IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n.
129  recante  la  riorganizzazione  del  Ministero  delle   politiche
alimentari e forestali; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n.
129  recante  la  riorganizzazione  del  Ministero  delle   politiche
agricole alimentari e forestali; 
  Visto il Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno  2007  e
successive  modifiche,   relativo   alla   produzione   biologica   e
all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il  Reg.  (CEE)
n. 2092/91; 
  Visto il Reg. (CE) n. 889/2008 della Commissione  del  5  settembre
2008 e successive modifiche, recante modalita'  di  applicazione  del
Reg.  (CE)  n.  834/2007  del  Consiglio  relativo  alla   produzione
biologica e all'etichettatura  dei  prodotti  biologici,  per  quanto
riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli; 
  Visto il Reg. (CE) n. 1235/2008 della Commissione  dell'8  dicembre
2008, recante modalita' di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 del
Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione  di  prodotti
biologici dai paesi terzi; 
  Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995 n. 220 di attuazione
degli articoli 8 e 9 del  Reg.  (CEE)  n.  2092/1991  in  materia  di
produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico; 
  Visto il decreto ministeriale del 5 dicembre 2006,  modificato  dal
decreto ministeriale del 20 febbraio 2007,  relativo  all'obbligo  di
comunicazione al Ministero da parte  degli  Organismi  di  controllo,
autorizzati ai sensi  del  decreto  legislativo  n.  220/1995,  delle
variazioni della propria struttura e della documentazione di sistema; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  del  27   novembre   2009   sulle
disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE)  n.  834/2007,  n.
889/2008,  n.  1235/2008  e  successive  modifiche   riguardanti   la
produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  del   29   ottobre   2010   sulle
disposizioni  per  l'individuazione  dei   requisiti   minimi   delle
procedure di prelievo di campioni di prodotti biologici da analizzare
in attuazione dei regolamenti  (CE)  n.  834/2007,  n.  889/2008,  n.
1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione  biologica
e l'etichettatura dei prodotti biologici; 
  Visto  in  particolare  l'art.  3,   comma   primo,   del   decreto
ministeriale del 29 ottobre 2010 che dispone  che  gli  organismi  di
controllo autorizzati ai sensi  del  decreto  legislativo  n.  220/95
devono recepire le disposizioni  del  medesimo  decreto  ministeriale
nella propria documentazione di sistema entro  sei  mesi  dalla  data
della sua entrata in vigore; 
  Ritenuto opportuno  prevedere  una  proroga  dei  termini  previsti
all'art. 3, comma primo, del decreto ministeriale del 29 ottobre 2010
al fine di agevolare l'adeguamento della  documentazione  di  sistema
degli organismi  di  controllo  con  le  disposizioni  contenute  nel
medesimo decreto ministeriale; 
  Sentito  il  Comitato  consultivo  per  l'agricoltura  biologica  e
ecocompatibile nella riunione del 19 luglio 2011; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le Regioni e le Provincie  autonome  di  Trento  e  Bolzano
nella seduta del 22 settembre 2011; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il  termine  previsto  dall'art.  3,  comma  primo,   del   decreto
ministeriale del 29 ottobre 2010 e' prorogato al 31 dicembre 2011. 
  Il presente decreto e' trasmesso all'organo  di  controllo  per  la
registrazione  ed  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. Entra in vigore il giorno  successivo  a  quello
della sua pubblicazione. 
 
    Roma, 17 ottobre 2011 
 
                                                  Il Ministro: Romano 

Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2011 
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n.  10,  foglio  n.
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