IL DIRIGENTE 
              dell'ufficio valutazione e autorizzazione 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, recante la «Riforma dell'organizzazione  del  Governo,  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto l'art.  48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269
convertito nella legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che  istituisce
l'Agenzia Italiana del Farmaco; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i
Ministri  della  funzione  pubblica  e  dell'economia  e  finanze  20
settembre 2004,  n.  245  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato; 
  Visto  il  Regolamento  di  organizzazione,  di  amministrazione  e
dell'ordinamento del  personale  dell'Agenzia  Italiana  del  Farmaco
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale n. 254 del 31 ottobre 2009; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e s.m.i.; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Vista la determinazione n.  15  del  1°  marzo  2010,  con  cui  il
direttore generale dell'Agenzia Italiana  del  Farmaco  ha  conferito
alla dott.ssa Anna Rosa Marra l'incarico  di  coordinatore  dell'Area
registrazione e l'incarico di dirigente  dell'Ufficio  valutazione  e
autorizzazione; 
  Visto l'art. 38 del decreto legislativo 24 aprile 2009,  n.  219  e
s.m.i.,  recante  «Attuazione  della  direttiva  n.   2001/83/CE   (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernente i medicinali per uso umano, nonche'  della  direttiva  n.
2003/94/CE», e s.m.i., ed in particolare  il  comma  5  del  medesimo
articolo, il quale prevede che i dati  relativi  alle  autorizzazioni
alla immissione in commercio (AIC)  decadute  sono  pubblicati  nella
Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  a  cura  dell'Agenzia
Italiana del Farmaco (AIFA); 
  Viste le «Linee  Guida  "Sunset  Clause"»  pubblicate  nel  portale
internet dell'AIFA sezione Front.end/Sunset Clause in data  2  aprile
2009; 
  Visto  il  «Comunicato  AIFA»  pubblicato  nel   portale   internet
dell'AIFA sezione Front.end/Sunset Clause in data 2 luglio 2009; 
  Tenuto  conto  dei  dati  di  commercializzazione  dei   medicinali
verificati alla data del 1° dicembre  2010,  da  cui  risulta  che  i
medicinali  descritti  nell'elenco  di  seguito  riportato  sono   in
decadenza alla data evidenziata per ognuno di essi; 
  Vista la determinazione del 31  maggio  2011,  n.  823,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n.  150  del  30  giugno  2011,  riguardante
l'elenco dei  medicinali  la  cui  autorizzazione  all'immissione  in
commercio e' decaduta ai sensi dell'art. 38 del  decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.; 
  Vista l'ordinanza n. 4325/2011 della Sezione Terza Quater  del  Tar
Lazio, depositata  il  24  novembre  2011,  in  cui  si  sospende  la
determinazione del 31 maggio 2011, n. 823, impugnata  dalla  Societa'
Hospira Italia S.r.l., ai fini del riesame della questione; 
  Vista la comunicazione di avvio del procedimento di riesame,  prot.
AIFA/122010 del 5 dicembre 2011; 
  Viste le controdeduzioni della Societa' Hospira Italia S.r.l.,  con
riferimento  alla  comunicazione  succitata,  pervenute  in  data  14
dicembre 2011, prot. AIFA/125426 ed integrate con nota  pervenuta  in
data 20 dicembre 2011, prot. AIFA/127993; 
  Considerato che alla data dell'8 dicembre 2010 (data  di  decadenza
del medicinale Somatostatina Hospira, autorizzato  all'immissione  in
commercio con la denominazione di  Neostesin,  giusta  determinazione
AIC/N.  2513  del  15  novembre  2007,  pubblicata  sul   Supplemento
ordinario n. 258 alla Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana,
n. 285 del 7  dicembre  2007,  efficace  dall'8  dicembre  2007,  con
titolare AIC PH & T SPA), lo  stesso  medicinale  non  e'  mai  stato
commercializzato, come  risulta  dai  dati  di  vendita  forniti  dal
