega  sopradescritti  sono  stati
tradotti dal Governo nelle prescrizioni recate dall'art.  28-bis  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (da ora in  poi  solo  art.
28-bis) che e' stato per l'appunto aggiunto dall'art. 47 del  decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,  di  attuazione  della  legge  4
marzo 2009, n. 15. Si riporta  il  testo  di  alcuni  dei  commi  del
predetto articolo che rilevano per gli argomenti trattati: 
    «1.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'art.  19,  comma  4,
l'accesso  alla  qualifica  di  dirigente  di  prima   fascia   nelle
amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli  enti
pubblici non economici avviene, per il cinquanta per cento dei posti,
calcolati con riferimento a quelli che si  rendono  disponibili  ogni
anno per la cessazione dal servizio dei soggetti incaricati,  tramite
concorso  pubblico  per  titoli  ed  esami  indetto   dalle   singole
amministrazioni, sulla base di criteri generali stabiliti con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere della Scuola
superiore della pubblica amministrazione. 
    2. Nei casi in cui lo svolgimento dei relativi incarichi richieda
specifica esperienza e peculiare professionalita', alla copertura  di
singoli posti e comunque di una quota non  superiore  alla  meta'  di
quelli da mettere a concorso ai sensi del comma 1 si puo' provvedere,
con contratti di diritto  privato  a  tempo  determinato,  attraverso
concorso pubblico  aperto  ai  soggetti  in  possesso  dei  requisiti
professionali e delle attitudini manageriali corrispondenti al  posto
di funzione da coprire. I contratti sono stipulati per un periodo non
superiore a tre anni. 
    3. Al concorso per titoli ed esami di  cui  al  comma  1  possono
essere ammessi i dirigenti di ruolo delle pubbliche  amministrazioni,
che abbiano  maturato  almeno  cinque  anni  di  servizio  nei  ruoli
dirigenziali e gli altri soggetti in possesso di titoli di  studio  e
professionali individuati nei bandi di concorso, con riferimento alle
specifiche esigenze dell'Amministrazione  e  sulla  base  di  criteri
generali di equivalenza stabiliti  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri, previo parere della  Scuola  superiore  della
pubblica  amministrazione,  sentito  il   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca. A tale fine le amministrazioni  che
bandiscono il concorso tengono in particolare conto del personale  di
ruolo che ha esercitato per almeno cinque anni  funzioni  di  livello
dirigenziale generale all'interno delle stesse ovvero  del  personale
appartenente  all'organico  dell'Unione  europea  in  virtu'  di   un
pubblico concorso organizzato da dette istituzioni. 
    4. I vincitori del concorso  di  cui  al  comma  1  sono  assunti
dall'amministrazione e, anteriormente al conferimento  dell'incarico,
sono tenuti all'espletamento  di  un  periodo  di  formazione  presso
uffici amministrativi di  uno  Stato  dell'Unione  europea  o  di  un
organismo comunitario o internazionale. In ogni caso  il  periodo  di
formazione  e'  completato  entro  tre  anni  dalla  conclusione  del
concorso.» 
2. Accesso alla qualifica  di  dirigente  di  prima  fascia.  Sistema
binario. 
  Come prescritto dall'art. 23 del decreto  legislativo  n.  165  del
2001, in ogni  amministrazione  dello  Stato,  anche  ad  ordinamento
autonomo, e' istituito il ruolo dei dirigenti, che si articola  nella
prima e nella seconda fascia, nel cui ambito sono  definite  apposite
sezioni in modo da garantire l'eventuale specificita' tecnica. 
  E' previsto il transito alla prima fascia  del  predetto  ruolo  da
parte dei  dirigenti  della  seconda  fascia  che  abbiano  ricoperto
incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o  equivalenti
per un periodo pari almeno a cinque anni, senza essere incorsi  nelle
misure previste  dall'art.  21  per  le  ipotesi  di  responsabilita'
dirigenziale. 
