IL DIRETTORE GENERALE 
          dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico 
                    e della sicurezza delle cure 
 
  Visto il decreto legislativo del 25 febbraio 2000, n. 174,  recante
«Attuazione della direttiva 98/8/CE  in  materia  di  immissione  sul
mercato di biocidi»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n.
392,  recante  norme  per  la  semplificazione  dei  procedimenti  di
autorizzazione alla produzione ed  all'immissione  in  commercio  dei
presidi medico-chirurgici, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge
15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto il regolamento (CE) n.  1451/2007  della  Commissione  del  4
dicembre 2007, concernente la seconda fase del  programma  di  lavoro
decennale di cui all'art. 16, paragrafo 1 della direttiva 98/8/CE del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  relativa  all'immissione  sul
mercato dei biocidi; 
  Considerato che a norma del regolamento (CE) n. 1451/2007, il naled
(n. CAS 300-76-5; n. CE 206-098-3) e' stato esaminato in  conformita'
all'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE ai fini del suo
utilizzo nel tipo di prodotto 18, insetticidi, acaricidi  e  prodotti
destinati  al   controllo   di   altri   artropodi,   come   definito
nell'allegato V della medesima direttiva; 
  Considerato che la valutazione ha permesso di ritenere  improbabile
che i biocidi  utilizzati  come  insetticidi,  acaricidi  e  prodotti
destinati al controllo di altri artropodi e contenenti naled  possano
soddisfare i requisiti di cui all'articolo 5 della direttiva 98/8/CE,
che gli scenari presi in considerazione nel corso  della  valutazione
del rischio per la salute umana e per  l'ambiente  hanno  evidenziato
rischi potenziali e inaccettabili e, inoltre, che la valutazione  non
ha dimostrato un'efficacia sufficiente; 
  Vista la decisione della Commissione europea n. 2012/257/CE dell'11
maggio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
il 15 maggio 2012, concernente la non iscrizione  del  naled  per  il
tipo di prodotto 18 negli allegati I, IA o IB della direttiva 98/8/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa  all'immissione  sul
mercato di biocidi: 
  Considerato  che,  in  attuazione  della  citata  decisione   della
Commissione,  gli  Stati   membri   non   possono   piu'   rilasciare
autorizzazioni all'immissione in commercio ai sensi del  decreto  del
Presidente della Repubblica n.  392/1998  per  i  prodotti  coinvolti
dalla decisione medesima; 
  Ritenuto  di  dover  attuare  la  suddetta  decisione   comunitaria
revocando le autorizzazioni dei presidi medico-chirurgici interessati
dalla decisione medesima; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il naled (n. CAS 300-76-5; n.  CE  206-098-3)  per  il  tipo  di
prodotto 18 "Insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo
di altri artropodi" non e' incluso negli allegati I, IA  o  IB  della
direttiva 98/8/CE.