IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto l'articolo 14 del  decreto  legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n.  122  il
quale,  al  comma  2,  prevede,  tra  l'altro,  che  i  trasferimenti
erariali, comprensivi  della  compartecipazione  IRPEF,  dovuti  alle
province dal Ministero dell'interno sono ridotti di € 300 milioni per
l'anno 2011 e di € 500 milioni annui a decorrere dall'anno 2012; 
  Considerato che il richiamato comma 2 dell'articolo 14 del  decreto
legge n.  78  del  2010,  dispone  che  le  predette  riduzioni  sono
ripartite secondo criteri e modalita' stabiliti in sede di Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali e recepiti con decreto  annuale  del
Ministro dell'interno,  secondo  principi  che  tengano  conto  della
adozione di misure idonee ad assicurare  il  rispetto  del  patto  di
stabilita' interno, della minore incidenza  percentuale  della  spesa
per il personale rispetto  alla  spesa  corrente  complessiva  e  del
conseguimento di adeguati indici di autonomia finanziaria; 
  Considerato che, per le riduzioni a decorrere  dall'anno  2012,  la
stessa disposizione di  legge  prevede,  altresi',  che  in  caso  di
mancata deliberazione  della  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
locali entro il termine del 30  settembre  dell'anno  precedente,  il
decreto  del  Ministro  dell'interno  e'  comunque  emanato  entro  i
successivi trenta giorni, ripartendo la riduzione  dei  trasferimenti
secondo un criterio proporzionale; 
  Visto  il  decreto  legislativo  6  maggio  2011,  n.  68,  recante
"Disposizioni in materia di autonomia  di  entrata  delle  regioni  a
statuto ordinario e delle province,  nonche'  di  determinazione  dei
costi e  dei  fabbisogni  standard  nel  settore  sanitario"  ed,  in
particolare, l'articolo 18 comma 2, che prevede  la  soppressione,  a
decorrere  dal  2012,  per  le  province  delle  regioni  a   statuto
ordinario, dei trasferimenti statali di parte  corrente  e,  ove  non
finanziati tramite il ricorso all'indebitamento, in  conto  capitale,
aventi carattere di generalita' e permanenza; 
  Considerato quindi che, per effetto delle disposizioni  del  citato
decreto legislativo 6 maggio 2011 n.  68,  sono  soppressi  la  quasi
totalita'   dei   trasferimenti   erariali   delle    amministrazioni
provinciali delle regioni a statuto ordinario; 
  Ritenuta la necessita' di applicare le riduzioni di risorse di  cui
al predetto articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 78  del  2010,
atteso  che  si  tratta  di  disposizioni  previgenti  che   incidono
sull'ammontare di risorse da  distribuire  a  titolo  di  federalismo
fiscale provinciale; 
  Ravvisata quindi l'esigenza di applicare le  previste  riduzioni  a
carico delle province delle regioni a  statuto  ordinario  in  misura
complessiva  sul  fondo   sperimentale   di   riequilibrio   di   cui
all'articolo 21 del decreto legislativo n. 68 del 2011; 
  Considerato che  alle  province  appartenenti  ai  territori  delle
regioni autonome Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonche'  alle
province autonome di Trento e Bolzano non va applicata  la  riduzione
dei trasferimenti in quanto si tratta di territori in  cui  vige  una
speciale disciplina in materia di finanza locale; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno  del  9  dicembre  2010,
emanato in applicazione del citato articolo 14, comma 2, del  decreto
legge n. 78 del 2010, con  cui  si  e'  applicata  la  riduzione  dei
trasferimenti a comuni e province per l'anno 2011; 
  Dato atto che la  base  di  calcolo  della  riduzione  a  decorrere
dall'anno 2012 e'  rappresentata  dai  trasferimenti  attribuiti  per
l'anno 2011, cosi' come risultanti alla data del 20 febbraio 2012 dal
sito internet della  Direzione  centrale  della  finanza  locale  del
Ministero dell'interno; 
  Dato atto che occorre operare l'esclusione dalla predetta  base  di
calcolo, delle somme attribuite a titolo di minori entrate da imposta
provinciale  di   trascrizione   dell'anno   2003,   trattandosi   di
un'attribuzione che configura una mera regolazione contabile e non un
trasferimento erariale; 
  Visto l'articolo 31, comma 4 della legge 12 novembre 2011  n.  183,
che prevede che il saldo di competenza mista del patto  di  stabilita
sia diminuito di un importo pari alla riduzione dei trasferimenti  di
cui al predetto articolo 14 del decreto legge n. 78 del 2010; 
  Ravvisata, quindi l'esigenza di individuare anche le modalita'  per
ripartire  tra  le  Province  appartenenti  alle  regioni  a  statuto
ordinario gli effetti sul patto di stabilita' interno, atteso che  la
riduzione di risorse viene  operata  in  modo  complessivo  per  tali
province ed acquisito, a questo specifico proposito,  il  parere  del
competente Ministero dell'economia e delle finanze; 
  Considerato che  in  sede  tecnica  di  Conferenza  Stato-citta  ed
autonomie locali non e' stato raggiunto un accordo per una  riduzione
di risorse secondo principi  che  tengano  conto  della  adozione  di
misure idonee ad assicurare  il  rispetto  del  patto  di  stabilita'
interno, della  minore  incidenza  percentuale  della  spesa  per  il
personale  rispetto   alla   spesa   corrente   complessiva   e   del
conseguimento di adeguati indici di autonomia finanziaria; 
  Tenuto conto che, in sede di riunioni tecniche presso  la  predetta
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, si sono comunque  svolti
approfondimenti su tale tematica per l'esame congiunto  dei  principi
che il Ministero dell'interno ha valutato  di  determinare  per  dare
attuazione  al  criterio  proporzionale  di  riduzione  previsto  dal
richiamato comma 2 dell'articolo 14 del decreto legge n. 78 del 2010; 
  Dato atto che del criterio  di  proporzionalita'  adottato  per  la
riduzione e' stata data informativa  nella  seduta  della  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali dell' 1 marzo 2012; 
 