  Dalla disciplina dell'art. 23 citato, nonche'  da  quella  generale
sulla dirigenza contenuta nel capo  II  del  Titolo  II  del  decreto
legislativo n. 165 del 2011, si  evince  la  chiara  distinzione  tra
qualifica di  dirigente  e  incarico  dirigenziale,  con  conseguente
differenziazione della disciplina di accesso alla qualifica  rispetto
a quello di conferimento dell'incarico. 
  L'art. 28-bis sancisce la regola che l'accesso  alla  qualifica  di
dirigente di prima fascia si realizza attraverso un  sistema  binario
che e' il seguente: 
    a) transito alla prima fascia (con conseguente acquisizione della
qualifica) da parte dei dirigenti di seconda fascia  incaricati  dopo
che per cinque anni abbiano  ricoperto  il  relativo  incarico,  come
prescritto dal citato art. 23. Questa modalita' di accesso  e'  anche
ricordata nell'incipit dell'art. 28-bis che  recita  «Fermo  restando
quanto previsto dall'art. 19, comma 4,» del  decreto  legislativo  n.
165 del 2001 secondo cui, appunto, il conferimento  dell'incarico  di
prima fascia ai dirigenti di seconda fascia del ruolo di cui all'art.
23 puo' avvenire in misura  non  superiore  al  70  per  cento  della
relativa dotazione; 
    b) acquisizione della qualifica, con  iscrizione  nella  relativa
articolazione del  ruolo,  a  seguito  dell'assunzione  in  esito  al
concorso pubblico per titoli ed esami disciplinato dallo stesso  art.
28-bis. 
  La  duplice  modalita'  di  accesso   introdotta   dalla   riforma,
necessitava di un'implementazione guidata e percio' la  legge  delega
ha affidato al Governo il compito di: 
    1.  definire  una  percentuale  dei   posti   da   destinare   al
reclutamento mediante concorso pubblico per titoli ed esami; 
    2. adottare le necessarie misure volte  a  mettere  a  regime  il
nuovo sistema di accesso in raccordo con il regime vigente; 
    3. garantire l'immediata applicazione della disciplina nel  primo
biennio successivo alla entrata in vigore del decreto legislativo  27
ottobre 2009, n. 150. 
  Per quanto riguarda  il  punto  1.,  l'art.  28-bis  ha  provveduto
direttamene a fissare la riserva al concorso pubblico per  titoli  ed
esami, indetto dalle singole amministrazioni. Tale riserva e' pari al
cinquanta per cento dei posti, calcolati con riferimento a quelli che
si rendono disponibili ogni anno per la cessazione dal  servizio  dei
soggetti incaricati. 
  Per quanto riguarda i punti 2. e 3., l'art.  28-bis  ha  provveduto
parzialmente, rinviando  per  la  disciplina  di  dettaglio  ad  atti
secondari. 
  E'  stata  prevista,  infatti,  l'adozione  di  due   decreti   del
Presidente del Consiglio dei Ministri per definire,  rispettivamente,
i criteri generali: 
    per il calcolo dei posti che si  rendono  disponibili  e  per  la
disciplina del concorso pubblico per titoli ed esami,  previo  parere
della Scuola superiore della pubblica amministrazione  (art.  28-bis,
comma 1); 
    di accesso degli altri soggetti in possesso di titoli di studio e
professionali individuati nei bandi di concorso, con riferimento alle
specifiche esigenze dell'Amministrazione, previo parere della  Scuola
superiore  della  pubblica  amministrazione,  sentito   il   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca (art. 28-bis, comma
3). 
  Per  un'esigenza  di  semplificazione  ed  attesa  la   sostanziale
omogeneita' della materia e' stato  adottato  un  unico  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri, rispettando  le  procedure  di
adozione richieste dall'art. 28-bis. 
