LA COMMISSIONE NAZIONALE 
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA 
 
  Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58  e  successive
modificazioni e, in particolare, l'art. 161 recante  disposizioni  in
materia di Albo speciale delle societa'  di  revisione  tenuto  dalla
Consob; 
  Vista la direttiva 2006/43/CE del  17  maggio  2006  relativa  alle
revisioni legali dei conti annuali e  dei  conti  consolidati  e,  in
particolare, l'art. 45 recante disposizioni in materia di  iscrizione
all'albo dei revisori e degli enti di revisione  contabile  di  Paesi
terzi; 
  Visto il decreto  legislativo  27  gennaio  2010,  n.  39,  recante
disposizioni di «Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle
revisioni legali dei conti  annuali  e  dei  conti  consolidati,  che
modifica le direttive  78/660/CEE  e  83/349/CEE,  e  che  abroga  la
direttiva 84/253/CEE» e, in  particolare,  l'art.  2,  comma  1,  che
istituisce presso il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  il
registro nel quale sono iscritti i revisori legali e le  societa'  di
revisione legale; 
  Visto l'art. 43, comma 1, lettera i), del suddetto decreto, in base
al quale l'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58,
e' abrogato, ma continua  ad  essere  applicato  fino  alla  data  di
entrata in  vigore  dei  provvedimenti  di  attuazione  del  medesimo
decreto; 
  Visto, inoltre, l'art. 43, comma 9, del citato decreto legislativo,
in  base  al  quale,  fino  alla  data  di  entrata  in  vigore   dei
provvedimenti  di  attuazione  indicati  al  comma  1  del   medesimo
articolo, «la Consob provvede all'iscrizione  dei  revisori  e  degli
enti di revisione contabile di Paesi terzi di cui all'art. 34,  comma
1, in  un'apposita  sezione  dell'Albo  speciale  delle  societa'  di
revisione previsto dall'art. 161 del decreto legislativo 24  febbraio
1998,  n.  58,  secondo  i  termini  e  le  modalita'  dalla   stessa
stabiliti»; 
  Visto, infine, l'art.  34,  comma  6,  del  piu'  volte  richiamato
decreto, in base al quale «le relazioni di  revisione  riguardanti  i
conti annuali o i conti consolidati delle entita' di cui al  comma  1
redatte da revisori o da enti di revisione contabile di  Paesi  terzi
non iscritti nel Registro dei revisori legali sono prive  di  effetti
giuridici»; 
  Considerato  che,  fino  all'istituzione  di  tale   registro,   il
menzionato art.  34,  comma  6,  e'  applicabile  alle  relazioni  di
revisione redatte da revisori ed enti di revisione di Paesi terzi non
iscritti  nell'apposita  sezione  dell'Albo  speciale  tenuto   dalla
CONSOB; 
  Vista la decisione della Commissione europea del  29  luglio  2008,
che aveva consentito ai revisori e agli enti di  revisione  contabile
di  alcuni  Paesi  terzi,  da  essa  specificamente  individuati,  di
continuare  le  proprie  attivita'  di  revisione,  per  un   periodo
transitorio,  in  deroga  al  citato  art.  45  della  direttiva,   a
condizione che fornissero le informazioni prescritte; 
  Vista la delibera del 27  luglio  2010,  n.  17439,  con  cui,  tra
l'altro, e' stata istituita  nell'Albo  speciale  delle  societa'  di
revisione previsto dall'art. 161 del Testo Unico, un'apposita sezione
A per l'iscrizione dei revisori e degli enti di  revisione  contabile
di Paesi terzi di cui all'art. 34, comma 1, del  decreto  legislativo
27 gennaio 2010, n. 39, iscritti,  per  un  periodo  transitorio,  in
conformita' alla citata decisione della Commissione  europea  del  29
luglio 2008; 
  Considerato che il periodo transitorio  identificato  nella  citata
decisione della Commissione europea del 29 luglio 2008  e'  giunto  a
scadenza  con  le  relazioni  di  revisione  dei  conti   annuali   o
consolidati degli esercizi finanziari chiusi al 30 giugno 2011; 
  Vista la successiva decisione  della  Commissione  europea  del  19
gennaio 2011, che consente ai  revisori  e  agli  enti  di  revisione
contabile di alcuni Paesi terzi, da essa  specificamente  individuati
e, allo stato, indicati nell'allegato 1 alla  presente  delibera,  di
