LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA 
 
  Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modifiche; 
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58  e  successive
modifiche; 
  Vista  la  direttiva  2003/71/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 4 novembre 2003 relativa al prospetto da pubblicare per
l'offerta pubblica o  l'ammissione  alla  negoziazione  di  strumenti
finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE; 
  Vista  la  direttiva  2010/73/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 24  novembre  2010  recante  modifica  delle  direttive
2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica
o  l'ammissione  alla  negoziazione   di   strumenti   finanziari   e
2004/109/CE  sull'armonizzazione  degli   obblighi   di   trasparenza
riguardanti le informazioni sugli emittenti i  cui  valori  mobiliari
sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato; 
  Vista  la  direttiva  2010/78/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 24  novembre  2010  recante  modifica  delle  direttive
98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE,  2004/39/CE,
2004/109/CE, 2005/60/CE,  2006/48/CE,  2006/49/CE  e  2009/65/CE  per
quanto  riguarda  i  poteri  dell'Autorita'  europea   di   vigilanza
(Autorita' bancaria europea),  dell'Autorita'  europea  di  vigilanza
(Autorita' europea delle assicurazioni e delle pensioni  aziendali  e
professionali)  e  dell'Autorita'  europea  di  vigilanza  (Autorita'
europea degli strumenti finanziari e dei mercati); 
  Visto il regolamento (CE) n.  809/2004  della  Commissione  del  29
aprile  2004  recante  modalita'  di   esecuzione   della   direttiva
2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
le informazioni contenute nei prospetti, il  modello  dei  prospetti,
l'inclusione   delle   informazioni    mediante    riferimento,    la
pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari; 
  Vista la delibera n. 11971 del  14  maggio  1999  e  le  successive
modifiche con la quale e' stato adottato il  regolamento  concernente
la disciplina degli emittenti in attuazione del  decreto  legislativo
24 febbraio 1998, n. 58; 
  Vista la delibera n. 16191 del 29  ottobre  2007  e  le  successive
modifiche con la quale e' stato adottato il regolamento recante norme
di attuazione del decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.  58  in
materia di mercati; 
  Ritenuto  opportuno  modificare  le  disposizioni   contenute   nel
regolamento concernente la disciplina degli emittenti  per  adeguarle
alla disciplina comunitaria introdotta dalla direttiva 2010/73/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010; 
  Ritenuto opportuno agevolare il ricorso al mercato dei capitali  da
parte delle imprese e di rafforzare la  posizione  competitiva  della
piazza  finanziaria  italiana  attraverso  un  primo  intervento   di
razionalizzazione  e  semplificazione  del  quadro  regolamentare   e
l'introduzione  di  adempimenti  diversificati  e  opzionali,   senza
incidere sul livello di tutela degli investitori; 
  Ritenuto opportuno  rafforzare  gli  incentivi  allo  sviluppo  del
mercato dei  capitali  consentendo  alle  societa'  di  gestione  dei
mercati regolamentati di creare dei segmenti dedicati a  imprese  che
si differenziano in base a determinati requisiti di trasparenza; 
  Ritenuto  opportuno  prevedere  espressamente  che  l'art.  10  del
regolamento  concernente  la   disciplina   degli   emittenti,   come
modificato dalla presente delibera, si applica ai documenti d'offerta
approvati  successivamente  all'entrata  in  vigore  della   presente
delibera; 
  Ritenuto  opportuno,  nelle  more  dell'entrata   in   vigore   del
regolamento ministeriale di attuazione dell'art. 6,  comma  2-sexies,
del decreto legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  prevedere  una
disposizione   transitoria   in   base   alla   quale   sono   esenti
dall'osservanza della disciplina sull'offerta al pubblico le  offerte
rivolte ai soggetti individuati nell'art. 34-ter,  comma  1,  lettera
b), n. 2, del regolamento concernente la disciplina  degli  emittenti
come vigente antecedentemente all'entrata in  vigore  della  presente
delibera; 
  Ritenuto opportuno prevedere un'entrata  in  vigore  differita  per
l'innalzamento delle soglie di esenzione  previste  all'art.  34-ter,
comma 1, lettere d) ed e) del regolamento concernente  la  disciplina
degli emittenti, al fine di non alterare il level  playing  field  in
senso negativo per gli emittenti italiani con  un  recepimento  della
disciplina comunitaria al riguardo  anticipato  rispetto  agli  altri
Stati dell'Unione Europea; 
  Ritenuto opportuno prevedere un'entrata in vigore  differita  degli
articoli  70,  comma  5-bis  e  71,  comma  1-bis,  del   regolamento
concernente la disciplina degli emittenti; 
  Ritenuto opportuno prevedere che  i  nuovi  Allegati  1A  e  1I  al
regolamento concernente la disciplina degli  emittenti  si  applicano
alle comunicazioni previste  dagli  articoli  4  e  52  del  medesimo
regolamento inviate alla Consob successivamente all'entrata in vigore
della presente delibera; 
  Ritenuto di abrogare espressamente l'Allegato 3C - «Schemi relativi
alle informazioni sui compensi e sulle partecipazioni dei  componenti
degli  organi  di  amministrazione  e  di  controllo,  dei  direttori
generali e dei  dirigenti  con  responsabilita'  strategiche»  -  del
regolamento concernente la disciplina degli emittenti a seguito della
soppressione dell'art. 79  del  medesimo  regolamento,  avvenuta  con
delibera n. 18049 del 23 dicembre 2011; 
  Considerato che in data 8 agosto 2011 nell'ambito  dei  lavori  del
Tavolo sul  «Funding  delle  banche  e  prestazione  dei  servizi  di
investimento»,  la  Commissione  ha  sottoposto,   tra   l'altro,   a
consultazione una proposta di modifica dell'Allegato 1M  al  fine  di
semplificarne i suoi contenuti; 
  Considerate  le  osservazioni  formulate  dai  soggetti   e   dagli
organismi in risposta ai documenti di consultazione pubblicati  il  6
maggio, il 25 luglio e l'8 agosto 2011 ai fini della  predisposizione
della presente normativa; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, approvato con
delibera n. 11971 del 14  maggio  1999  e  successive  modifiche,  e'
modificato come segue: 
  a) Nel Capo I, Titolo I, Parte  II,  l'art.  3  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 3 (Definizioni). - 1. Nel presente Titolo si intendono per: 
    a) «offerta al pubblico»: l'offerta come  definita  dall'art.  1,
comma 1, lettera t), del Testo unico; 
    b)   «informazioni   chiave»:    le    informazioni    essenziali
adeguatamente strutturate che devono essere fornite agli  investitori
per consentire loro di comprendere la  natura  e  i  rischi  connessi
all'emittente, al garante e ai prodotti  finanziari  loro  offerti  o
ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e  di  decidere
quali offerte di prodotti finanziari esaminare  ulteriormente,  fermo
restando quanto previsto dall'art. 5,  comma  3-bis,  lettera  b).  A
seconda delle caratteristiche dell'offerta e dei prodotti offerti, le
informazioni chiave contengono i seguenti elementi: 
      1) una breve descrizione dei rischi  connessi  all'emittente  e
agli eventuali garanti e delle caratteristiche essenziali, incluse le
attivita', le passivita' e la situazione finanziaria; 
      2)  una  breve  descrizione  delle  caratteristiche  essenziali
dell'investimento nel prodotto  finanziario  e  dei  rischi  ad  esso
legati, inclusi i diritti connessi ai prodotti finanziari; 
      3) le  condizioni  generali  dell'offerta,  comprese  le  spese
stimate  a  carico   dell'investitore   imputate   dall'emittente   o
dall'offerente; 
      4) i dettagli dell'ammissione alla negoziazione; 
      5) le ragioni dell'offerta e l'impiego dei proventi; 
    c) «piccole e medie imprese»: le societa' che  in  base  al  loro
piu' recente bilancio annuale o consolidato soddisfano almeno due dei
tre criteri seguenti: 
      1)  numero  medio  di  dipendenti  nel   corso   dell'esercizio
inferiore a 250; 
      2) totale dello stato patrimoniale non superiore a  43  milioni
di euro; 
      3) fatturato annuo netto non superiore a 50 milioni di euro; 
    d)  «societa'  con  ridotta  capitalizzazione  di  mercato»:  una
societa' quotata in un mercato regolamentato che abbia avuto, nei tre
anni  civili  precedenti,  una  capitalizzazione  media  di   mercato
inferiore a 100.000.000 euro, calcolata sulla base  delle  quotazioni
di chiusura anno. 