  Si tratta del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del
26 ottobre 2010,  che  reca  la  disciplina  per  l'accesso,  tramite
concorso pubblico per titoli ed esami, alla qualifica di dirigente di
prima fascia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 maggio  2011,
n. 100 ed a cui si rinvia per ogni parte non trattata nella  presente
direttiva. 
  Il comma 6 dell'art. 28-bis ha  poi  delegato  ad  un  regolamento,
emanato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23  agosto  1988,
n. 400, nella forma del decreto del Presidente della  Repubblica,  su
proposta   del   Ministro   per   la   pubblica   amministrazione   e
l'innovazione, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,   e   sentita   la   Scuola   superiore    della    pubblica
amministrazione, attualmente in corso di definizione,  la  disciplina
delle modalita' di compimento del periodo di formazione, tenuto anche
conto di quanto previsto nell'art.  32  del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165. 
3. Incarico di funzione dirigenziale di livello generale 
  Distinta dalla disciplina di accesso alla qualifica di dirigente di
prima fascia, e' quella di  conferimento  dell'incarico  di  funzione
dirigenziale di  livello  generale,  riconducibile  all'art.  19  del
decreto legislativo n. 165 del 2001, per  cui  il  relativo  incarico
puo' essere conferito,  con  le  modalita'  previste  dai  rispettivi
ordinamenti: 
    1. a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui  all'art.  23,
in possesso della qualifica acquisita con le modalita'  di  cui  alle
lettere a) e b) descritte nel paragrafo 2 (art. 19, comma  4),  fermo
restando che per il conferimento dell'incarico di dirigente di  prima
fascia con le modalita' di cui  alla  lettera  b)  e'  necessario  lo
svolgimento del prescritto corso di formazione; 
    2. nella misura non superiore al  70  per  cento  della  relativa
dotazione, come disposto dall'art. 19, comma 4, a: 
      dirigenti di seconda fascia appartenenti ai  ruoli  di  cui  al
citato art. 23; 
      persone in possesso  delle  specifiche  qualita'  professionali
richieste dal comma 6,  dell'art.  19,  mediante  contratto  a  tempo
determinato; 
    3. entro il limite del 10 per cento della dotazione organica  dei
dirigenti appartenenti alla prima fascia (art. 19, comma 5-bis), a: 
      dirigenti di prima fascia e di seconda fascia dei ruoli di  cui
all'art. 23, previo  collocamento  fuori  ruolo,  comando  o  analogo
provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti; 
      dirigenti di prima e di  seconda  fascia  non  appartenenti  ai
ruoli di cui all'art. 23, purche' dipendenti delle amministrazioni di
cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo  n.  165  del  2001,
ovvero di organi costituzionali,  previo  collocamento  fuori  ruolo,
comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. 
4. Il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  26
ottobre 2010. 
  Come gia' detto nel paragrafo 2,  il  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri  26  ottobre  2010,  recante  «Disciplina  per
l'accesso, tramite  concorso  pubblico  per  titoli  ed  esami,  alla
qualifica di dirigente di prima fascia» si preoccupa di  definire  le
necessarie misure volte a  mettere  a  regime  il  nuovo  sistema  di
accesso in raccordo con il regime vigente  e  garantisce  l'immediata
applicazione della disciplina entro il primo biennio successivo  alla
entrata in vigore del decreto legislativo 27 ottobre  2009,  n.  150.
L'art. 12 del decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  26
ottobre 2010, infatti, ha previsto che la riserva  di  posti  per  il
concorso pubblico va calcolata tenendo conto dei  posti  di  funzione
dirigenziale di livello generale che si rendono  disponibili  gia'  a
decorrere dal 1° gennaio 2011. 
  Nell'ambito del predetto decreto, questi importanti  punti  trovano
attuazione secondo le modalita' che si andranno ad illustrare.  Anche
gli  indirizzi  contenuti  nella  presente  direttiva  tengono  conto
dell'esigenza di  assicurare  l'applicazione  della  nuova  normativa
senza  incidere  sul  corretto  funzionamento  delle  amministrazioni
pubbliche, attesa  la  rilevanza  istituzionale  e  funzionale  delle
figure dirigenziali interessate. 