                               Decreta 
 
                               Art. 1 
 
 
Determinazione delle riduzioni di risorse per le province a decorrere
                           dall'anno 2012 
 
  1. A decorrere dall'anno 2012, l'ulteriore  riduzione  di  risorse,
pari ad € 200 milioni per le province  e'  ripartita  preventivamente
fra le province ricadenti  nei  territori  delle  regioni  a  statuto
ordinario e le province ricadenti  nei  territori  delle  regioni  di
Sicilia e Sardegna, in proporzione agli effetti finanziari  derivanti
dall'applicazione della riduzione di risorse gia' operata, per l'anno
2011, con decreto del Ministro dell'interno del 9 dicembre 2010. 
  2. Per  effetto  della  proporzionalita'  di  cui  al  comma  1,  a
decorrere dall'anno 2012, le risorse complessive delle province delle
regioni a statuto ordinario sono  ridotte  di  € 164.327.610,14  e  i
trasferimenti delle province delle regioni Sicilia  e  Sardegna  sono
ridotti della restante parte, pari a € 35.672.389,86. 
  3. La riduzione complessiva di  € 164.327.610,14  per  le  province
delle  regioni  a  statuto  ordinario  e'  portata   in   diminuzione
dall'importo  del  fondo  sperimentale   di   riequilibrio   previsto
dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 68 del 2011. 
  4. La riduzione di € 35.672.389,86  e'  ripartita  fra  le  singole
province  delle  regioni  Sicilia  e   Sardegna   con   un   criterio
proporzionale rispetto ai trasferimenti erariali in  modo  analogo  a
quanto gia'  previsto  per  l'anno  2011  dal  decreto  del  Ministro
dell'interno del 9 dicembre 2010, assumendo come base  di  calcolo  i
trasferimenti erariali attribuiti nell'anno 2011 ad esclusione  delle
attribuzioni  per  minori   entrate   da   imposta   provinciale   di
trascrizione dell'anno 2003, atteso che esse rappresentano  una  mera
regolazione contabile dovuta alla restituzione di risorse proprie che
sono confluite nella spettanza dei trasferimenti dell'anno 2011. 
  5. L'importo della riduzione per ciascuna provincia delle regioni a
statuto speciale e' determinato rapportando la riduzione  complessiva
di € 35.672.389,86 alla base di calcolo di cui al comma 4 e,  quindi,
con una percentuale di riduzione del 20,528 per cento.