  2. Ai fini del presente Titolo valgono le definizioni contenute nel
Testo unico e nel Regolamento n. 809/2004/CE.»; 
  b) Nel Capo II, Titolo I, Parte II, all'art. 4 dopo il comma  1  e'
inserito il seguente comma: 
    «1-bis. Prima della comunicazione prevista nel comma 1, eventuali
specificita'  riguardanti  l'operazione  di  offerta  possono  essere
illustrate alla Consob dell'emittente e/o dall'offerente, al fine  di
valutare gli  effetti  che  tali  particolarita'  possono  avere  sui
contenuti del prospetto»; 
  c) Nel Capo II, Titolo I, Parte II,  l'art.  5  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «Art. 5 (Prospetto d'offerta). - 1.  Il  prospetto  d'offerta  di
valori mobiliari  e'  redatto  in  conformita'  alle  previsioni  del
Regolamento n. 809/2004/CE e agli schemi al medesimo allegati. Rimane
fermo quanto previsto  dall'art.  98-bis  del  Testo  unico  per  gli
emittenti di Paesi extracomunitari. 
  2. Per l'offerta di prodotti finanziari di  cui  al  presente  Capo
diversi dai valori mobiliari,  la  Consob  stabilisce,  su  richiesta
dell'emittente o dell'offerente, il contenuto del prospetto. 
  3. La nota di sintesi, prevista dall'art. 94, comma  2,  del  Testo
unico,  fornisce  concisamente  e  in  linguaggio  non   tecnico   le
informazioni chiave di cui all'art. 3, comma  1,  lettera  b),  nella
lingua in cui il prospetto e' stato in origine redatto. Il formato  e
il  contenuto  della  nota  di  sintesi  forniscono,  unitamente   al
prospetto, informazioni adeguate sulle  caratteristiche  fondamentali
dei prodotti oggetto dell'offerta in modo da aiutare gli  investitori
a valutare se investire in tali  prodotti.  La  nota  di  sintesi  e'
elaborata secondo un formato comune, per facilitare  la  comparazione
delle note di sintesi di prodotti finanziari simili. 
  4. La nota di sintesi contiene un'avvertenza secondo cui: 
    a) va letta come un'introduzione al prospetto; 
    b) qualsiasi  decisione  di  investire  nei  prodotti  finanziari
dovrebbe basarsi sull'esame da parte dell'investitore  del  prospetto
completo; 
    c)  qualora  sia   proposta   un'azione   dinanzi   all'autorita'
giudiziaria in merito  alle  informazioni  contenute  nel  prospetto,
l'investitore ricorrente potrebbe essere tenuto a sostenere le  spese
di traduzione del prospetto prima dell'inizio del procedimento e 
    d) la responsabilita' civile  incombe  sulle  persone  che  hanno
redatto la nota di  sintesi,  ed  eventualmente  la  sua  traduzione,
soltanto qualora la  stessa  nota  risulti  fuorviante,  imprecisa  o
incoerente se letta congiuntamente alle altri parti del prospetto. 
  5. Ove il prospetto sia costituito da documenti distinti  ai  sensi
dell'art. 94, comma 4,  del  Testo  unico  e  la  Consob  abbia  gia'
approvato il documento di registrazione, quando  i  prodotti  vengono
offerti al pubblico l'emittente o l'offerente e'  tenuto  a  redigere
solo la nota  informativa  sui  prodotti  finanziari  e  la  nota  di
sintesi. In tal caso la  nota  informativa  sui  prodotti  finanziari
fornisce  le  informazioni  che  sarebbero  di  norma  contenute  nel
documento di registrazione, qualora sia  intervenuto  un  cambiamento
rilevante o uno sviluppo recente che possa influire sulle valutazioni
degli investitori successivamente all'approvazione del  piu'  recente
documento aggiornato di registrazione, a meno che  tali  informazioni
non siano fornite in un supplemento al documento di registrazione  ai
sensi dell'art. 94, comma 7, del Testo unico. La nota  informativa  e
la nota di sintesi sono soggette a specifica approvazione. 
  6. Se l'emittente  o  l'offerente  ha  trasmesso  il  documento  di
registrazione alla Consob senza richiederne l'approvazione, tutta  la
documentazione, compresa l'informazione aggiornata,  e'  soggetta  ad
approvazione. 
  7. Il documento di registrazione, eventualmente aggiornato  con  un
supplemento ai sensi dell'art. 94, comma 7, del Testo unico o con  le
informazioni riportate nella nota  informativa,  se  accompagnato  da
quest'ultima e dalla nota di sintesi,  e'  considerato  un  prospetto
valido.»; 
  d) Nel Capo II, Titolo I, Parte II,  all'art.  6,  il  comma  3  e'
sostituito dal seguente: 
  «3. Se le condizioni definitive dell'offerta non sono  incluse  nel
prospetto  di  base  ne'  in  un  supplemento,  esse  sono  messe   a
disposizione degli  investitori,  nel  rispetto  di  quanto  indicato
dall'art. 33 del Regolamento n.  809/2004/CE,  depositate  presso  la
Consob e, ove applicabile, comunicate dall'emittente  alle  autorita'
competenti  degli  Stati  membri  ospitanti,  se   possibile,   prima
dell'inizio  dell'offerta,  in  occasione  di  ciascuna  offerta   al
pubblico.  Le  condizioni  definitive  includono  solo   informazioni
riferite alla nota informativa sugli strumenti finanziari e non  sono
utilizzate per integrare il  prospetto  di  base.  In  ogni  caso  il
prospetto di base contiene i criteri e/o le  condizioni  in  base  ai
quali il prezzo d'offerta definitivo e la quantita'  dei  titoli  che
verranno offerti  al  pubblico  saranno  determinati.  Nel  caso  del
prezzo, in alternativa ai criteri  e  alle  condizioni,  puo'  essere
indicato anche il prezzo massimo.»; 
  e) Nel Capo II, Titolo I, Parte II,  l'art.  7  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 7 (Omissione  di  informazioni,  informazioni  equivalenti  e
informazioni  incluse  mediante  riferimento).  -  1.  Salvo   quanto
previsto  dall'art.  95-bis,  comma  1,  del  Testo  unico,  ove   le
indicazioni  relative  al  prezzo  e  alla  quantita'  dei   prodotti
finanziari da offrirsi al pubblico non possano  essere  inserite  nel
prospetto, esso potra' indicare i criteri o le condizioni in base  ai
quali il prezzo e la quantita'  saranno  determinati.  Nel  caso  del
prezzo, in alternativa ai criteri  e  alle  condizioni,  puo'  essere
indicato anche il prezzo massimo. Le indicazioni relative  al  prezzo
di offerta definitivo e alla quantita' dei prodotti sono  pubblicate,
con le modalita' previste dall'art. 9, commi 1, 2, 3  e  4,  mediante
avviso non appena tali elementi sono determinati. 