5. Amministrazioni destinatarie. 
  La disciplina sul reclutamento della dirigenza di prima  fascia  si
applica alle amministrazioni pubbliche  che  la  prevedono  nel  loro
ordinamento.  Ne  sono  destinatarie,  coerentemente  alla  normativa
contrattuale delle autonome aree dirigenziali previste per i comparti
vigenti, le amministrazioni statali, anche ad  ordinamento  autonomo,
nonche' le agenzie e gli enti pubblici non  economici,  compresi  gli
enti di ricerca, i cui regolamenti organizzativi, in conformita' alla
legge, prevedono  specificamente  funzioni  dirigenziali  di  livello
generale, con corrispondenti posti definiti  in  dotazione  organica,
compresi quelli di fuori ruolo. 
  Sono escluse dal novero  le  figure  direzionali  qualificate  come
organi nei rispettivi regolamenti o il  cui  rapporto  di  lavoro  si
configura di natura privatistica, ed in  generale  quelle  che,  come
detto,  non  trovano  un  corrispondente  riflesso  nella   dotazione
organica dell'amministrazione. 
  Sono escluse dal novero  le  figure  direzionali  qualificate  come
organi nei rispettivi regolamenti o il  cui  rapporto  di  lavoro  si
configura di natura privatistica, ed in  generale  quelle  che,  come
detto,  non  trovano  un  corrispondente  riflesso  nella   dotazione
organica dell'amministrazione. 
  Sono escluse, altresi', le funzioni c.d. regaliennes ovvero  quelle
relative alle carriere e alla dirigenza di cui all'art. 3 del  citato
decreto legislativo n. 165 del 2001 atteso l'ordinamento speciale che
le caratterizza. 
6. Programmazione del fabbisogno. 
  I posti di funzione dirigenziale di livello generale  si  collocano
al vertice  dell'organizzazione  delle  amministrazioni  pubbliche  e
sono, di norma, istituiti per legge. Il regime del conferimento degli
incarichi dirigenziali assicura la copertura degli  stessi  posti  di
funzione secondo le esigenze funzionali dell'amministrazione. 
  Il  meccanismo  di   legge   del   conferimento   degli   incarichi
dirigenziali di prima fascia, illustrato nel precedente paragrafo  2,
rimane percio' confermato nelle sue modalita', anche  alla  luce  del
nuovo art. 28-bis. Tuttavia  e'  necessario  che  le  amministrazioni
programmino con un congruo  anticipo  le  procedure  concorsuali  per
garantire  una  tempestiva   copertura   dei   posti   riservati   al
reclutamento mediante concorso pubblico per titoli ed esami. 
  Lo stesso art. 28-bis esordisce salvaguardando la disciplina di cui
all'art. 19, comma 4,  del  decreto  legislativo  n.  165  del  2001.
Quest'aspetto risponde chiaramente all'esigenza di mettere  a  regime
il nuovo sistema di reclutamento  della  dirigenza  di  prima  fascia
senza pregiudicare la  normativa  sul  conferimento  degli  incarichi
dirigenziali. 
  Al fine di evitare riflessi  negativi  sul  corretto  funzionamento
delle amministrazioni, si forniscono alcune indicazioni utili per  la
redazione degli atti  di  programmazione  per  favorire  la  graduale
applicazione delle nuove disposizioni. 
  Occorre  prima  di  tutto  richiamare  l'art.  2  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri che stabilisce che  il  calcolo
della percentuale del cinquanta per cento, da destinare  al  concorso
pubblico a tempo indeterminato, si effettua in sede di programmazione
triennale del fabbisogno  tenendo  conto  del  numero  dei  posti  di
funzione dirigenziale di livello generale che si rendono disponibili,
entro il 31 dicembre di ogni anno, per cessazione  dal  servizio  dei
soggetti incaricati  con  qualifica  di  dirigente  di  prima  fascia
appartenenti ai ruoli dell'amministrazione. 