continuare, per gli esercizi finanziari  chiusi  fino  al  30  luglio
2013, le loro attivita' di revisione in  deroga  al  citato  art.  45
della  direttiva,  a  condizione  che  forniscano   le   informazioni
prescritte; 
  Visto che la sopracitata decisione della Commissione europea del 19
gennaio 2011 ha, altresi', dichiarato l'equivalenza  dei  sistemi  di
controllo pubblico, di controllo  della  qualita'  e  di  indagini  e
sanzioni dei revisori e degli enti di revisione contabile  di  alcuni
Paesi terzi, da essa specificamente  individuati  -  e,  allo  stato,
indicati  nell'allegato  2  alla   presente   delibera   -   con   la
precisazione, per gli Stati Uniti  d'America,  che  tale  equivalenza
cessa di applicarsi il 31 luglio 2013; 
  Considerato di assoggettare i revisori  e  gli  enti  di  revisione
contabile  dei  Paesi  terzi  dichiarati  equivalenti  in  base  alla
suddetta decisione del 19 gennaio  2011,  indicati  nell'allegato  2,
alle medesime disposizioni vigenti in materia  di  iscrizione  per  i
revisori e gli enti di revisione contabile dei Paesi  terzi  indicati
nell'allegato 1 alla presente delibera; 
  Considerata la necessita' di  adeguare  le  disposizioni  contenute
nella citata delibera del 27 luglio 2010, n. 17439,  alla  richiamata
decisione della Commissione europea del 19 gennaio 2011; 
  Considerato inoltre che, pur non essendo  possibile  prevedere  con
esattezza il periodo di vigenza delle disposizioni che  si  intendono
adottare con la presente delibera, e' certo che queste ultime avranno
una efficacia temporanea,  essendo  destinate  ad  essere  sostituite
dalle disposizioni regolamentari previste dall'art. 34, comma 7,  del
piu'  volte  menzionato  decreto  non  appena  verra'  istituito   il
registro; 
  Ritenuto quindi di  poter  prescindere  dalla  consultazione  degli
organismi rappresentativi dei soggetti vigilati,  dei  prestatori  di
servizi finanziari e dei consumatori; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
        Modifiche alla delibera del 27 luglio 2010, n. 17439 
 
  1. Nella parte I sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) all'art. 2, comma 1, lettera h), le parole: «alla  decisione
della Commissione europea del 29 luglio 2008" sono  sostituite  dalle
seguenti: «all'art. 2 della decisione della Commissione  europea  del
19 gennaio 2011»; 
      b) all'art. 3,  comma  2,  le  parole:  «alla  decisione  della
Commissione  europea  del  29  luglio  2008»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «all'art. 2 della decisione della Commissione  europea  del
19 gennaio 2011»; 
        c) all'art. 3, comma  3,  le  parole  «alla  decisione  della
Commissione  europea  del  29  luglio  2008»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «all'art. 2 della decisione della Commissione  europea  del
19 gennaio 2011». 
  2. Nella parte II sono apportate le seguenti modifiche: 
      a) nella rubrica della parte II,  le  parole:  «alla  decisione
della Commissione europea del 29 luglio 2008» sono  sostituite  dalle
seguenti: «all'art. 2 della decisione della Commissione  europea  del
19 gennaio 2011»; 
      b) il comma 1 dell'art. 5 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Le disposizioni contenute nella presente parte si applicano
ai revisori e agli enti di revisione di Paesi terzi individuati negli
allegati 1 e 2 alla presente delibera  che  rilasciano  relazioni  di
revisione riguardanti i conti annuali o consolidati delle entita'  di
cui all'art. 34, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.
39.»; 
      c) all'art. 9,  comma  1,  le  parole  «nell'allegato  1»  sono
sostituite dalle seguenti: «negli allegati 1 e 2». 
  3.  L'allegato  1  e'  sostituito  dall'allegato  1  alla  presente
delibera. 
  4. Nel modulo A di cui  all'art.  6,  comma  1,  le  parole:  «alla
decisione  della  Commissione  europea  del  29  luglio  2008»   sono
sostituite  dalle  seguenti:  «all'art.  2  della   decisione   della
Commissione europea del 19 gennaio 2011». 
  5. E' aggiunto l'allegato 2 alla presente delibera.