  2. Nel prospetto relativo  all'offerta  al  pubblico  di  strumenti
finanziari garantiti da uno Stato membro  possono  essere  omesse  le
informazioni relative a tale garante. 
  3. La  Consob  puo'  autorizzare,  su  richiesta,  l'omissione  dal
prospetto  di  determinate  informazioni  previste  negli  schemi  di
prospetto, se ricorre almeno una delle seguenti condizioni: 
    a)  la  comunicazione  di  dette   informazioni   sia   contraria
all'interesse pubblico; 
    b)  la  comunicazione  di  dette  informazioni  rechi  un   grave
pregiudizio all'emittente, purche' l'omissione non sia atta a  trarre
in inganno il  pubblico  per  quanto  riguarda  fatti  e  circostanze
essenziali per consentire un fondato giudizio riguardo all'emittente,
all'offerente e  agli  eventuali  garanti  nonche'  con  riguardo  ai
diritti connessi ai prodotti oggetto del prospetto; 
    c) dette informazioni siano di minore importanza soltanto per  la
specifica offerta e non siano  tali  da  influenzare  la  valutazione
della  posizione  finanziaria  e  delle  prospettive  dell'emittente,
dell'offerente o degli eventuali garanti. 
  4.  Qualora,  eccezionalmente  e  sempreche'   non   sia   arrecato
pregiudizio alle finalita' indicate dall'art. 94, comma 2, del  Testo
unico, determinate informazioni prescritte dagli schemi di  prospetto
non siano adeguate all'ambito di attivita' dell'emittente,  alla  sua
forma giuridica o ai prodotti oggetto  del  prospetto,  il  prospetto
dovra' contenere informazioni equivalenti, ove disponibili. 
  5. Ai  sensi  dell'art.  28  del  Regolamento  n.  809/2004/CE,  le
informazioni  da  inserire  nel  prospetto  possono  essere   incluse
mediante  riferimento  ad  uno  o  piu'   documenti   previamente   o
simultaneamente   pubblicati,   purche'   approvati    dall'autorita'
competente del Paese di origine o depositati  presso  la  stessa,  ai
sensi della Direttiva 2003/71/CE e della Direttiva 2004/109/UE.  Tali
informazioni sono quelle piu' recenti a disposizione  dell'emittente.
La  nota  di  sintesi  non  contiene  informazioni  incluse  mediante
riferimento. 
  6. Nel caso previsto dal comma 4 il prospetto  contiene  un  indice
incrociato dei riferimenti che consenta al  pubblico  di  individuare
agevolmente gli specifici elementi informativi.»; 
  f) Nel Capo II, Titolo I, Parte II, all'art. 8  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
  al comma 1 in fine, dopo le parole «la richiesta.», e' aggiunto  il
periodo seguente: «La dichiarazione di improcedibilita'  comporta  la
chiusura del procedimento istruttorio.»; 
  al comma 4  in  fine,  dopo  le  parole  «tali  informazioni.»,  e'
aggiunto il periodo seguente: «La dichiarazione  di  improcedibilita'
comporta la chiusura del procedimento istruttorio.»; 
  al comma 6 in fine, dopo  le  parole  «dalla  sua  ricezione.»,  e'
aggiunto il seguente periodo: «Anche la nota  di  sintesi  e  le  sue
eventuali traduzioni sono completate, se necessario,  da  supplementi
per tener conto delle nuove informazioni incluse nel  supplemento  al
prospetto, con le modalita' previste negli articoli 25,  comma  5,  e
26, comma 7, del Regolamento n. 809/2004/CE.»; 
  il comma 8 e' sostituito dal seguente:  «8.  La  Consob,  anche  su
richiesta   dell'emittente   o   dell'offerente,   puo'    trasferire
l'approvazione del prospetto  all'autorita'  competente  dello  Stato
membro in cui l'emittente ha la sua sede  sociale  o  nel  quale  gli
strumenti finanziari comunitari sono stati o sono destinati a  essere
ammessi alla negoziazione  in  un  mercato  regolamentato  o  vengono
offerti al pubblico, previa  comunicazione  all'ESMA  e  accettazione
dell'autorita' competente.»; 
  g) Nel Capo II, Titolo I, Parte II,  l'art.  9  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 9 (Pubblicazione del prospetto e del supplemento).  -  1.  Il
prospetto approvato, unitamente ad una riproduzione dello  stesso  su
supporto informatico o  al  suo  invio  in  formato  elettronico,  e'
depositato presso la Consob nonche' messo a disposizione del pubblico
dall'emittente o dall'offerente, quanto prima e, in  ogni  caso,  non
piu' tardi dell'inizio dell'offerta: 
    a) o mediante inserimento in uno o  piu'  giornali  a  diffusione
nazionale o a larga diffusione; 
    b) o in forma stampata e gratuitamente,  presso  la  sede  legale
dell'emittente e presso gli uffici degli intermediari incaricati  del
collocamento, compresi i soggetti che operano  per  conto  di  questi
ultimi; 
    c) o mediante forma elettronica nel sito internet  dell'emittente
o,  se  del  caso,  nel  sito  degli  intermediari   incaricati   del
collocamento, compresi i soggetti che operano  per  conto  di  questi
ultimi. 
  2. Il prospetto pubblicato a norma delle lettere a) e b) del  comma
1 e' pubblicato anche in forma elettronica conformemente alla lettera
c) del comma 1. 
  3. L'emittente,  l'offerente  e  gli  intermediari  incaricati  del
collocamento consegnano gratuitamente a chi ne faccia  richiesta  una
copia cartacea del prospetto. 
  4. La messa a  disposizione  del  pubblico  mediante  le  modalita'
previste dai commi 1  e  2  e'  effettuata  nel  rispetto  di  quanto
indicato dagli articoli 29 e 30 del Regolamento n. 809/2004/CE. 
  5. Ove l'offerta sia svolta in Italia quale Stato membro d'origine,
e' altresi' pubblicato un avviso che indichi in che modo il prospetto
e' stato reso disponibile e dove puo' essere ottenuto  dal  pubblico.