  In sostanza le amministrazioni devono computare,  nel  calcolo  dei
posti da riservare al concorso pubblico, solo quelli lasciati  liberi
da  soggetti  dei  ruoli  dell'amministrazione  in   possesso   della
qualifica di dirigente di prima fascia in quanto acquisita secondo le
modalita' descritte nel paragrafo 2. 
  Questo  criterio  si  concilia  con  l'esigenza  rappresentata  dal
legislatore di non compromettere gli altri sistemi di  copertura  dei
posti di funzione  dirigenziale  di  livello  generale  riconducibili
appunto alla disciplina di cui all'art. 19 ripetutamente richiamato. 
  Si precisa, inoltre, che rispettando la legge delega che  prevedeva
l'applicazione  della  nuova  disciplina  entro  il   primo   biennio
successivo alla entrata in vigore del decreto legislativo 27  ottobre
2009, n. 150, l'art. 12 del decreto del Presidente del Consiglio  dei
Ministri 26 ottobre 2010 ha previsto, come gia' detto, che la riserva
di posti per il concorso  pubblico  va  calcolata  tenendo  conto  di
quelli di funzione di livello generale che si rendono  disponibili  a
decorrere dal 1° gennaio 2011. 
  Le amministrazioni, pertanto, laddove vi siano posti resisi vacanti
anteriormente al 1° gennaio 2011 mantengono su quei posti  il  regime
anteriore alla riforma, salvo volerli utilizzare a compensazione  per
realizzare l'obiettivo della riserva al concorso. 
  Il fatto di prendere a  riferimento,  ai  fini  del  conteggio  dei
posti, quelli che si liberano in quanto  occupati  da  dirigenti  dei
ruoli con  qualifica  di  dirigente  di  prima  fascia  favorisce  la
compatibilita' immediata tra le due diverse modalita' di accesso alla
prima fascia senza il rischio di creare sovrapposizioni. 
  Come  recita  sempre  l'art.  2  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri, in sede di programmazione del  fabbisogno,  e
comunque non oltre il 31 gennaio di  ogni  anno,  le  amministrazioni
definiscono, su base previsionale triennale, il numero dei  posti  di
funzione dirigenziale di livello generale che si rendono disponibili,
entro il 31 dicembre di ogni anno, per cessazione  dal  servizio  dei
soggetti incaricati  con  qualifica  di  dirigente  di  prima  fascia
appartenenti ai ruoli dell'amministrazione. 
  Il  sistema  di  calcolo  tiene  conto  di  una  visione  temporale
ricondotta al triennio, con possibilita'  di  compensazione  fra  gli
anni  considerati  che  aiuta  le  amministrazioni  in   termini   di
flessibilita' e di possibilita' di portare a compimento le  procedure
concorsuali di  reclutamento  eventualmente  avviate.  E'  importante
anche tenere  conto  del  fatto  che  i  bandi  di  concorso  possono
riguardare posti che si rendono disponibili  in  anni  diversi,  come
previsto dall'art. 3 del decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 26 ottobre 2006 a cui si fa rinvio. 
  Per l'anno in corso la programmazione doveva essere presentata  non
oltre il 31 gennaio scorso. Atteso lo stato di avanzamento  dell'anno
2011 il termine di presentazione e' spostato al 31 ottobre 2011. 
  Per la stessa ragione  si  ritiene  possibile,  in  sede  di  prima
applicazione, lasciare alle amministrazioni la facolta' di  scegliere
se sviluppare una proiezione triennale 2011-2013 o, se preferita, una
proiezione comprendente anche l'anno 2014 (2011-2014). In tale ultimo
caso  si  confida  nello  spirito  di   collaborazione   di   codeste
amministrazioni nell'anticipare al 31 ottobre c.a. i  tempi  previsti
come limite massimo (per il  triennio  2012-2014  il  termine  ultimo
sarebbe il 31 gennaio 2012), al fine di favorire  l'attuazione  della
nuova normativa. 
