IL CAPO 
              DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  194  dell'8
febbraio 2001, recante la nuova disciplina della partecipazione delle
organizzazioni di volontariato alle attivita' di protezione civile; 
  Visto l'art. 4, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio  2005,  n.  152,
nel quale si dispone che agli interventi all'estero del  Dipartimento
della protezione civile si applicano le disposizioni di cui  all'art.
5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto  il  decreto-legge  del  16  maggio  2012,  n.  59,  recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; 
  Visto la delibera del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2012 con
cui e' stato  dichiarato,  fino  al  25  agosto  2012,  lo  stato  di
emergenza in conseguenza della  grave  situazione  in  cui  versa  la
popolazione della Repubblica Araba di Siria; 
  Ravvisata l'imprescindibile necessita' di  assicurare  il  concorso
dello Stato italiano nelle  iniziative  di  soccorso  della  predetta
popolazione, anche nei territori degli Stati limitrofi allo scopo  di
contribuire al ritorno alle normali condizioni di vita; 
  Considerato, che con nota del 7 maggio 2012 la  Direzione  Generale
per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli  Affari  Esteri
nel richiedere il supporto del Dipartimento della  protezione  civile
al  fine  di  mobilitare  risorse  disponibili  presso  il   Servizio
Nazionale  della  protezione  civile,  per  garantire  il  necessario
soccorso ed assistenza alla  popolazione  rifugiata  in  Giordania  e
proveniente dai territori siriani, mette a disposizione le occorrenti
risorse finanziarie nel limite di euro 1.500.000,00 da  destinare  al
contesto emergenziale in questione; 
  Considerata   la   valutazione   delle   strutture   tecniche   del
Dipartimento  della  protezione  civile  che,  sulla  base   di   una
preliminare ricognizione svolta sulle risorse del Sistema  Nazionale,
fatta soprattutto  in  ragione  dell'esigenza  di  non  sguarnire  le
riserve nazionali per eventuali necessita' sul territorio  nazionale,
hanno ritenuto ricorrere all'impiego delle risorse disponibili presso
l'Associazione  Nazionale  Alpini  -   ANA   -   (Organizzazione   di
volontariato  di  rilievo  nazionale  e  componente  della   Consulta
Nazionale),  quale  soggetto  disponibile  e  munito  dei   requisiti
necessari; 
  Considerati, gli esiti  della  visita  tecnica  che  personale  del
Dipartimento della protezione civile e della Direzione  Generale  per
la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri hanno
effettuato  nel  mese  di  maggio  2012  al   fine   di   programmare
l'intervento e redigere congiuntamente una proposta operativa; 
  Considerato  che  la  consistenza  dell'evento   impone   l'urgente
implementazione delle risorse umane e materiali al fine di assicurare
un completo e tempestivo aiuto alla popolazione siriana; 
  Considerato che la Repubblica italiana partecipa alle attivita'  di
assistenza e soccorso alle popolazioni colpite da  eventi  calamitosi
di particolare gravita',  nonche'  ai  processi  ed  alle  iniziative
diplomatiche di composizione  delle  controversie  internazionali  in
atto; 
  Ravvisata, pertanto, la necessita', in un'ottica tesa a favorire il
soccorso e l'avvio della prima assistenza alla popolazione siriana di
inviare risorse umane e materiali per fronteggiare adeguatamente,  ed
in termini di particolare urgenza,  la  situazione  verificatasi  nel
territorio in esame, anche mediante la piena e  completa  attivazione
delle componenti e strutture operative del Servizio  Nazionale  della
protezione civile di cui agli articoli 6 e 11 della legge 24 febbraio
1992, n. 225; 
  Ritenuta l'ineludibile esigenza di assicurare l'urgente attivazione
di interventi in deroga all'ordinamento giuridico vigente, a  seguito