Tale avviso e' pubblicato nei termini e  con  le  modalita'  previsti
dall'art.  31  del  Regolamento  n.   809/2004/CE   e   contiene   le
informazioni ivi indicate. 
  6.  Il  prospetto  pubblicato  corrisponde  sempre  alla   versione
approvata dall'autorita' competente. 
  7. Qualora il prospetto sia composto da piu' documenti  o  contenga
informazioni  incluse  mediante  riferimento,  i   documenti   e   le
informazioni che lo compongono possono essere  pubblicati  e  diffusi
separatamente, a condizione che i documenti in questione siano  messi
gratuitamente  a  disposizione  del  pubblico  secondo  le  modalita'
fissate ai commi 1 e 2.  Ciascun  documento  deve  indicare  dove  si
possono ottenere gli altri  documenti  che  compongono  il  prospetto
completo. 
  8. Il supplemento, previsto dall'art. 94, comma 7, del Testo unico,
e' pubblicato utilizzando almeno le modalita' gia'  adottate  per  il
prospetto e corrisponde sempre alla versione approvata dall'autorita'
competente.»; 
  h) Nel Capo II, Titolo I, Parte II, l'art.  10  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 10 (Validita' del prospetto, del  prospetto  di  base  e  del
documento di registrazione). - 1. Il prospetto  d'offerta  e'  valido
per dodici mesi a decorrere dalla  sua  approvazione,  purche'  venga
completato  con  i  supplementi  eventualmente  prescritti  ai  sensi
dell'art. 94, comma 7, del Testo unico. 
  2. Il prospetto di base, una volta depositato ai sensi dell'art. 9,
comma 1, e' valido per un periodo di dodici mesi. 
  3. Il prospetto relativo agli strumenti previsti dall'art. 6, comma
1, lettera b), e' valido fintantoche' tali strumenti siano emessi  in
modo continuo o ripetuto. 
  4. Il documento di registrazione di cui all'art. 94, comma  4,  del
Testo unico, preventivamente depositato e approvato, e' valido per un
periodo di dodici mesi.»; 
  i) Nel Capo II, Titolo I, Parte II, l'art.  11  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 11 (Validita' comunitaria dell'approvazione del prospetto). -
1. Ai fini dell'offerta al pubblico di valori mobiliari  negli  altri
Stati membri della UE, prevista dall'art.  98,  comma  1,  del  Testo
unico, la  Consob,  su  richiesta  dell'emittente  o  dell'offerente,
trasmette alle autorita' competenti degli altri Stati membri  in  cui
l'offerta e' prevista, entro tre giorni  lavorativi  successivi  alla
ricezione della richiesta o, se questa e' presentata unitamente  alla
bozza di prospetto, entro un giorno lavorativo  dall'approvazione,  i
seguenti documenti: 
    a) un certificato di approvazione attestante che il prospetto  e'
stato redatto conformemente alle disposizioni  comunitarie.  In  tale
certificato  e'  fatta  menzione  dell'eventuale   ricorrenza   delle
circostanze indicate dall'art. 7, commi 2 e 3 nonche' delle  relative
motivazioni; 
    b) una copia del prospetto approvato; 
    c) se del caso, una traduzione della nota di sintesi nella lingua
ufficiale degli Stati membri ove l'offerta e' prevista.  A  tal  fine
l'emittente o l'offerente  trasmette  la  traduzione  contestualmente
alla richiesta. L'emittente,  l'offerente  ovvero  le  altre  persone
responsabili  della  redazione   del   prospetto   si   assumono   la
responsabilita' di tale traduzione, ai sensi dell'art. 5, comma 3. 
  2.  Contestualmente,  la  Consob  trasmette   il   certificato   di
approvazione di cui al comma 1, lettera  a),  anche  all'emittente  o
alle persone responsabili della redazione del prospetto. 
  3. La procedura prevista  ai  commi  1  e  2  si  applica  ad  ogni
eventuale supplemento del prospetto. 
  4. Ai fini dell'offerta al pubblico di  valori  mobiliari  prevista
dall'art. 98, comma 2, del Testo unico, il prospetto e gli  eventuali
supplementi sono pubblicati  in  Italia  dopo  che  la  Consob  abbia
ricevuto dall'autorita' dello Stato membro d'origine i  documenti  di
cui al comma 1.»; 
  l) Nel Capo II, Titolo I, Parte II, l'art.  12  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 12 (Regime linguistico del prospetto). -  1.  Fermo  restando
quanto disposto  dai  commi  successivi  per  le  offerte  di  valori
mobiliari, il prospetto per le offerte di altri  prodotti  finanziari
di cui al presente Capo e' redatto in lingua italiana. 
  2. Se l'offerta di valori mobiliari  e'  svolta  in  Italia,  quale
Stato membro d'origine, il prospetto e' redatto in lingua italiana. I
documenti eventualmente incorporati per  riferimento  possono  essere
redatti in una lingua comunemente utilizzata nel mondo della  finanza
internazionale. 
  3. Se l'offerta di valori mobiliari e' svolta unicamente  in  altri
Stati membri e l'Italia e' lo Stato membro d'origine,  il  prospetto,
ai fini del controllo della Consob, e' redatto in lingua  italiana  o
in  una  lingua  comunemente  utilizzata  nel  mondo  della   finanza
internazionale, a scelta dell'emittente o dell'offerente. 
  4. L'emittente o l'offerente redige il prospetto in lingua italiana
o in una  lingua  comunemente  utilizzata  nel  mondo  della  finanza
internazionale se: 
    a) l'offerta di valori mobiliari e' svolta in Italia quale  Stato
membro ospitante; 
    b) l'offerta ha ad oggetto i valori mobiliari indicati  nell'art.
1, comma 1-bis, lettera a), del Testo unico ovvero nell'art.  34-ter,
comma 4, numeri 2) e 3), ed e' svolta prevalentemente in altri  Stati
e l'Italia e' lo Stato membro d'origine. 
  5. Nei casi previsti dal comma 4,  ove  l'emittente  o  l'offerente
scelga una lingua comunemente  utilizzata  nel  mondo  della  finanza
internazionale, la nota di sintesi e' tradotta in lingua italiana.»; 
  m) Nel Capo II, Titolo I, Parte II, all'art. 13 sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
  il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. L'emittente, l'offerente
o  il  responsabile  del  collocamento  rende  pubblici  i  risultati
dell'offerta secondo le modalita' e i termini indicati nel prospetto.
