IL MINISTRO 
       DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 
 
  Visto l'art. 1, comma 1126, della legge 27 dicembre  2006,  n.  296
che prevede la predisposizione da parte del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, con il concerto dei  Ministri
dell'economia e delle finanze  e  dello  sviluppo  economico,  e  con
l'intesa delle Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano,
del «Piano d'azione per  la  sostenibilita'  ambientale  dei  consumi
della pubblica amministrazione» (di seguito PAN GPP); 
  Visti i commi 1126  e  1127  dell'art.  1  della  citata  legge  n.
296/2006 che stabiliscono che detto  Piano  adotti  le  misure  volte
all'integrazione delle esigenze di  sostenibilita'  ambientale  nelle
procedure d'acquisto pubblico in determinate categorie  merceologiche
oggetto di procedure di acquisti pubblici; 
  Visto il decreto interministeriale dell'11 aprile 2008 del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto
con i Ministri dello  sviluppo  economico  e  dell'economia  e  delle
finanze che, ai sensi del citato art. 1,  comma  1126,  della  citata
legge n. 296/2006, ha adottato il  PAN  GPP  individuando,  ai  sensi
dell'art. 1, comma 1127, della legge n.  296/2006,  11  categorie  di
prodotti  e  servizi  da  affrontare  prioritariamente  ai  fini  del
raggiungimento di obiettivi di sostenibilita' ambientale; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare GAB/DEC/185/2007  del  18  ottobre  2007  e  le
successive modifiche ed integrazioni, che secondo quanto indicato  al
punto  6   del   citato   PAN   GPP,   ha   istituito   un   comitato
interministeriale (denominato Comitato di gestione) per  la  gestione
del PAN GPP  che  vede,  la  presenza  di  funzionari  del  Ministero
dell'ambiente e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare  e  dei
Ministeri dello sviluppo economico e dell'economia e finanze, nonche'
di funzionari di enti ricerca e rappresentanti delle regioni; 
  Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 24, «Attuazione della
direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di  veicoli  a  ridotto
impatto ambientale e a basso  consumo  energetico  nel  trasporto  su
strada» ed in particolare dove si stabilisce: 
    all'art. 1: «l'obbligo per le amministrazioni aggiudicatrici, per
gli enti aggiudicatori e per gli operatori di cui all'art.  2,  comma
1, di tener conto, al momento dell'acquisizione di veicoli adibiti al
trasporto su  strada,  di  cui  all'art.  3,  comma  1,  lettera  c),
dell'impatto energetico e dell'impatto ambientale, tra cui il consumo
energetico e le emissioni di CO2 e  di  talune  sostanze  inquinanti,
nell'intero arco della loro la vita»; 
    all'art. 4, comma 2: «Le amministrazioni aggiudicatrici, gli enti
aggiudicatori e gli operatori di cui  all'art.  2,  comma  1,  devono
tenere conto, al momento  dell'acquisizione  di  veicoli  adibiti  al
trasporto  su  strada,  anche  degli  ulteriori  impatti   ambientali
definiti ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministro  dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare in data 11 aprile 2008»; 
  Visto   quanto   indicato   dall'art.   2   del   citato    decreto
interministeriale dell'11 aprile 2008 dove si prevede l'emanazione di
«criteri ambientali minimi» per le  diverse  categorie  merceologiche
indicate  al  punto  3.6  PAN  GPP  tramite  decreto   del   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare,  sentiti  i
Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze; 
  Preso atto che, in ottemperanza a quanto disposto dal citato art. 2
del decreto interministeriale dell'11 aprile 2008, con  note  del  20
gennaio 2012, prot. DVA-2012-0001471 e del  20  gennaio  2012,  prot.
DVA-2012-0001472 e' stato chiesto ai Ministeri sviluppo  economico  e
dell'economia e delle finanze di formulare eventuali osservazioni sui
documenti  relativi  ai  citati  criteri  per   i   prodotti/servizi:
«Acquisizione dei veicoli adibiti al trasporto su strada»; 
  Tenuto conto delle osservazioni trasmesse con nota prot.  2626  del
24 febbraio  2012  da  parte  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze; 
  Considerato che entro il termine di «trenta giorni dalla  ricezione
della presente nota» cosi' come indicato nelle citate note  non  sono
pervenute osservazioni dal Ministero dello sviluppo economico; 
  Visto il documento tecnico, allegato al presente decreto,  relativo
ai «Criteri ambientali minimi per l'acquisizione dei veicoli  adibiti
al trasporto su strada» elaborato nell'ambito del citato Comitato  di
gestione con il contributo  delle  parti  interessate  attraverso  le
procedure di confronto previste dal Piano stesso; 
  Ritenuto necessario procedere all'adozione dei «Criteri  ambientali
minimi  per  l'acquisizione  dei  veicoli  adibiti  al  trasporto  su
strada»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                      Criteri ambientali minimi 
 
  Ai sensi dell'art. 2 del decreto interministeriale  dell'11  aprile
2008, citato in premessa, dove si prevede  l'emanazione  di  «criteri
ambientali  minimi»  per  la  categoria   merceologica   «Trasporti»,
indicata al punto 3.6 PAN GPP, sono adottati i criteri ambientali  di
cui  all'allegato  tecnico  del  presente  decreto,   facente   parte
integrante del decreto stesso: «Acquisizione dei veicoli  adibiti  al
trasporto su strada».