della dichiarazione dello stato di emergenza ai  sensi  dell'art.  4,
comma 2, della legge 26 luglio 2005, n. 152; 
  Vista la nota del 18 giugno 2012 con cui la Direzione Generale  per
la Cooperazione allo  Sviluppo  del  Ministero  degli  Affari  Esteri
comunica che le Autorita' giordane, per la cura dei profughi siriani,
hanno accolto la proposta italiana confermando  la  disponibilita'  a
ricevere la struttura sanitaria campale  dell'Associazione  Nazionale
Alpini; 
  Sentito il Ministero degli affari esteri; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Nel  quadro  delle  iniziative  da  adottare  in  favore  della
popolazione della Repubblica Araba di Siria, per fronteggiare  in  un
contesto di necessaria solidarieta' internazionale la  situazione  di
emergenza illustrata in premessa, il  Dipartimento  della  protezione
civile, avvalendosi delle componenti e delle strutture operative  del
Servizio  Nazionale  della  protezione  civile,  e'   incaricato   di
garantire, d'intesa con  il  Ministero  degli  Affari  Esteri  ed  in
raccordo con gli organismi internazionali  interessati,  l'intervento
finalizzato all'assistenza  umanitaria  della  popolazione  in  esodo
verso i Paesi confinanti, attraverso il trasferimento,  la  messa  in
funzione e l'avviamento di una struttura sanitaria campale nel  Regno
di Giordania. 
  2. Sulla base di quanto concordato con la Direzione Generale per la
Cooperazione allo  Sviluppo  del  Ministero  degli  Affari  Esteri  e
l'Ambasciata  d'Italia  ad  Amman,  la  struttura  sanitaria  campale
dell'Associazione  Nazionale  Alpini  (ANA)  verra'  trasferita   sul
territorio  del  Regno   di   Giordania,   installata   ed   avviata,
congiuntamente  con  le  autorita'   locali,   alle   quali   verra',
successivamente, donata. 
  3. Per le finalita' di  cui  al  comma  2,  il  Dipartimento  della
protezione civile della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  e'
autorizzato  a  stipulare  apposita  convenzione  con  l'Associazione
Nazionale Alpini, ai sensi dell'art. 6 della legge 24 febbraio  1992,
n. 225. Gli oneri di completamento,  di  trasporto  e  di  avviamento
della struttura sono a carico della  sopra  citata  Associazione.  Il
Dipartimento della protezione civile e' autorizzato  a  ristorare  le
spese a tal fine sostenute dalla suddetta Associazione. 
  4. Il Dipartimento della protezione  civile  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri e' altresi' autorizzato, in via  d'urgenza,  e
ove necessario, ad utilizzare polizze assicurative e  contratti  gia'
stipulati anche al fine di garantire idonea copertura ai volontari  e
al personale impiegato nello svolgimento delle attivita' di cui  alla
presente ordinanza. 
  5. E' autorizzato,  inoltre,  il  rimborso  degli  oneri  sostenuti
dall'Associazione Nazionale Alpini nonche' dai datori di  lavoro  dei
volontari  appartenenti  alla  predetta  associazione   attivati   in
relazione a tutte le iniziative connesse con l'intervento  umanitario
di  cui  alla  presente  ordinanza.  Per   tali   finalita'   trovano
applicazione gli articoli 9 e 10 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194. 
  6. Per consentire l'immediato avvio delle  attivita'  di  cui  alla
presente  ordinanza  il  Dipartimento  della  protezione  civile   e'
autorizzato a concedere alla predetta Associazione, un anticipo delle
somme necessarie per sostenere le spese di viaggio  del  personale  e
trasferimento in loco della struttura. 
  7. L'Associazione Nazionale Alpini (ANA) ed il  Dipartimento  della
protezione civile sono autorizzati a cedere i beni e materiali di cui
alla  presente  ordinanza  alle  autorita'  locali  per  il   tramite
dell'Ambasciata italiana ad Amman, anche in deroga  all'art.  14  del
decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254.