Le stesse informazioni sono contestualmente trasmesse alla Consob.»; 
  il comma 3 e' sostituito dal seguente:  «3.  Nel  caso  di  offerte
finalizzate all'ammissione di azioni in un mercato regolamentato,  il
responsabile  del  collocamento,  entro  due  mesi   dalla   chiusura
dell'offerta,  trasmette  alla  Consob   le   informazioni   indicate
nell'Allegato 1F, unitamente ad  una  riproduzione  delle  stesse  su
supporto informatico.»; 
  n) Nella Sezione IV, Capo III, Titolo I, Parte II, all'art. 24,  il
comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Si applicano gli articoli  5,
commi 3 e 4, 7, 10, comma 1, 11, commi 1, 2 e 3, 12, commi 2 e 3.»; 
  o) Nella Sezione V, Capo III, Titolo I, Parte II, all'art.  27,  il
comma 4 e' sostituito dal  seguente:  «4.  Ai  fini  dell'offerta  al
pubblico di Oicr chiusi  di  cui  alla  presente  Sezione  rientranti
nell'ambito di applicazione delle disposizioni  comunitarie,  per  le
quali l'Italia  e'  lo  Stato  membro  ospitante,  si  applicano  gli
articoli 11, comma 3, e 12, commi 4 e 5.»; 
  p) Nella Sezione I, Capo V, Titolo I,  Parte  II,  all'art.  34-ter
sono apportate le seguenti modifiche: 
  al comma 1: 
    nella lettera a), la parola «cento» e'  sostituita  dalla  parola
«centocinquanta»; 
    la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «i soggetti  indicati
all'art. 26, comma 1, lettera d), del regolamento  recante  norme  di
attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia
di intermediari, adottato dalla Consob con delibera n. 16190  del  29
ottobre 2007 e successive modifiche. Le imprese di investimento e gli
enti creditizi comunicano la propria classificazione,  su  richiesta,
all'emittente, fatta salva la legislazione in vigore sulla protezione
dei dati. Le imprese  di  investimento  autorizzate  a  continuare  a
considerare tali gli attuali clienti professionali, a norma dell'art.
71, paragrafo 6,  della  direttiva  2004/39/CE,  sono  autorizzate  a
trattare tali clienti come investitori qualificati ai sensi dell'art.
100 del Testo unico;»; 
    nella lettera c), il numero  «2.500.000»  e'  sostituito  con  il
numero «5.000.000»; 
    nelle lettere d) ed e), il numero «50.000» e' sostituito  con  il
numero «100.000»; 
    nella lettera k), dopo  la  parola  "fusione"  sono  inserite  le
parole «o scissione»; 
    la lettera l) e' sostituita dalla seguente: «l) aventi ad oggetto
dividendi versati ad azionisti esistenti sotto forma di azioni  della
stessa  categoria  di  quelle  per  le  quali  vengono  pagati   tali
dividendi,  a  condizione  che  sia  reso  disponibile  un  documento
contenente informazioni sul numero e sulla natura delle  azioni,  sui
motivi e sui dettagli dell'offerta;»; 
    la lettera m) e' sostituita dalle seguenti: 
      «m) aventi a oggetto strumenti finanziari offerti, assegnati  o
da assegnare ad amministratori o ex amministratori o dipendenti o  ex
dipendenti o promotori finanziari da parte del loro datore di  lavoro
o dell'impresa controllante, di un'impresa controllata,  collegata  o
sottoposta a comune controllo, a condizione che la societa' abbia  la
propria sede principale o legale in uno Stato appartenente all'Unione
europea  e  a  condizione  che  sia  reso  disponibile  un  documento
contenente informazioni sul numero e  sulla  natura  degli  strumenti
finanziari, sui motivi e sui dettagli dell'offerta; 
      m-bis) aventi a oggetto strumenti finanziari offerti, assegnati
o da assegnare ad amministratori o ex amministratori o  dipendenti  o
ex dipendenti o promotori finanziari da  parte  del  loro  datore  di
lavoro  o  dell'impresa  controllante,  di  un'impresa   controllata,
collegata o sottoposta a  comune  controllo  con  sede  principale  o
legale in uno Stato non appartenente all'Unione europea a  condizione
che abbia  strumenti  finanziari  ammessi  alla  negoziazione  in  un
mercato regolamentato; 
      m-ter) aventi a oggetto strumenti finanziari offerti, assegnati
o da assegnare ad amministratori o ex amministratori o  dipendenti  o
ex dipendenti o promotori finanziari da  parte  del  loro  datore  di
lavoro  o  dell'impresa  controllante,  di  un'impresa   controllata,
collegata o sottoposta a  comune  controllo  con  sede  principale  o
legale in un Paese terzo che abbia strumenti finanziari ammessi  alla
negoziazione nel mercato di un Paese terzo, a condizione che: 
        1) informazioni adeguate e il documento di cui  alla  lettera
m)  siano  resi  disponibili,  almeno  in  una   lingua   comunemente
utilizzata negli ambienti della finanza internazionale; 
        2) sul mercato regolamentato del Paese terzo  la  Commissione
europea abbia adottato la decisione di equivalenza prevista dell'art.
4, paragrafo 1, commi 3, 4  e  5  della  direttiva  2003/71/CE,  come
modificata dalla direttiva 2010/73/UE;»; 
  al comma 3, dopo le parole «ex dipendenti», sono inserite le parole
«o promotori finanziari»; 
  il comma 4, e' sostituito dal seguente: «4. Nel caso di offerte  al
pubblico aventi ad oggetto strumenti diversi dai titoli  di  capitale
emessi in modo continuo  o  ripetuto  da  banche,  e'  pubblicato  un
prospetto semplificato che contenga almeno  le  informazioni  di  cui
all'Allegato  1M,  purche'  tali  strumenti   abbiano   le   seguenti
caratteristiche: 
    1) il corrispettivo totale dell'offerta, calcolato per un periodo
di 12 mesi, sia inferiore a euro 75.000.000; 
    2) non siano subordinati, convertibili o scambiabili; 
    3) non conferiscano il diritto di sottoscrivere o acquisire altri
tipi di strumenti finanziari e non siano collegati ad  uno  strumento
derivato.»; 
  il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Nel  caso  previsto  dal
comma 4, la pubblicazione del prospetto e' effettuata  esclusivamente
con la messa a disposizione del  pubblico,  secondo  quanto  previsto
dall'art. 9, commi 1, 2, 3 e 4. Non  e'  richiesta  la  pubblicazione
dell'avviso di cui al comma 2 del  medesimo  articolo.  Il  prospetto
semplificato  non  e'  trasmesso  alla  Consob  ne'  approvato  dalla
stessa.»; 
  il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Nel caso di  offerte  al
pubblico aventi ad oggetto strumenti diversi dai titoli  di  capitale
emessi in modo continuo o ripetuto da banche di credito cooperativo e
da banche che, ai sensi  dell'art.  2409-bis,  comma  2,  del  codice
civile, possono prevedere nello statuto che  il  controllo  contabile
sia esercitato dal collegio sindacale: 
    1) il giudizio previsto dall'art. 96 del Testo unico puo'  essere
quello espresso dal soggetto incaricato del  controllo  contabile  ai
sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; 
    2) non si applica l'art. 97, comma 3, del Testo unico.»; 
  q) Nella Sezione I, Capo V, Titolo I, Parte II, l'art. 34-quater e'
abrogato; 
  r)  Nella  Sezione  II,  Capo  V,  Titolo  I,  Parte  II,  all'art.
