IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 
 
  Visto l'art. 35 del decreto legislativo  30  luglio  1999,  n.  300
sulla «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma  dell'art.  11
della legge 15 marzo 1977, n. 59»; 
  Visto l'art. 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  e
successive modifiche e integrazioni,  relativo  alla  gestione  degli
pneumatici fuori uso; 
  Visto il decreto del Ministero dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare in data  11  aprile  2011  n.  82,  recante  il
regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso, previsto  dal
secondo comma del citato art. 228; 
  Visto l'art. 7 del predetto regolamento, relativo  agli  pneumatici
fuori uso derivanti da demolizione dei veicoli a  fine  vita,  ed  in
particolare il comma 10, che prevede  che  i  parametri  tecnici  per
l'individuazione delle diverse categorie di contributo da  parte  del
comitato di cui al comma 2 siano definiti con  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; 
  Rilevato che, ai sensi  del  medesimo  comma  10  dell'art.  7,  il
contributo e' commisurato alla  tipologia  di  pneumatici  a  cui  si
riferisce; 
  Ritenuto  opportuno,  ai  fini  della  definizione   dei   predetti
parametri tecnici e anche per agevolare il controllo circa  l'entita'
dei contributi  che  saranno  versati  dai  rivenditori  di  veicoli,
mettere  in  relazione  le  diverse  tipologie   di   pneumatici   da
assoggettare al contributo, di cui all'allegato E del citato  decreto
n. 82 del 2011, con la classificazione dei veicoli di cui all'art. 47
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  I parametri tecnici per l'individuazione, da parte del Comitato  di
gestione degli pneumatici fuori uso  (PFU)  provenienti  dai  veicoli
fuori  uso,  del  contributo  per  la  copertura  e  gestione   degli
pneumatici dei veicoli a fine vita, sono i seguenti: 
      a) Valore medio tra il numero di veicoli immatricolati o, per i
veicoli non soggetti ad immatricolazione,  venduti  nell'anno  solare
precedente a quello in cui si determina il contributo e la stima  dei
veicoli che saranno immatricolati o venduti nell'anno  nel  quale  si
determina il contributo per l'anno solare successivo,  suddiviso  per
ciascuna tipologia di pneumatici attribuibili ai veicoli in base alla
tabella di cui all'art. 2. Le informazioni relative  ai  veicoli  non
soggetti ad immatricolazione venduti  sono  fornite  al  Comitato  di
gestione  degli  PFU  provenienti  dai  veicoli   fuori   uso   dalle
Associazioni dei produttori dei veicoli; 
      b)  Valore  medio  tra  il  numero  di  veicoli   radiati   per
demolizione o,  per  i  veicoli  non  soggetti  ad  immatricolazione,
demoliti nell'anno solare precedente a quello in cui si determina  il
contributo e la stima dei veicoli  radiati  nell'anno  nel  quale  si
determina il contributo per l'anno solare successivo,  suddiviso  per
ciascuna tipologia di pneumatici attribuibili ai veicoli in base alla
tabella di cui all'art. 2. Le informazioni relative  ai  veicoli  non
soggetti ad immatricolazione demoliti sono  fornite  al  Comitato  di
gestione  degli  PFU  provenienti  dai  veicoli   fuori   uso   dalle
Associazioni dei demolitori dei veicoli; 
      c) Numero medio  di  pneumatici  installati  per  veicolo,  per
ciascuna tipologia di pneumatici attribuibili ai veicoli in base alla
tabella  di  cui  all'art.  2.   Le   informazioni   necessarie   per
l'individuazione di detto numero medio sono fornite  al  Comitato  di
gestione  degli  PFU  provenienti  dai  veicoli   fuori   uso   dalle
Associazioni dei produttori dei veicoli; 
      d) Peso medio pneumatico, per ciascuna tipologia di  pneumatici
attribuibili ai veicoli in base alla tabella di cui  all'art.  2.  Le
informazioni necessarie per  l'individuazione  del  peso  medio  sono
fornite al Comitato di gestione degli  PFU  provenienti  dai  veicoli
fuori uso dalle Associazioni dei produttori dei veicoli; 
      e)  Quantitativo  di   Pneumatici   usati   provenienti   dalla
demolizione dei  veicoli  a  fine  vita  venduti  all'estero  per  il
riutilizzo nell'anno solare precedente a quello in cui  si  determina
il contributo. Le informazioni  necessarie  per  l'individuazione  di
detto quantitativo sono fornite al Comitato  di  gestione  degli  PFU
provenienti dai veicoli fuori uso dalle Associazioni  dei  demolitori
dei veicoli.