IL DIRETTORE GENERALE 
           dello sviluppo agroalimentare e della qualita' 
 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre
2007,  recante  l'organizzazione  comune  dei  mercati   agricoli   e
disposizioni specifiche per  taluni  prodotti  agricoli,  Regolamento
unico OCM; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del  29  aprile
2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo  ed
in particolare il titolo III, capo III, IV e V  recante  norme  sulle
denominazioni di origine e  indicazioni  geografiche  e  le  menzioni
tradizionali  e  il  capo  VI  recante  norme  sull'etichettatura   e
presentazione; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del  25  maggio
2009, che modifica il Regolamento (CE) del 1234/2007, con il quale il
Regolamento (CE) n. 479/2008 e' stato inserito nel citato Regolamento
(CE) n. 1234/2007 (Regolamento unico OCM) a decorrere dal  1°  agosto
2009; 
  Visto il Regolamento (CE) n.  607/2009  della  Commissione  del  14
luglio  2009  che  stabilisce  talune  regole  di  applicazione   del
Regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardante le denominazioni di
origine   protette,   le   indicazioni   geografiche,   le   menzioni
tradizionali,  l'etichettatura  e  la  presentazione  di  determinati
prodotti del settore vitivinicolo; 
  Visto il Regolamento (CE)  n.  401/2010  della  Commissione  del  7
maggio 2010 che modifica e rettifica il Regolamento (CE) n.  607/2009
recante modalita' di applicazione del Regolamento (CE) 479/2008,  per
quanto riguarda le denominazioni di origine protette, le  indicazioni
geografiche,  le  menzioni   tradizionali,   l'etichettatura   e   la
presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo; 
  Visto l'art. 118-vicies del citato Regolamento  (CE)  n.  1234/2007
del Consiglio del 22 ottobre 2007, in base al quale le  denominazioni
di vini protette in virtu' degli articoli 51  e  54  del  Regolamento
(CE) n. 1493/1999 e dell'art. 28 del  Regolamento  (CE)  n.  753/2002
sono automaticamente protette  in  virtu'  del  Regolamento  (CE)  n.
1234/2007  e  la  Commissione   le   iscrive   nel   registro   delle
denominazioni di origine protette  e  delle  indicazioni  geografiche
protette dei vini; 
  Vista la legge 7 luglio  2009,  n.  88,  recante  disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2008,  ed  in  particolare
l'art. 15; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,  recante  tutela
delle denominazioni di origine dei vini, in attuazione  dell'art.  15
della legge 7 luglio 2009, n. 88; 
  Visto in particolare l'art. 17 del  decreto  legislativo  8  aprile
2010, n. 61, relativo ai consorzi di tutela per le  denominazioni  di
origine e le indicazioni geografiche protette; 
  Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante disposizioni
in materia di costituzione e riconoscimento dei  consorzi  di  tutela
delle denominazioni di origine e delle  indicazioni  geografiche  dei
vini; 
  Visto  il  decreto  dipartimentale  del  12  maggio  2010   recante
disposizioni  generali  in  materia  di  verifica   delle   attivita'
attribuite ai consorzi di tutela ai  sensi  dell'art.  14,  comma  15
della legge 21 dicembre 1999, n.  526  e  dell'art.  17  del  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61; 
  Vista l'istanza presentata dal Consorzio vini Colli  Bolognesi  con
sede legale in Monteveglio (Bologna), loc. San Teodoro, Via  Abbazia,
30/c, intesa ad ottenere il  riconoscimento  ai  sensi  dell'art.  17
comma  1  del  decreto  legislativo  n.  61/2010  e  il  conferimento
dell'incarico di cui al comma 4 del citato art. 17; 
  Considerato che le DOC Colli Bolognesi e Colli Bolognesi Classico -
Pignoletto sono state riconosciute a livello nazionale ai sensi della
legge  n.  164/1992  e,   pertanto,   sono   denominazioni   protette
preesistenti ai sensi dell'art.  118-vicies  del  citato  Regolamento
(CE) n. 1234/2007; 
  Verificata la conformita' dello statuto del  Consorzio  vini  Colli
Bolognesi alle prescrizioni di cui al citato decreto ministeriale  16
dicembre 2010; 
  Verificata la rappresentativita' del Consorzio vini Colli Bolognesi
attraverso la dichiarazione dell'organismo di  controllo  Valoritalia
Srl di cui alla nota prot. n. 1470/2012 del 21 febbraio 2012; 
  Considerato che il Consorzio vini Colli Bolognesi ha dimostrato  la
rappresentativita' di cui al comma  1  ed  al  comma  4  del  decreto
legislativo n. 61/2010 ed il rispetto delle prescrizione  di  cui  al
decreto ministeriale 16 dicembre 2010; 
  Ritenuto  pertanto  necessario  procedere  al  riconoscimento   del
Consorzio vini Colli Bolognesi ai sensi dell'art.  17,  comma  1  del
decreto legislativo n. 61/2010 ed al  conferimento  dell'incarico  di
cui al comma 4 del citato art. 17 del decreto legislativo n.  61/2010
a  svolgere  le  funzioni  di  tutela,  promozione,   valorizzazione,
informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi
alle denominazioni Colli  Bolognesi  e  Colli  Bolognesi  Classico  -
Pignoletto, 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Lo statuto del Consorzio vini Colli Bolognesi, con  sede  legale
in Monteveglio (Bologna), loc. San Teodoro,  Via  Abbazia,  30/c,  e'
conforme alle prescrizioni di cui al decreto ministeriale 16 dicembre
2010, recante disposizioni generali  in  materia  di  costituzione  e
riconoscimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di  origine
e delle indicazioni geografiche dei vini.