34-quinquies sono apportate le seguenti modifiche: 
  il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2.  L'adesione  all'offerta
e'  effettuata  mediante   la   sottoscrizione,   anche   telematica,
dell'apposito modulo o con altre modalita' equivalenti  indicate  nel
prospetto. Il modulo contiene almeno gli elementi di  identificazione
dell'operazione e le seguenti informazioni riprodotte  con  carattere
che ne consenta un'agevole lettura: 
    a) l'avvertenza che l'aderente puo' ricevere gratuitamente  copia
del prospetto; 
    b) il richiamo al paragrafo "fattori di  rischio"  contenuto  nel
prospetto.»; 
  il comma 5 e'  sostituito  dal  seguente:  «I  criteri  di  riparto
indicati nel prospetto assicurano la parita' di trattamento  tra  gli
aderenti all'offerta. Salvo diverso accordo  tra  l'emittente  ovvero
l'offerente e responsabile del collocamento, il riparto e' effettuato
da quest'ultimo.»; 
  s)  Nella  Sezione  IV,  Capo  V,  Titolo  I,  Parte   II,   l'art.
34-terdecies e' abrogato; 
  t) Nel Capo II, Titolo I, Parte III, all'art. 52, dopo il  comma  1
e' inserito il seguente  comma:  «1-bis.  Prima  della  comunicazione
prevista nel comma 1, eventuali specificita' riguardanti l'operazione
di ammissione possono essere illustrate  alla  Consob  dall'emittente
e/o dalla persona che chiede l'ammissione, al fine  di  valutare  gli
effetti che tali  particolarita'  possono  avere  sui  contenuti  del
prospetto.»; 
  u) Nel Capo II, Titolo I, Parte III, all'art. 53 sono apportate  le
seguenti modifiche: 
  il comma 2 e'  sostituito  dal  seguente:  «2.  Si  applicano,  ove
compatibili, gli articoli 5, 6, 7, commi 1-bis, 2, 3, 4 e 5, 8, commi
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 10, 34-octies e 34-novies.»; 
  al comma 3 in fine,  dopo  le  parole  «dalla  sua  ricezione.»  e'
aggiunto il seguente periodo: «Anche la nota  di  sintesi  e  le  sua
eventuali traduzioni sono completate, se necessario,  da  supplementi
per tener conto delle nuove informazioni incluse nel  supplemento  al
prospetto.»; 
  v) Nel Capo II, Titolo I, Parte III, l'art. 54 e' abrogato; 
  z) Nel Capo II, Titolo I, Parte III, l'art. 56  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 56 (Pubblicazione del prospetto e del supplemento). -  1.  Il
prospetto approvato, unitamente ad una riproduzione dello  stesso  su
supporto informatico, e' depositato presso la Consob nonche' messo  a
disposizione del pubblico dall'emittente o dalla persona  che  chiede
l'ammissione alla negoziazione in un  mercato  regolamentato,  quanto
prima e, in ogni caso, prima dell'inizio delle negoziazioni: 
    a) o mediante inserimento in uno o  piu'  giornali  a  diffusione
nazionale o a larga diffusione; 
    b) o in forma stampata e  gratuitamente,  presso  la  sede  della
societa' di gestione del mercato in cui gli strumenti finanziari sono
ammessi alla negoziazione o presso la sede legale dell'emittente; 
    c) o mediante forma elettronica nel sito internet  dell'emittente
o nel sito internet del mercato regolamentato  in  cui  e'  richiesta
l'ammissione alle negoziazioni. 
  2. Il prospetto pubblicato a norma delle lettere a) e b) del  comma
1 e' pubblicato anche in forma elettronica conformemente alla lettera
c) del comma 1. 
  3.  L'emittente  o  la  persona  che   chiede   l'ammissione   alla
negoziazione in un mercato regolamentato consegnano  gratuitamente  a
chi ne faccia richiesta una copia cartacea del prospetto. 
  4. La messa a  disposizione  del  pubblico  mediante  le  modalita'
previste dai commi 1  e  2  e'  effettuata  nel  rispetto  di  quanto
indicato dagli articoli 29 e 30 del Regolamento n. 809/2004/CE. 
  5. Si applica, ove compatibile, l'art. 9, commi 5, 6 e 7. 
  6.  Il  prospetto,  il  prospetto  di  base  e  il   documento   di
registrazione sono validi per il periodo indicato dall'art. 10. 
  7. Alla pubblicazione del supplemento previsto dall'art. 113, comma
2, del Testo unico si applica l'art. 9, comma 8.»; 
  aa) Nel Capo II, Titolo I, Parte III, all'art. 57 sono apportate le
seguenti modifiche: 
  al comma 1: 
    nella lettera d), dopo  la  parola  «fusione»  sono  inserite  le
parole «o scissione»; 
    la lettera e) e' sostituita dalla seguente: «e) dividendi versati
ad azionisti esistenti sotto forma di azioni della  stessa  categoria
di quelle per le quali vengono pagati tali  dividendi,  a  condizione
che dette azioni siano  della  stessa  categoria  delle  azioni  gia'
ammesse alla negoziazione nello stesso mercato  regolamentato  e  che
sia reso disponibile un documento contenente informazioni sul  numero
e  sulla  natura  delle   azioni,   sui   motivi   e   sui   dettagli
dell'offerta;»; 
    la lettera f) e' sostituita dalla seguente «f)  valori  mobiliari
offerti,  assegnati  o  da   assegnare   ad   amministratori   o   ex
amministratori o dipendenti o ex dipendenti o promotori finanziari da
parte del loro datore di lavoro o da parte dell'impresa controllante,
di un'impresa controllata, collegata o sottoposta a comune controllo,
a condizione  che  detti  strumenti  finanziari  siano  della  stessa
categoria dei valori mobiliari gia' ammessi alla  negoziazione  nello
stesso mercato regolamentato e che sia reso disponibile un  documento
contenente informazioni sul numero e  sulla  natura  degli  strumenti
finanziari, sui motivi e sui dettagli dell'offerta;»; 
    nella lettera  h),  al  numero  7),  le  parole  «comma  3»  sono
sostituite dalle parole «commi 3 e 4»; 
    nella lettera l), il numero «2.500.000» e' sostituito dal  numero
«5.000.000»; 
  al comma 5, numero 1), il numero  «50.000.000»  e'  sostituito  dal
numero «75.000.000»; 
  al comma 6, il numero «50.000» e' sostituito dal numero «100.000»; 
  bb) Nel Capo II, Titolo I, Parte III,  all'art.  58,  comma  3,  il
numero «50.000» e' sostituito dal numero «100.000»; 
  cc) Nel Capo III, Titolo I, Parte III, all'art.  60,  comma  6,  le
parole «e 12, comma 3» sono sostituite dalle parole «e 12, commi 4  e
5»; 
  dd) Nel Capo IV, Titolo I, Parte III, l'art. 63 e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 63 (Comunicazione alla Consob e pubblicazione del prospetto).