  Si richiama, al riguardo, l'art. 11 del decreto del Presidente  del
Consiglio dei Ministri che disciplina il monitoraggio delle procedure
a  cura   del   Dipartimento   della   funzione   pubblica   mediante
l'acquisizione annuale della programmazione triennale del  fabbisogno
delle   singole   amministrazioni,   corredata   delle   informazioni
dettagliate sulla tipologia e sul numero dei  posti  disponibili,  al
fine di rilevare i  dati  utili  sul  calcolo  delle  percentuali  da
riservare al concorso pubblico,  sullo  svolgimento  delle  procedure
concorsuali, sul giusto raccordo delle diverse modalita'  di  accesso
alla dirigenza di prima fascia. 
  A tal fine si richiede a ciascuna  amministrazione  di  predisporre
una apposita relazione illustrativa che  accompagni  la  compilazione
dell'allegato «Modello art.  28-bis».  Alla  presente  direttiva  e',
altresi', allegata una «Scheda tecnica» che fornisce indicazioni  per
la compilazione del predetto Modello e che riporta  anche  esempi  di
compilazione. 
  Si  ribadisce  che  la  documentazione  richiesta   dovra'   essere
trasmessa allo Scrivente Dipartimento della funzione  pubblica  entro
il 31 ottobre 2011. 
  Non sono  previsti  dalla  normativa  vigente  altri  provvedimenti
autorizzatori sia per poter bandire i  concorsi,  sia  per  procedere
alle assunzioni in esito alle procedure. 
  Lo Scrivente Dipartimento valutera' la documentazione pervenuta  da
ciascuna  amministrazione  ed  effettuera'  osservazioni   solo   ove
necessario. 
7. Concorso pubblico per titoli ed esami: a tempo indeterminato  e  a
tempo determinato. 
  L'art. 28-bis, comma 2, prevede  poi  che,  «nei  casi  in  cui  lo
svolgimento dei relativi incarichi richieda  specifica  esperienza  e
peculiare  professionalita',  alla  copertura  di  singoli  posti   e
comunque di una quota non superiore alla meta' di quelli da mettere a
concorso ai sensi del comma 1 si puo' provvedere,  con  contratti  di
diritto privato a tempo  determinato,  attraverso  concorso  pubblico
aperto ai soggetti in possesso dei requisiti  professionali  e  delle
attitudini  manageriali  corrispondenti  al  posto  di  funzione   da
coprire. I contratti sono stipulati per un periodo  non  superiore  a
tre anni.» 
  La disposizione richiamata fa chiaramente intendere che  la  regola
generale  del  reclutamento  in  argomento  e'  quella  del  concorso
pubblico, per titoli ed esami, a tempo indeterminato, nel limite  del
contingente previsto secondo le indicazioni di cui  al  paragrafo  6.
Per il bando di concorso a  tempo  indeterminato  non  e'  necessario
specificare i posti di funzione che si intendono ricoprire. 
  In   sede   di   determinazione   del   fabbisogno,   laddove    le
amministrazioni  abbiano  individuato,  nell'ambito  delle  strutture
dirigenziali di livello generale della rispettiva dotazione organica,
singoli posti di funzione puntualmente definiti  che  richiedono  una
specifica e  particolare  esperienza  e  peculiare  professionalita',
possono provvedere alla relativa  copertura  «previo  esperimento  di
concorso pubblico, mediante assunzione  con  contratto  di  lavoro  a
tempo determinato, di durata non superiore ai tre anni, nel limite di
un contingente non superiore alla meta' dei  posti  da  destinare  al
concorso pubblico» da detrarre  dalla  disponibilita'  calcolata  per
quest'ultimo (art. 5 del decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 26 ottobre 2010). Ne deriva che  per  il  concorso  a  tempo
determinato occorre indicare  nel  bando  il  posto  che  si  intende
ricoprire. 
