IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 
 
                           di concerto con 
 
                IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  
                                  e 
     IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 «Attuazione  della
direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da  fonti
rinnovabili,  recante  modifica  e   successiva   abrogazione   delle
direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE» e in particolare gli articoli  24,
33, 38 e 39; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55 «Attuazione della
direttiva 2009/30/CE, che modifica la direttiva 98/70/CE, per  quanto
riguarda le specifiche relative  a  benzina,  combustibile  diesel  e
gasolio, nonche' l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare
e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la  direttiva
1999/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al combustibile
utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna  e  abroga  la
direttiva 93/12/CEE», ed in particolare l'art. 2, comma 6; 
  Visto il decreto legge 10  gennaio  2006,  n.  2,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come modificato  dal
comma 1 dell'art. 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali di concerto con il Ministro dello  sviluppo  economico,  il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e  il
Ministro dell'economia e delle finanze del  29  aprile  2008,  n.110,
«Regolamento recante criteri, condizioni e modalita' per l'attuazione
dell'obbligo dell'immissione in consumo nel territorio  nazionale  di
una quota minima di biocarburanti, ai sensi dell'art. 1,  comma  368,
punto 3, della legge n.296/2006.»; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di  concerto
con il Ministro delle politiche agricole alimentari e  forestali,  il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e  il
Ministro dell'economia e delle finanze del  29  aprile  2008,  n.100,
«Regolamento  recante  sanzioni   amministrative   per   il   mancato
raggiungimento dell'obbligo di immissione in  consumo  di  una  quota
minima di biocarburanti, ai sensi dell'art. 2-quater, comma 2,  della
legge 11 marzo 2006, n. 81, cosi' come sostituito dall'art. 1,  comma
368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.»; 
  Vista la Comunicazione della Commissione 2010/C 160/01 sui  sistemi
volontari e  i  valori  standard  da  utilizzare  nel  regime  UE  di
sostenibilita' per i biocarburanti; 
  Vista   la   Comunicazione   della   Commissione   2010/C    160/02
sull'attuazione  pratica  del  regime  UE  di  sostenibilita'  per  i
biocarburanti e sulle norme di calcolo per i biocarburanti; 
  Vista la Decisione  della  Commissione  2010/335/CE  relativa  alle
linee direttrici per il calcolo degli stock di carbonio nel suolo  ai
fini dell'allegato V della direttiva 2009/28/CE; 
  Vista la Decisione della Commissione C(2011) 36 del 12 gennaio 2011
relativa ad  alcuni  tipi  di  informazioni  sui  biocarburanti  e  i
bioliquidi che gli operatori economici devono presentare  agli  Stati
membri; 
  Visto il decreto del Ministero  dello  sviluppo  economico  del  22
dicembre 2009 recante prescrizioni relative all'organizzazione ed  al
funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano  autorizzato  a
svolgere attivita' di accreditamento in  conformita'  al  Regolamento
(CE) n. 765/2008; 
  Visto il decreto del Ministero  dello  sviluppo  economico  del  22
dicembre  2009  recante  designazione  di  «ACCREDIA»   quale   unico
organismo nazionale italiano  autorizzato  a  svolgere  attivita'  di
accreditamento e vigilanza del mercato; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.152,  e  successive
modificazioni ed integrazioni «Norme in materia ambientale»; 
  Visto il Piano di  azione  nazionale  per  le  energie  rinnovabili
dell'Italia, trasmesso  in  data  29  luglio  2010  alla  Commissione
europea, con il quale e' stata fornita una panoramica sintetica della
politica nazionale in materia di energie rinnovabili descrivendo  gli
obiettivi e le principali linee di azione strategica; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                        Finalita' del decreto 
 
  1. Ai fini di cui all'art. 7-bis, comma 5, del decreto  legislativo
21 marzo 2005, n.66, come introdotto dal  comma  6  dell'art.  1  del
decreto legislativo 31 marzo 2011, n.55, di cui agli articoli 24, 33,
38 e 39, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e allo scopo di
garantire che la attendibilita'  delle  informazioni  che  concorrono
alla dimostrazione del rispetto  dei  criteri  di  sostenibilita'  di
biocarburanti e bioliquidi e delle informazioni sociali e  ambientali
fornite  dagli  operatori  economici  appartenenti  alla  filiera  di
produzione degli stessi sia accertata tramite un adeguato livello  di
verifica indipendente, il presente decreto stabilisce  ai  sensi  del
comma 6 dell'art. 2 del decreto legislativo 31 marzo 2011 n. 55: 
    a)  le  modalita'  di  funzionamento  del  Sistema  nazionale  di
certificazione  della  sostenibilita'   dei   biocarburanti   e   dei
bioliquidi; 
    b) le procedure di adesione allo stesso sistema; 
    c) le procedure per la verifica degli obblighi di informazione di
cui all'art. 7-quater, comma 5,  del  decreto  legislativo  21  marzo
2005, n. 66, come introdotto dal comma  6  dell'art.  1  del  decreto
legislativo 31 marzo 2011 n. 55; 
    d) le disposizioni  che  gli  operatori  ed  i  fornitori  devono
rispettare per l'utilizzo del sistema di equilibrio di massa  di  cui
all'art. 7-quater, comma 4, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n.
66, come introdotto dal comma 6 dell'art. 1 del  decreto  legislativo
31 marzo 2011 n. 55.