Sistema della Tracciabilita' del Farmaco gestito dal Ministero  della
salute; 
  Considerato   che   il   computo   dei   tre   anni   di    mancata
commercializzazione  e'  effettuato  dalla  data  di  efficacia   del
provvedimento di AIC e non dalle date relative a successivi cambi  di
titolarita' o di denominazione, che  nulla  rilevano  ai  fini  della
commercializzazione stessa e che, ancor meno rileva la questione  del
cambio di denominazione del medicinale,  Somatostatina  Hospira,  che
non compromette la  stessa  commercializzazione,  essendo  il  codice
della AIC l'elemento caratterizzante di ciascun medicinale  e,  nella
fattispecie tale codice AIC non e' mai stato modificato, ne' dopo  il
trasferimento  della  titolarita',  ne'  dopo   la   modifica   della
denominazione; 
  Ritenuto che la modifica del batch size presentata  e  autorizzata,
ossia la modifica della quantita' di unita'  di  medicinale  prodotta
con un solo ciclo di produzione, concerne  esclusivamente  l'aggiunta
(e non la sostituzione) di un ulteriore batch size  (20.000  flaconi)
rispetto a quello gia' autorizzato (10.000 flaconi) e che,  pertanto,
il titolare della AIC avrebbe potuto far  produrre  il  medicinale  e
commercializzarlo con il batch size gia' autorizzato,  in  quanto  la
modifica del batch size suddetta, non e' un elemento che  compromette
la  produzione  e  quindi  la  successiva   commercializzazione   del
medicinale stesso,  e  non  puo'  neppure  essere  considerata,  alla
stregua della «modifica  del  processo  di  produzione  del  prodotto
finito»; 
  Considerato che la modifica del processo di produzione del prodotto
finito attiene ai  vari  stadi  che  conducono  alla  produzione  del
medicinale a dose e  forma  di  medicamento,  tale  da  poter  essere
somministrato  nell'uomo  (ad  es.  compresse,  sciroppo,   supposte,
fiale), mentre la modifica del batch size  rappresenta  semplicemente
la variazione della quantita'  di  medicinale  prodotta  secondo  uno
stesso processo produttivo; 
  Considerato che il periodo temporale resosi necessario all'AIFA per
valutare la richiesta di variazione del batch size non ha prodotto la
sospensione dell'efficacia del provvedimento di AIC; 
  Considerato che la  Societa'  Hospira  Italia  S.r.l.  non  ha  mai
prodotto alcuna richiesta di esenzione dalla  decadenza  nei  termini
indicati dalle linee guida succitate e  che  comunque  la  variazione
della dimensione del lotto presentata,  non  essendo  una  variazione
critica ai fini della commercializzazione, non sarebbe  stata  idonea
ex se a giustificare l'istanza di esenzione dalla decadenza; 
  Considerato che mediante il comunicato di  preavviso  di  decadenza
(nel caso di specie datato 31 marzo 2011) si invitano, i titolari  di
tali AIC a fornire, entro 10 giorni dalla pubblicazione del  medesimo
comunicato, eventuali controdeduzioni, corredate di elementi validi a
dimostrare la commercializzazione del medicinale prima della prevista
data  di  decadenza  della  AIC,  fermo  restando  la  necessita'  di
inserimento dei dati di vendita nel sistema della tracciabilita'  del
farmaco, gestito dal Ministero della salute e che la Societa' Hospira
Italia S.r.l. non ha provveduto a trasmettere dati utili a comprovare
la commercializzazione del medicinale; 
 
                              Determina 
 
                               Art. 1 
 
  E' confermata, a seguito del riesame, ai  sensi  dell'art.  38  del
decreto legislativo 24 aprile 2009, n. 219 e  s.m.i.,  la  decadenza,
per mancata commercializzazione, del medicinale Somatostatina Hospira
(codice AIC n. 037365), autorizzato all'immissione in  commercio  con
la denominazione di Neostesin, giusta determinazione AIC/N. 2513  del
15 novembre 2007, pubblicata sul Supplemento ordinario  n.  258  alla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 285 del  7  dicembre
2007, efficace dall'8 dicembre 2007, con titolare AIC PH & T S.p.a.