  Nella relazione illustrativa della programmazione  del  fabbisogno,
che le amministrazioni devono produrre, daranno adeguate informazioni
sulle ragioni del concorso pubblico a tempo determinato. 
8. Conclusioni. 
  Il Dipartimento della funzione  pubblica,  su  richiesta  da  parte
delle  amministrazioni  interessate,  promuove  convenzioni  per   la
gestione unificata dei concorsi,  nonche'  iniziative  per  agevolare
l'informatizzazione delle procedure concorsuali. Questa modalita'  di
reclutamento  puo'   favorire   una   maggiore   economicita'   nello
svolgimento delle procedure. 
  Si raccomanda un puntuale rispetto delle disposizioni contenute nel
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 ottobre 2010 per
quanto riguarda la predisposizione dei bandi di concorso, i requisiti
di accesso e le modalita' di svolgimento della procedura concorsuale.
In particolare, al  fine  di  evitare  un  utilizzo  improprio  delle
graduatorie,  il  bando  di  concorso  deve  indicare  se   i   posti
disponibili si  riferiscono  ad  un  solo  anno  oppure  ad  un  arco
temporale maggiore. A tal proposito e' necessario specificare: 
    a) il periodo temporale, comunque non superiore  al  triennio,  a
cui si riferiscono i posti banditi; 
    b) i criteri ed i tempi di  utilizzo  della  graduatoria  per  la
copertura dei posti banditi; 
    c) i criteri ed i tempi di  utilizzo  della  graduatoria  per  la
copertura  degli   eventuali   ulteriori   posti   che   si   rendono
effettivamente disponibili, nel periodo temporale indicato nel bando,
nel rispetto della percentuale del cinquanta per cento. 
  In assenza di specifici criteri definiti nel bando  la  graduatoria
perde di efficacia con l'assunzione dei vincitori  corrispondenti  al
numero dei posti banditi. 
  Si rinvia, invece, all'art. 5, comma 2, del decreto del  Presidente
del Consiglio dei Ministri per un uso corretto della graduatoria  del
concorso a tempo determinato. 
  Nella  gestione  delle  procedure  concorsuali  le  amministrazioni
devono favorire la piu' ampia diffusione delle procedure informatiche
e la piena  applicazione  della  normativa  sulla  posta  elettronica
certificata, rammentando anche quanto indicato  nella  circolare  del
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione n.  12/2010,
riguardante modalita' di presentazione della domanda di ammissione ai
concorsi pubblici indetti dalle amministrazioni, nonche'  chiarimenti
e criteri interpretativi sull'utilizzo della PEC. 
  Non si tralascia di ricordare che l'art. 38, comma 2,  del  decreto
del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000,  n.  445,  come
modificato dalla lettera b) del  comma  2  dell'art.  47,  d.lgs.  30
dicembre 2010, n. 235 stabilisce che «Le istanze ... inviate per  via
telematica, ivi comprese le domande per la partecipazione a selezioni
e concorsi per l'assunzione ... sono  valide  se  effettuate  secondo
quanto previsto dall'art. 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82». 
  Devono essere rispettati, altresi', gli  adempimenti  connessi  con
l'art. 54 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 in materia di «Contenuto dei
siti delle pubbliche amministrazioni». 
  Si confida nella corretta applicazione delle indicazioni fornite. 
    Roma, 5 agosto 2011 
 
                                        Il Ministro per la pubblica   
                                      amministrazione e l'innovazione 
                                                 Brunetta             

Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 2011 
Ministeri  istituzionali  Presidenza  del  Consiglio   dei   Ministri
registro n. 19, foglio n. 345.