-  1.  Con  la  comunicazione  finalizzata  alla  pubblicazione   del
prospetto di ammissione alle negoziazioni puo' essere comunicato alla
Consob che si intende effettuare un'offerta al pubblico relativa agli
strumenti  finanziari   comunitari   oggetto   di   ammissione   alle
negoziazioni. In tal caso la comunicazione e' redatta in  conformita'
al  modello  in  Allegato  1I,  contiene  la  sintetica   descrizione
dell'offerta e l'indicazione dei soggetti che la promuovono,  attesta
l'esistenza   dei   presupposti   necessari   per   lo    svolgimento
dell'offerta, e' corredata anche dei documenti indicati nell'Allegato
1A ed e' altresi' sottoscritta da coloro che in qualita' di offerente
ed emittente intendono effettuare l'offerta al pubblico. 
  2. Prima  della  comunicazione  prevista  nel  comma  1,  eventuali
specificita' riguardanti l'operazione possono essere illustrate  alla
Consob dall'emittente e/o dall'offerente, al  fine  di  valutare  gli
effetti che tali  particolarita'  possono  avere  sui  contenuti  del
prospetto. 
  3.  Qualunque  nuovo  fatto  significativo,  errore   materiale   o
imprecisione relativi alle informazioni contenute nel  prospetto  che
siano atti a influire sulla valutazione  degli  strumenti  finanziari
comunitari e che sopravvengano o siano rilevati tra il momento in cui
e' approvato il prospetto e quello in cui e'  definitivamente  chiusa
l'offerta al pubblico o, qualora successivo,  il  momento  di  inizio
della negoziazione in un mercato regolamentato, sono menzionati in un
supplemento al prospetto. 
  4. Si applica l'art. 56, commi 1, 2, 3 e 4. Inoltre,  il  prospetto
relativo all'ammissione di  azioni  alle  negoziazioni  preceduta  da
offerta al pubblico e' pubblicato almeno sei giorni lavorativi  prima
della chiusura dell'offerta.»; 
  ee) Nel Capo I, Titolo II, Parte III, all'art. 65, comma  3-bis  in
fine, le parole «degli operatori» sono soppresse; 
  ff) Nel Capo I, Titolo II, Parte III,  all'art.  66,  comma  3,  la
lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
  «a) delle proprie situazioni contabili destinate a essere riportate
nel bilancio di esercizio, nel bilancio consolidato  e  nel  bilancio
semestrale abbreviato, nonche' delle informazioni e delle  situazioni
contabili destinate ad essere riportate nei  resoconti  intermedi  di
gestione,  quando  tali  situazioni  vengano  comunicate  a  soggetti
esterni, salvo che la comunicazione avvenga nel normale esercizio del
lavoro, della professione,  della  funzione  o  dell'ufficio  e  tali
soggetti  siano  tenuti  ad  un  obbligo  di   riservatezza   legale,
regolamentare, statutario o contrattuale, ovvero quando  le  medesime
situazioni contabili o le medesime informazioni abbiano acquisito  un
sufficiente grado di certezza. E' in ogni caso effettuata nel normale
esercizio del lavoro della professione, della funzione o dell'ufficio
la comunicazione che adempie un obbligo normativo.»; 
  gg) Nella Sezione I, Capo II, Titolo II, Parte III, all'art. 66-bis
sono apportate le seguenti modifiche: 
  il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. I soggetti che ritardano
la comunicazione al pubblico delle informazioni  ai  sensi  dell'art.
114, comma 3, del Testo unico danno notizia alla Consob dell'avvenuto
ritardo, indicando le connesse circostanze,  immediatamente  dopo  la
diffusione al pubblico della medesima informazione.»; 
  il comma 5  e'  sostituito  dal  seguente:  «5.  La  Consob,  avuta
comunque notizia di un ritardo nella comunicazione al pubblico  delle
informazioni privilegiate, puo' richiedere ai  soggetti  interessati,
valutando le circostanze dagli  stessi  rappresentate,  di  procedere
senza indugio a tale comunicazione.  In  caso  di  inottemperanza  la
Consob puo' provvedere direttamente a spese degli interessati.»; 
  hh) Nella Sezione I, Capo II, Titolo II, Parte III,  l'art.  68  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art.  68  (Dati  previsionali,  obiettivi  quantitativi   e   dati
contabili di periodo) - 1. Gli emittenti strumenti finanziari possono
comunicare  a  soggetti  terzi   dati   previsionali   ed   obiettivi
quantitativi concernenti  l'andamento  della  gestione  nonche'  dati
contabili  di  periodo  purche'  sia  soddisfatta  almeno  una  delle
seguenti condizioni: 
    a) tali dati  siano  contestualmente  messi  a  disposizione  del
pubblico con le modalita' indicate nel Capo I; 
    b) i predetti soggetti siano tenuti ad un obbligo di riservatezza
legale, regolamentare, statutario o contrattuale e  la  comunicazione
avvenga nel normale esercizio del lavoro,  della  professione,  della
funzione o dell'ufficio. 
  2.  Gli  emittenti  strumenti  finanziari  verificano  la  coerenza
dell'andamento effettivo della gestione con i dati previsionali e gli
obiettivi quantitativi messi a disposizione del  pubblico  e  rendono
pubbliche senza indugio con le modalita'  indicate  nel  Capo  I,  le
informazioni che riguardano ogni rilevante scostamento.»; 
  ii) Nella Sezione III,  Capo  II,  Titolo  II,  Parte  III,  l'art.
69-decies e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 69-decies (Disposizioni applicabili).  -  1.  Lo  svolgimento
dell'attivita' di emissione  di  rating  del  credito  e'  svolta  in
conformita' al Regolamento n. 1060/2009/CE e successive modifiche.»; 
  ll) Nella Sezione IV, Capo II, Titolo II, Parte  III,  all'art.  70
sono apportate le seguenti modifiche: 
  al comma 4, dopo le  parole  «dell'operazione,»  sono  inserite  le
parole «salvo quanto previsto al comma 5-bis,»; 
  dopo il comma 5 e' inserito il seguente comma: 
    «5-bis. Fermi restando gli obblighi  informativi  previsti  dalla
legge e salvo che il regolamento adottato dalla societa' di  gestione
del mercato disponga diversamente,  gli  emittenti  possono  derogare
all'adempimento previsto dal  comma  4,  dandone  comunicazione  alla
Consob, alla societa' di gestione del mercato e al pubblico  all'atto
della presentazione della  domanda  finalizzata  all'ammissione  alle
negoziazioni delle proprie azioni, ovvero con le  modalita'  indicate
nel Capo I. L'informazione relativa a tale scelta viene fornita dagli
emittenti  azioni  anche  all'interno  delle  relazioni   finanziarie
pubblicate ai sensi dell'art. 154-ter del Testo unico.»; 
  mm) Nella Sezione IV, Capo II, Titolo II, Parte  III,  all'art.  71
sono apportate le seguenti modifiche: 
  al comma 1, dopo le parole «alle caratteristiche  dell'operazione,»
sono inserite le parole «salvo quanto previsto al comma 1-bis,»; 
  dopo il comma 1 e' inserito il seguente comma: 
    «1-bis. Fermi restando gli obblighi  informativi  previsti  dalla
legge e salvo che il regolamento adottato dalla societa' di  gestione
del mercato disponga diversamente,  gli  emittenti  possono  derogare
all'adempimento previsto dal  comma  1,  dandone  comunicazione  alla
Consob, alla societa' di gestione del mercato e al pubblico  all'atto
della presentazione della  domanda  finalizzata  all'ammissione  alle
negoziazioni delle proprie azioni, ovvero con le  modalita'  indicate
nel Capo I. L'informazione relativa a tale scelta viene fornita dagli
emittenti  azioni  anche  all'interno  delle  relazioni   finanziarie
pubblicate ai sensi dell'art. 154-ter del Testo unico.»; 
  nn) Nella Sezione VI, Capo II, Titolo II, Parte III, l'art.  89-bis
e' sostituito dal seguente: 
  «Art.   89-bis   (Informazioni   sull'adesione   ai    codici    di
comportamento). - 1. Gli emittenti valori  mobiliari  che  non  hanno
aderito o che intendono non  proseguire  nell'adesione  a  codici  di
comportamento ne danno notizia nella sezione  della  relazione  sulla
gestione indicata nell'art. 123-bis, comma 1, del Testo unico, ovvero
in una relazione distinta approvata dall'organo di amministrazione  e
pubblicata congiuntamente alla relazione sulla gestione o mediante un
riferimento  nella  relazione  sulla  gestione  indicante  dove  tale
documento  sia  disponibile  al  pubblico  nel  sito  internet  della
societa'.»; 
  oo) Nella Sezione VI, Capo II, Titolo II, Parte III, l'art.  89-ter
e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 89-ter (Pubblicita' dei codici di  comportamento).  -  1.  Le
associazioni di categoria che  promuovono  codici  di  comportamento,
entro il quinto giorno lavorativo dall'approvazione del codice: 
    a) pubblicano, in un'apposita sezione del proprio sito internet: 
      1)   le   informazioni   sul   grado   di    rappresentativita'
dell'associazione   rispetto   alla   categoria   di   operatori   di
riferimento; 
      2) il testo integrale del codice. 
