IL DIRETTORE GENERALE 
                       della giustizia civile 
 
  Vista l'istanza di  Gallo  Enrico,  nato  il  28  febbraio  1983  a
Montagnana,  cittadino  italiano,  diretta  ad  ottenere,  ai   sensi
dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007,  il  riconoscimento
del titolo professionale di cui e' in possesso ai  fini  dell'accesso
ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»; 
  Visti gli articoli 1 e 8 della legge  29  dicembre  1990,  n.  428,
recante  disposizioni  per  l'adempimento   di   obblighi   derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di  attuazione
della direttiva  n.  2005/36/CE  del  7  settembre  2005  relativa  a
riconoscimento delle qualifiche professionali; 
  Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il
regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo  sopra  citato,
in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di
avvocato; 
  Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico
laurea specialistica in giurisprudenza  ottenuto  presso  la  «Libera
Universita' Maria SS. Assunta» di Roma in data 4 ottobre 2007; 
  Considerato che il  medesimo  risulta  avere  sostenuto  gli  esami
richiesti dall'ordinamento  spagnolo  al  fine  dell'ottenimento  del
provvedimento di omologa  del  titolo  di  accademico  conseguito  in
Italia a quello analogo spagnolo; 
  Considerato che il  Ministero  dell'Educacion  spagnolo,  con  atto
dell'8 aprile 2011,  avendo  accertato  il  superamento  degli  esami
previsti  nella  risoluzione  del  31  maggio  2010,  ha  certificato
l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola; 
  Considerato che ha  documentato  di  essere  iscritto  all'«Ilustre
colegio de Abogados de Madrid» come attestato in data 26 maggio 2011; 
  Ritenuto, piu' in particolare,  che  il  superamento  dei  suddetti
esami  ed  il  conseguente  certificato  di  omologa  possano  essere
qualificati quale formazione aggiuntiva  conseguita  in  altro  stato
membro in quanto costituiscono un ciclo di studi autonomo in  diritto
spagnolo, diverso e distinto rispetto al percorso seguito  in  Italia
per l'ottenimento del diploma di laurea; 
  Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del
decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso  alla  professione  di
avvocato il riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova
attitudinale; 
  Ritenuto, quindi, che si rende  necessario  prescrivere  una  prova
attitudinale  che  consista  nella  redazione  di  pareri   ed   atti
giudiziari che consentano di verificare  la  capacita'  professionale
pratica del medesimo,  oltre  che  in  una  prova  orale  su  materie
essenziali al fine dell'esercizio della professione  di  avvocato  in
Italia; 
  Vista le determinazioni della conferenza di  servizi  nella  seduta
del 27 ottobre 2011; 
  Considerato il conforme  parere  del  rappresentante  di  categoria
nella seduta sopra indicata; 
 
                              Decreta: 
 
  Al sig. Gallo Enrico,  nato  il  28  febbraio  1983  a  Montagnana,
cittadino  italiano,  e'  riconosciuto  il  titolo  professionale  di
«abogado» di cui in premessa quale  titolo  valido  per  l'iscrizione
all' albo degli «avvocati». 
  Detto riconoscimento e' subordinato al superamento  della  seguente
prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana: 
    a) due prove scritte: consistenti nella redazione di un parere  e
di  un  atto  giudiziario  sulle  seguenti  materie,  a  scelta   del
candidato: diritto civile,  diritto  penale,  diritto  amministrativo
(sostanziale e  processuale),  diritto  processuale  civile,  diritto
processuale penale; 
    b) unica prova orale  su  due  materie,  il  cui  svolgimento  e'
subordinato  al  superamento  della  prova  scritta:  una  prova   su
deontologia e ordinamento professionale; una  prova  su  una  tra  le
seguenti materie (a scelta del candidato):  diritto  civile,  diritto
penale, diritto amministrativo (sostanziale e  processuale),  diritto
processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale. 
  Il  richiedente,  per  essere  ammesso   a   sostenere   la   prova
attitudinale, dovra' presentare al  Consiglio  Nazionale  domanda  in
carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. 
  La  commissione,  istituita  presso  il  Consiglio  Nazionale,   si
riunisce su convocazione del  presidente  per  lo  svolgimento  delle
prove di esame, fissandone il calendario.  Della  convocazione  della
commissione e del calendario fissato per le prove e'  data  immediata
notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda. 
  La  commissione  rilascia  all'interessato   certificazione   dell'
avvenuto superamento dell'esame,  al  fine  dell'iscrizione  all'albo
degli avvocati. 
    Roma,23 gennaio 2012 
 
                                     Il direttore generale: Saragnano