    b) danno notizia dell'approvazione del codice  alla  societa'  di
gestione dei mercati regolamentati italiani nei quali sono  negoziate
le  azioni  emesse  dagli  emittenti  che  aderiscono  ai  codici  di
comportamento, trasmettendo  l'indirizzo  dell'apposita  sezione  del
proprio sito internet  indicata  alla  lettera  a).  Le  societa'  di
gestione dei mercati danno informazione al pubblico dell'approvazione
del codice in un'apposita sezione del proprio sito internet. 
  2. Le societa' di gestione che promuovono codici di  comportamento,
entro  il  quinto  giorno  lavorativo  dall'approvazione  del  codice
pubblicano, in un'apposita sezione  del  proprio  sito  internet,  il
testo integrale del codice. 
  3. Entro il quinto giorno lavorativo di ogni mese, le  societa'  di
gestione e le associazioni di  categoria  che  promuovono  codici  di
comportamento comunicano, secondo le modalita' indicate nei commi 1 e
2, eventuali variazioni intervenute nel mese precedente.»; 
  pp) Nella Sezione I, Capo III, Titolo II, Parte III,  all'art.  90,
comma 2 in fine, dopo le parole «comma 4» sono aggiunte le parole  «,
ove redatto.»; 
  qq) Nella Sezione I, Capo III, Titolo II, Parte III,  all'art.  91,
dopo  le  parole  «dell'art.  71,»  sono  inserite  le  parole   «ove
redatto,»; 
  rr) Nel Capo II, Titolo V-bis, Parte III,  all'art.  144-terdecies,
comma 2 in fine, dopo le parole «Schema 1» sono aggiunte le parole «,
salvo che ricopra la carica di componente dell'organo di controllo in
un solo emittente»; 
  ss)   Nel   Capo   II,   Titolo   V-bis,   Parte   III,    all'art.
144-quaterdecies, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente comma: 
  «3-bis. Il presente articolo non si applica a chi ricopre la carica
di componente dell'organo di controllo di un solo emittente.»; 
  tt) Nel Capo II, Titolo VII, Parte  III,  all'art.  152-septies  il
comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Non sono comunicate: 
  a) le  operazioni  il  cui  importo  complessivo  non  raggiunga  i
cinquemila euro entro la  fine  dell'anno;  successivamente  ad  ogni
comunicazione non  sono  comunicate  le  operazioni  il  cui  importo
complessivo non raggiunga un  controvalore  di  ulteriori  cinquemila
euro entro la fine dell'anno; per gli strumenti finanziari  collegati
derivati  l'importo  e'  calcolato  con   riferimento   alle   azioni
sottostanti; 
  b) le operazioni effettuate tra il soggetto rilevante e le  persone
ad esso strettamente legate; 
  c) le operazioni effettuate dallo stesso  emittente  quotato  e  da
societa' da esso controllate; 
  d) le operazioni effettuate da un ente creditizio o  da  un'impresa
di investimento che concorrano alla costituzione del  portafoglio  di
negoziazione di tale ente o impresa, quale definito all'art. 11 della
direttiva 2006/49/CE, purche' il medesimo soggetto: 
    tenga  organizzativamente  separati  dalla  tesoreria   e   dalle
strutture che gestiscono le partecipazioni strategiche, le  strutture
di negoziazione e di market making; 
    sia in grado di identificare le azioni  detenute  ai  fini  della
attivita' di negoziazione e/o market making, mediante  modalita'  che
possano essere oggetto di verifica  da  parte  della  Consob,  ovvero
mediante la detenzione delle stesse in un apposito conto separato; e,
qualora operi in qualita' di market maker, 
    sia autorizzato dallo  Stato  membro  d'origine  ai  sensi  della
direttiva  2004/39/CE  allo  svolgimento  dell'attivita'  di   market
making; 
    fornisca alla Consob l'accordo di market making con  la  societa'
di gestione del mercato e/o con l'emittente  eventualmente  richiesto
dalla legge e dalle  relative  disposizioni  di  attuazione,  vigenti
nello Stato  membro  UE  dove  il  market  maker  svolge  la  propria
attivita'; 
    notifichi alla Consob che intende svolgere o svolge attivita'  di
market  making  sulle  azioni  di  un   emittente   azioni   quotate,
utilizzando il modello TR-2 contenuto  nell'Allegato  4E;  il  market
maker  deve  altresi'  notificare  senza  indugio  alla   Consob   la
cessazione dell'attivita' di market making sulle medesime azioni.»; 
  uu)  All'Allegato  1   concernente   l'offerta   al   pubblico   di
sottoscrizione e/o vendita di prodotti finanziari e l'ammissione alle
negoziazioni in un  mercato  regolamentato  di  strumenti  finanziari
comunitari sono apportate le seguenti modifiche: 
  L'Allegato 1A e' sostituito con un nuovo Allegato 1A (Allegato n. 1
alla presente delibera); 
  L'Allegato 1F e' sostituito con un nuovo Allegato 1F (Allegato n. 2
alla presente delibera); 
  L'Allegato 1I e' sostituito con un nuovo Allegato 1I (Allegato n. 3
alla presente delibera); 
  L'Allegato 1M e' sostituito con un nuovo Allegato 1M (Allegato n. 4
alla presente delibera); 
  L'Allegato 1N e' abrogato. 
vv) L'Allegato 3C e' abrogato.